Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3632 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3632 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAPPETTA PIETRO N. IL 06/05/1979
avverso la sentenza n. 528/2009 TRIBUNALE di TORINO, del
24/04/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/11/2014

1) Con sentenza del 24.4.2009 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
condannava Chiappetta Pietro, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena di euro 1.800,00 di ammenda per il reato di cui all’art.256 comma
1 letta) D.L.vo 152/2006 (capo a) ed alla pena di euro 100,00 di ammenda per il reato
di cui all’art.650 c.p. (capo b); pena sospesa e non menzione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’imputato, chiedendo di essere
mandato assolto dai reati ascritti, o, in subordine, la riduzione della pena inflitta.
Essendo la sentenza inappellabile (art.593 co.3. c.p.p.), gli atti venivano trasmessi ex
art.568 co.5 c.p.p. a questa Corte.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) Il Tribunale, con motivazione pertinente ed immune da vizi, ha ritenuto, sulla
base di una serie di circostanze indizianti, che non potessero esservi dubbi in ordine
alla riferibilità all’imputato della condotta ascritta al capo a).
2.2) L’impugnazione “risente” palesemente del fatto che si intendeva proporre appello,
richiedendosi una rivalutazione delle risultanze processuali.
Il controllo demandato alla Corte di legittimità va, però, esercitato sulla coordinazione
delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo
del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa
ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento o di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del
processo.
2.3) Ancor più generico è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, avendo,
peraltro, il Tribunale concesso le circostanze attenuanti generiche ed irrogato una
pena adeguata all’entità dei fatti.
2.4) Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
E’ appena il caso di aggiungere che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità
di dichiarare ex art.129 comma 1 c.p.p. la prescrizione maturata dopo l’emissione della
sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.11.2014

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