Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36319 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36319 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Savio Paolo, nato il 26/11/1941;

Avverso l’ordinanza n. 25378/2013 emessa il 07/05/2014 dalla Corte di
cassazione;

Sentita la relazione svolta dal Conigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 23/06/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 07/05/2014, la Corte di cassazione, Sezione
penale quinta, decidendo sul ricorso proposto da Paolo Savio e Notburga
Ladurner, avverso la sentenza emessa il 13/12/2012 della Corte di appello di
Trento, Sezione distaccata di Bolzano, annullava la sentenza impugnata,
limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato al Savio, con rinvio per
nuovo esame alla Corte di appello di Trento.

responsabilità, la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano il 26/11/2007, con la
quale Paolo Savio veniva ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 216 del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, commessi quale socio accomandatario della società
“Finanz und Handelsiniziativen KG s.a.s.”, dichiarata fallita in Bolzano il
10/12/1998, distraendo somme per complessive 978.396.284 di lire e tenendo le
scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del
movimento degli affari della società, così come contestatogli ai capi B) ed E)
della rubrica; quale legale rappresentante della società “Edìlfin s.r.l.”, dichiarata
fallita in Bolzano il 24/09/1997, distraendo somme per complessive 503.000.000
di lire, in parte sottraendo le scritture contabili e per il resto tenendole in modo
da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della
società, così come contestatogli ai capi C), L) e I) della rubrica; quale legale
rappresentante della società “Cofimer s.r.l.”, dichiarata fallita in Bolzano il
24/09/1997, distraendo somme per complessive 338.176.442 di lire, in parte
sottraendo le scritture contabili e per il resto tenendole in modo da impedire la
ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, così come
contestatogli ai capi D) e G) della rubrica.
Il Savio era condannato per i fatti di cui sopra alla pena di anni cinque di
reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
Lo stesso Savio e Notburga Ladurner, infine, erano assolti, per

Con la sentenza impugnata era stata confermata, sul piano della

l’insussistenza del fatto contestato, dall’imputazione del reato di cui all’art. 216
legge fall., rispettivamente ascritto, al primo, quale socio accomandatario della
fallita società “Finanz und Handelsiniziativen KG s.a.s.”, alla seconda, quale
coniuge del Savio, in relazione alla distrazione dell’incongruo valore di acquisto
delle quote della società “Iniziative Immobiliari s.a.s.”, così come contestato a
entrambi gli imputati al capo A) della rubrica.

2. Avverso la sentenza emessa il 07/05/2015 da questa Corte Paolo Savio,
a mezzo dell’avv. Walter Zidarich, proponeva ricorso straordinario ai sensi
dell’art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo cinque distinte doglianze.
2

7

Con la prima doglianza difensive, si deduceva la sussistenza di un errore
percettivo e la violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al
principio dell’immutabilità del giudice del dibattimento, che imponeva l’identità
fisica tra l’autorità giudiziaria che emette la decisione e quella che presiede alla
raccolta delle prove nel corso dello stesso procedimento, che deve avvenire nel
rispetto dei principi di oralità immediatezza e contraddittorio, cui deve ispirarsi il
processo penale.
Con la seconda doglianza difensiva, la difesa del Savio deduceva la

bis, 416, 418, 420, 375, 178, 179, 185 cod. proc. pen., conseguente all’omesso
esame di documentazione decisiva esistente in atti, alla quale si collegava la
nullità insanabile della richiesta di rinvio a giudizio dell’udienza preliminare, del
decreto di rinvio a giudizio e degli atti processuali derivati.
Con la terza doglianza difensiva, si deduceva la sussistenza di un errore
percettivo e la conseguente violazione della disposizione dell’art. 420

ter cod.

proc. pen., alla quale si collegava l’avvenuta violazione dei principi della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Trattato di Lisbona, vigenti in
relazione al diritto di partecipare all’udienza del 13/12/2012, nella quale si era
verificato un legittimo impedimento del Savio, irritualmente disatteso.
Con la quarta doglianza difensiva, si deduceva la ricorrenza di un errore
percettivo e la conseguente violazione degli artt. 2, commi 2, 3, 4, cod. pen., per
effetto dell’intervenuta abrogati° criminis parziale, cui si collegava la violazione
degli artt. 7 CEDU, 3 Cost. e 47 cod. pen., in relazione alla successione di leggi
penali nel tempo rilevante in relazione alla normativa in tema di requisiti di
falli bilità
Con la quinta doglianza, si deduceva la violazione delle norme di cui alla
legge 5 dicembre 2005, n. 251, conseguente all’intervenuta prescrizione nel
processo di primo grado, che non era stata dedotta nel giudizio di legittimità
presupposto, nonostante le specifiche doglianze sollevate dalla difesa del Savio
nel processo di appello.
Tali ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

2.1. Infine, in data 18/06/2015, il ricorrente depositava personalmente
memorie difensive, con cui si ribadivano le ragioni processuali poste a
fondamento del ricorso introduttivo del presente procedimento penale,
soffermandosi in particolare sulla nullità relativa alla diversità dei giudici che
avevano emesso la sentenza rispetto a quelli che avevano composto il collegio
nel corso del dibattimento, che dovevano ritenersi pacificamente diversi da quelli
3

sussistenza di un errore percettivo e la conseguente violazione degli artt. 415

che avevano svolto l’istruttoria dibattimentale, all’esito della quale il Savio era
stato condannato.
Si evidenziava, in tale ambito, che sulla questione processuale dedotta, già
rilevata nel ricorso in appello e in quello proposto nell’ambito del conseguente
giudizio di legittimità, veniva proposta querela di falso ai sensi degli artt. 2700
cod. civ., 70 e 221 cod. proc. civ., con la quale si contestava la falsità del
verbale dell’udienza del 26/11/2007, di cui si produceva documentazione
attestante la falsità del suddetto verbale.

dei tre giudici che avrebbero successivamente emesso la sentenza erano diversi
da quelli che componevano il collegio, anche se su tale fondamentale profilo
rituale nessuna risposta era stata fornita dall’impugnata sentenza, con una
palese violazione pretermissione delle censure processuali pur ritualmente
dedotto dalla difesa del Savio.
Si chiedeva, pertanto, che su tale questione venisse data al giudice del
rinvio la possibilità di accertare la falsità del documento querelato di falso,
facendosi riferimento a fatti, la cui falsità, dapprima, doveva essere accertata
dalla corte di appello procedente e, successivamente, avrebbero dovuto essere
dichiarati in dispositivo.
Si ribadiva, pertanto, che tali ragioni imponevano l’annullamento della
sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso straordinario ex art. 625 bis
cod. proc. pen. può essere proposto esclusivamente a favore del condannato,
presupponendo l’esistenza di una sentenza che ha l’effetto di rendere
irrevocabile una pronuncia di condanna. Ne consegue che tale strumento

Si evidenziava, in particolare, che, il giorno dell’udienza in questione, due

processuale non è esperibile contro le sentenze emesse a seguito di incidente di
esecuzione, né contro le pronunce di legittimità che importano l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato, sulla scorta di un orientamento
giurisprudenziale che si può ritenere incontroverso (cfr. Sez. 1, n. 4975 del
28/01/2004, Monetti, Rv. 227335; Sez. 5, n. 40171 del 16/07/2009, Metelli e
altro, Rv. 244613).
A tutto questo deve aggiungersi che costituisce

ius receptum

nella

giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’errore di fatto verificatosi
nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio impugnatorio previsto dall’art.
625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista
4

t

ovvero da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli
atti interni al giudizio ed è connotato dall’influenza esercitata sul processo
formativo della volontà dell’organo decidente, che risulta viziato dall’inesatta
percezione delle risultanze processuali, determinando una decisione differente da
quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Ne consegue che sono estranei
all’ambito di applicazione dell’impugnazione in esame tutti gli errori di
interpretazione di norme giuridiche ovvero l’attribuzione alle stesse disposizioni
di un’inesatta portata applicativa, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi

giudice di merito, potendosi fare valere questi ultimi solo nelle forme e nei limiti
delle impugnazioni ordinarie (cfr. Sez. un., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
221280).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, nel caso in esame, ci si
trova di fronte alla eseguibilità, anche solo teorica, della parte della sentenza non
annullata, in relazione alla quale – tenuto conto delle garanzie di effettività e di
tempestività della tutela che l’istituto previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen.
mira a garantire – deve ammettersi la possibilità di ricorrere per errore di fatto
nei termini proposti dalla difesa del Savio. Ci si trova, infatti, di fronte a una
sentenza di annullamento parziale che ha reso intangibile il riconoscimento della
responsabilità penale del Savio, proprio perché si tratta di una statuizione che,
cristallizzando il giudizio di responsabilità in termini irrevocabili, muta la
condizione processuale del soggetto, ormai definitivamente dichiarato colpevole
e non più semplicemente imputato, anche se ancora parzialmente valutabile,
limitatamente al trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 217 del 21/11/2007, Di
Caro Scorsone, Rv 239462).
Ne discende che deve ritenersi legittimato a proporre ricorso straordinario
per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto condannato, l’imputato nei
cui confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di cassazione di
annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, quando il rinvio

giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il

sia disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento
sanzionatorio, con la conseguente formazione di un giudicato parziale per il
punto della decisione relativo all’accertamento della colpevolezza. Si è, infatti,
rilevato che, quando l’annullamento con rinvio è disposto limitatamente alla
necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che passi
in giudicato il punto dell’affermazione della responsabilità penale, sussistendo un
giudicato parziale che attribuisce la non più discutibile e rimuovibile qualità di
condannato, nel significato – che solo rileva ai fini della proponibilità del ricorso
straordinario – di persona nei cui confronti è definitiva l’affermazione di

5

7

responsabilità per uno o più reati (Sez. 6, n. 25977 del 08/06/2010, Peverelli, Rv
248003).
Se così non fosse, del resto, si darebbe vita a un’irragionevole disparità di
trattamento tra i condannati i cui ricorsi siano stati integralmente respinti ammessi, quindi, a proporre ricorso straordinario immediatamente e a fruire di
un rimedio che può condurre alla sospensione della esecuzione – rispetto ai
condannati che abbiano visto il loro ricorso parzialmente accolto con
l’annullamento parziale della sentenza di condanna, i quali non potrebbero

rescindente e prevenire, per questa via, l’eventuale eseguibilità parziale della
sentenza di condanna.
Queste considerazioni hanno indotto le Sezioni unite ad affermare il
seguente principio di diritto, che occorre ribadire: «La legittimazione alla
proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell’art. 625

bis

cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale
sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili
che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio» (cfr. Sez. un.,
n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935).

2. Fatta questa indispensabile premessa, occorre passare in esame le
singole doglianze difensive, prendendo le mosse dalla prima, con la quale si
deduceva l’errore percettivo e la conseguente violazione dell’art. 525, comma 2,
cod. proc. pen., con specifico riferimento ai principi di oralità immediatezza e
contraddittorio cui deve ispirarsi il processo penale.
Tale doglianza difensiva, che veniva esposta nelle pagine 5-13 del ricorso
straordinario in esame, riguardava il dato processuale secondo cui i componenti
del collegio che avevano ammesso le prove nel giudizio di primo grado erano
diversi da quelli che avevano emesso la sentenza, con una violazione del
principio di oralità e di immediatezza della prova acquisita, che influiva nei
termini normativi che si sono richiamati.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, non si ravvisano né
errori di fatto né omissioni valutative, atteso che la Corte di cassazione, Sezione
penale quinta, si soffermava analiticamente su questa doglianza difensiva nel
paragrafo 3 della sentenza impugnata, esposto a pagina 5, con argomenti esenti
da discrasie rilevabili ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. In tale ambito, la
difesa del Savio aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado, in quanto
contenente un’indicazione dei componenti del collegio giudicante diversa da
quella risultante dal verbale di trascrizione stenotipica, proponendo una
doglianza che veniva ritenuta inammissibile sulla base della giurisprudenza
6

proporre ricorso straordinario, al fine di far valere l’errore del giudizio

consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nel provvedimento in
esame nella parte conclusiva dello stesso paragrafo (cfr. Sez. 1, n. 20993 del
01/04/2004, Ivone, Rv. 228196; Sez. 6, n. 42761 del 20/10/2005, Durantini,
Rv. 232755).
In ogni caso, la lettura del passaggio argomentatìvo specificamente dedicato
a tale doglianza difensiva, contenuto a pagina 5 del provvedimento in esame,
fuga ogni dubbio residuo, affermandosi in tale ambito: «La questione non risulta
infatti proposta in appello, il che ne preclude l’esame in questa sede; ed è

composizione del collegio giudicante, riportata nell’intestazione della sentenza di
primo grado, corrisponde a quella del verbale riassuntivo, che prevale su quello
stenotipico in quanto redatto dall’ausiliario, pubblico ufficiale che assiste il
giudice in udienza, al di fuori dei casi in cui le caratteristiche del mezzo tecnico
attribuiscano maggiore affidabilità alla trascrizione stenotipia […]; casi fra ì quali
non vi è evidentemente la documentazione della composizione del collegio
giudicante, superfluamente indicata nel verbale stenotipico, la cui specifica
funzione attestativa è limitata agli atti assunti ne corso del dibattimento» (cfr.
Sez. 5, n. 32030 del 07/05/2004, Savio e altro, non mass.).
Tali ragioni processuali impongono di ritenere inammissibile la doglianza
difensiva esaminata.

3. Con la seconda doglianza, la difesa del Savio censurava l’omesso
interrogatorio dell’imputato e l’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari, che determinava la violazione delle disposizioni degli artt.
415 bis, 416, 418, 420, 375, 178, 179 e 185 cod. proc. pen., le quali
comportavano la ricorrenza di una nullità insanabile della richiesta di rinvio a
giudizio e di tutti gli atti processuali successivi e derivati. Tale doglianza
difensiva, in particolare, veniva esposta nelle pagine 13-19 del ricorso
straordinario in esame, nelle quali si ribadivano le censure processuali, già
formulate nei sottostanti giudizi di merito, che venivano ulteriormente ribadite
con espliciti richiami testuali.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, non sono ravvisabili
nella sentenza impugnata né errori di fatto né tantomeno omissioni
motivazionali, atteso che la Corte di cassazione, Sezione penale quinta, si
occupava di tale censura processuale nel paragrafo 2 del provvedimento in
esame, esposto nelle pagine 4 e 5, con un percorso argomentativo immune da
censure rilevanti dell’art. 625 bis cod. proc. pen.
In tale ambito processuale, in particolare, si evidenziava che la difesa del
ricorrente non aveva dedotto specificamente che tale condizione si era verificata
7

peraltro manifestamente infondata laddove lo stesso ricorrente dà atto che la

nel caso di specie, limitandosi alla generica affermazione per la quale la richiesta
di rinvio a giudizio sarebbe stata depositata nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari nel mese di febbraio del 2000, con un’indicazione cronologica
dalla quale non era dato desumere il momento di effettiva conclusione delle
indagini preliminari. Sul punto, a pagina 5 della sentenza impugnata, si
affermava esaustivamente: «Orbene, posto che il principio del
actum rende la disciplina di cui al citato art. 415

tempus regit

bis applicabile solo nei

procedimenti nei quali le indagini preliminari si siano concluse successivamente

ricorrente non ha dedotto che tale condizione si sia verificata nel caso di specie,
limitandosi alla generica affermazione per la quale la richiesta di rinvio a giudizio
sarebbe stata depositata nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari
nel febbraio del 2000, dalla quale non è dato desumere il momento di effettiva
conclusione delle indagini preliminari» (cfr. Sez. 5, n. 32030 del 07/05/2004,
Savio e altro, cit.).
Ne discende che, con riferimento a tale profilo valutativo, vi è stata una
completa ed esaustiva considerazione dei rilievi difensivi e che la Corte di
legittimità non è incorsa in alcun errore percettivo censurabile ai sensi dell’art.
625 bis cod. proc. pen.

4. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere formulato con riferimento
alla terza doglianza processuale, con la quale la difesa del Savio deduceva la
ricorrenza di un errore percettivo con conseguente violazione dell’art. 420 ter
cod. proc. pen., conseguente al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per
legittimo impedimento del Savio presentata in relazione all’udienza del
13/12/2012, che determinava la violazione dei principi della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e del Trattato di Lisbona. Questa censura
processuale veniva esposta nelle pagine 19-22 del ricorso straordinario in
esame, nelle quali si ribadivano le censure processuali, già formulate nei

all’entrata in vigore della norma con la legge 16 dicembre 1999, n. 479 […], il

sottostanti giudizi di merito e nel giudizio di legittimità oggetto dell’impugnazione
proposta.
Ci si doleva, in particolare, della circostanza che il Savio, ammalatosi
nell’imminenza dell’udienza del 13/12/2012, inviava tempestiva comunicazione
alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, davanti alla quale
si celebrava il processo nei suoi confronti, nel convincimento dell’accoglimento
della sua istanza, dando per scontato – al contrario di quanto invece avveniva che il processo penale in corso di svolgimento non potesse concludersi a causa
dell’impedimento dedotto.

8

t

Deve, in proposito, rilevarsi che, anche in questo caso, nessuna censura
processuale può essere rivolta alla sentenza impugnata, nella quale, con un
passaggio argomentativo dal quale si evinceva la piena e corretta cognizione
della sottostante vicenda processuale e della doglianza difensiva esaminata,
esposto nel paragrafo 1, si affermava che la motivazione con la quale la corte
territoriale aveva rigettato la richiesta di rinvio del procedimento per legittimo
impedimento del Savio doveva ritenersi tutt’altro che generica.
Esemplare, da questo punto di vista, è il passaggio del provvedimento in

provvedimento era tutt’altro che generica, essendo viceversa specificamente
argomentata sull’assenza del presupposto del rinvio previsto dalla legge
processuale in un impedimento assoluto dell’imputato a comparire; condizione
che veniva coerentemente esclusa nel contenuto di una certificazione medica
essa sì generica nell’attestazione di sinusite acuta con segni clinici di ipertermia,
in mancanza di alcuna indicazione sull’impossibilità per il Savio di intervenire
all’udienza» (cfr. Sez. 5, n. 32030 del 07/05/2004, Savio e altro, cit.).
Tali ragioni processuali impongono di ritenere inammissibile la doglianza
difensiva esaminata.

5. Parimenti inammissibile deve ritenersi la quarta doglianza processuale,
con la quale la difesa del Savio deduceva la ricorrenza di un errore percettivo e
la conseguente violazione delle disposizioni degli artt. 2, commi 2, 3 e 4, cod.
pen., cui si collegava l’ulteriore violazione degli artt. 7 CEDU, 3 Cost. 47 cod.
pen. Questa censura processuale, in particolare, veniva esposta nelle pagine 2230 del ricorso straordinario in esame, nell’ambito delle quali si ribadivano le
censure processuali, già formulate nei sottostanti giudizi di merito e nel giudizio
di legittimità oggetto d’impugnazione.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, non sono ravvisabili
nella sentenza impugnata né errori di fatto né tantomeno omissioni
motivazionali, atteso che la Corte di cassazione, Sezione penale quinta, si
occupava di tale censura processuale nel paragrafo 4. della sentenza in esame,
esposto nelle pagine 5-7, con argomenti immuni da censure rilevanti dell’art.
625 bis cod. proc. pen.
In tale ambito processuale, si evidenziava che le questioni dedotte dalla
difesa del ricorrente afferivano al tema dell’applicabilità della sopravvenuta
normativa in tema di requisiti di fallibilità e alla possibilità di sindacare in sede
penale la sussistenza dei presupposti del fallimento, che era già stato
correttamente vagliata nei sottostanti giudizi di merito, facendo corretta
applicazione della giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, sulla cui
9

esame, esplicitato a pagina 4, nel quale si affermava: «La motivazione del

portata sistematica ci si soffermava analiticamente (cfr. Sez. U, n. 19601 del
28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 9279 dell’08/01/2009, Carottini, Rv.
243160; Sez. 5, n. 40404 dell’08/05/2009, Melucci, Rv. 245427),
In ogni caso, la lettura del passaggio specificamente dedicato a tale
doglianza, contenuto a pagina 6 del provvedimento in esame fuga ogni dubbio
residuo, affermandosi: «Il punto era oggetto di esame nella sentenza impugnata,
ove si osservava che il giudizio sul punto si esaurisce in sede fallimentare, non
essendo consentito al giudice penale di rivederne i termini. Ed in questa

da questa Corte […], la dichiarazione di fallimento, costituendo atto giuridico
richiamato nella struttura di una fattispecie incriminatrice, ne diviene
componente solo in quanto provvedimento giudiziale che attualizza e rende
concreta la potenzialità offensiva della condotta, e non in quanto rappresentativo
dei fatti che con esso vengano accertati, unicamente sui quali, e non anche
sull’atto giuridico della declaratoria di fallimento, incide la normativa che
individua i presupposti di quest’ultima; normativa che pertanto, nella sua natura
indiscutibilmente extrapenale, investe ciò che propriamente è l’elemento
costitutivo della fattispecie e non può essere qualificata come integratrice del
precetto penale, derivandone l’estraneità delle modifiche legislative normative di
cui sopra all’operatività dell’art. 2 cod. pen. e l’inapplicabilità delle stesse, ai fini
penali, alle vicende fallimentari precedentemente in corso» (cfr. Sez. 5, n. 32030
del 07/05/2004, Savio e altro, cit.).
Tali ragioni processuali impongono di ritenere inammissibile la doglianza
difensiva esaminata.

6.

Analoga declaratoria di inammissibilità deve essere emessa con

riferimento alla doglianza difensiva conclusiva, esplicitata nelle pagine 30-34 del
ricorso in esame, nella quale si deduceva la violazione delle norme di cui alla
legge 5 dicembre 2005, n. 251, conseguente all’intervenuta prescrizione dei reati
contestati al Savio nel processo di primo grado. Tale censura processuale, in
particolare, veniva esaminata nel paragrafo 6 della sentenza impugnata, la cui
disamina consente di escludere – anche in questo caso – la sussistenza degli
errori percettivi dedotti.
In tale ambito, si ritiene sufficiente richiamare il passaggio argomentativo
del provvedimento decisorio in esame, esplicitato a pagina 8, nel quale si
affermava: «È invero corretto il rilievo del ricorrente sull’errato computo, ai fini
della determinazione del tempo di prescrizione dei reati, della recidiva reiterata;
risultando confermata, dalla lettura del certificato penale dell’imputato,
l’affermazione della mancanza di condanne definitive del Savio all’epoca dei fatti,
10

conclusione la Corte territoriale faceva corretta applicazione dei principi stabiliti

,

risultando una sentenza di condanna del 23/11/1981, per la quale è tuttavia
intervenuta la riabilitazione, ed altre risalenti al 27/10/2000 ed al 02/02/2004.
Per quanto detto al punto precedente, deve ritenersi però contestata
l’aggravante della rilevante entità del danno, pertanto correttamente computata,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini del termine di
prescrizione dei reati; termine che anche solo per effetto di detta aggravante, ad
effetto speciale, individua la scadenza del termine al 10/08/2015» (cfr. Sez. 5, n.
32030 del 07/05/2004, Savio e altro, cit.).

Savio, non possiamo non rilevare che, nel caso di specie, osta ulteriormente
all’accoglimento della doglianza esaminata la rilevanza del seguente principio di
diritto che occorre ribadire: «È ammissibile il ricorso straordinario di cui all’art.
625 bis cod. proc. pen. riguardante la mancata dichiarazione della prescrizione
del reato, a condizione che il rilievo dell’errore di fatto non comporti una
decisione con contenuto valutativo» (cfr. Sez. 4, n. 3319 del 12/12/2014,
Refatti, Rv. 262068).
Tali ragioni processuali impongono di ritenere inammissibile la doglianza
difensiva esaminata.

7. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Savio deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2015.

Ricostruita in questi termini la doglianza difensiva sollevata dalla difesa del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA