Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36315 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36315 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

Data Udienza: 05/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARCARISI REMO N. IL 12/05/1989
avverso l’ordinanza n. 1417/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
24/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
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RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 24.7.2014 il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza del
GIP del Tribunale di Catania in data 9.7.2014 con la quale era stata disposta la custodia
cautelare in carcere nei confronti di ARCARISI REMO in ordine ai reati di tentato omicidio
aggravato dalla premeditazione in danno di Falzone Luigi, detenzione e porto in luogo pubblico
di un’arma comune da sparo e resistenza a pubblico ufficiale, fatti accertati nella quasi
flagranza di reato, essendo stato arrestato l’Arcarisi poco dopo la commissione del fatto, dopo

Il Tribunale premetteva che il compendio accusatorio era formato dalle attività di osservazione
diretta da parte degli operanti delle fasi dell’attentato, riportate nel verbale di arresto in data
7.7.2014, e dalle riprese di una videocamera di un esercizio commerciale sito di fronte
all’abitazione del Falzone, nonché dal contenuto di una conversazione ambientale captata a
bordo di un’autovettura BMW tra Parisi Leonardo e l’indagato, intercorsa il 6.7.2014 dalle ore
23,08 contestualmente alla realizzazione dell’azione omicidiaria, conversazione intercettata in
altro procedimento penale.
Riteneva che non potesse essere utilizzato il contenuto della suddetta conversazione, poiché
non era stata data alla difesa la possibilità di verificare la motivazione dei decreti che avevano
autorizzato l’intercettazione delle conversazioni all’interno della suddetta autovettura, in
quanto i decreti erano stati consegnati al difensore omissati nella parte relativa alla
motivazione.
Riteneva, peraltro, che gravi indizi di colpevolezza a carico dell’Arcarisi si dovessero desumere
da quanto accertato visivamente dai Carabinieri e dalle immagini estrapolate dalla telecamera
che aveva ripreso le fasi salienti del fatto, essendo risultato che l’autovettura BMW nella quale
viaggiava il predetto aveva appoggiato l’azione degli occupanti di altra autovettura Daewoo
Matiz, dalla quale erano stati esplosi i colpi all’indirizzo di Falzone Luigi, che era uscito dalla
sua abitazione e si trovava ancora fuori della stessa nel momento in cui erano stati esplosi
quattro colpi contro di lui con un’arma da sparo.
L’azione contro il Falzone, per come si era svolta, appariva minuziosamente preparata e la
partecipazione alla stessa da parte dell’indagato risultava anche dai tempi e modi nei quali era
avvenuto l’arresto dello stesso insieme ai complici.
L’Arcarisi aveva commesso anche il reato di resistenza, poiché nel tentativo di fuggire a piedi
aveva ingaggiato una colluttazione con il maresciallo Sorbello.
Quanto alla lamentata situazione di incompatibilità in cui si sarebbe trovato il GIP che aveva
emesso l’ordinanza cautelare, avendo autorizzato in altro procedimento l’intercettazione
ambientale di cui sopra, osservava che il fatto denunciato dalla difesa non poteva inquadrarsi
in alcuna ipotesi di nullità o inutilizzabilità prevista dal nostro ordinamento.
Il Tribunale, infine, riteneva che la pericolosità sociale dell’Arcarisi fosse contenibile solo con la
misura della custodia cautelare in carcere.
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essere stato inseguito dai Carabinieri.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, chiedendone
l’annullamento, con il primo motivo, per mancanza di motivazione in merito all’eccepita
incompatibilità del GIP, in quanto detto giudice era privo del requisito della terzietà, avendo
convalidato il decreto di intercettazione, disposto in via d’urgenza dal P.M., con il quale in
un’indagine per fatti di droga erano state sottoposte ad intercettazione le conversazioni
all’interno dell’autovettura BMW, delle quali era stata acquisita nel presente procedimento
quella intercorsa alle ore 23,08 del 6.7.2014.

avanzare un’istanza di ricusazione, non essendo prevista come causa della stessa la sola
presenza di ragioni di opportunità.
Con il secondo motivo ha dedotto la carenza di motivazione nella ricostruzione del fatto, non
essendo state, tra l’altro, valutate le dichiarazioni rese dalla parte lesa, la quale aveva asserito
di essere già rientrata nella sua abitazione, nel momento in cui erano stati esplosi colpi di arma
da fuoco.
La versione dei Carabinieri contenuta nel verbale di arresto era contraddetta dalle videoriprese
ed anche dalla documentazione fotografica prodotta dalla difesa, la quale aveva illustrato lo
stato dei luoghi e la visione prospettica dei Carabinieri, dimostrando in tal modo che il fatto
non si era svolto come descritto nel verbale d’arresto e che gli operanti non potevano avere
visto la parte lesa nel momento in cui erano stati esplosi i colpi.
Con il terzo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione in merito all’identificazione della
voce dell’indagato nel corso della conversazione intercettata, non essendo stato specificato in
quale altra occasione gli operanti avevano avuto modo di ascoltare e di identificare la voce
dell’Arca risi.
Con il quarto motivo è stata criticata la motivazione con la quale erano state ritenute
sussistenti le esigenze cautelari, non essendo stato considerato che l’indagato da oltre dieci
anni non aveva commesso alcun reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La difesa nell’udienza di convalida aveva sollecitato il GIP ad astenersi, ma non aveva potuto

I motivi di ricorso sono infondati.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, si deve aggiungere, alle condivisibili osservazioni
contenute nell’ordinanza impugnata in risposta alla medesima eccezione proposta dal
ricorrente, che il giudice delle indagini preliminari che ha emesso la menzionata ordinanza
cautelare nei confronti di Arcarisi Remo non soltanto non si trovava in alcuna situazione di
incompatibilità previste dagli artt.34 e 35 cod. proc. pen., per avere convalidato in altro
procedimento penale riguardante fatti di droga un decreto di intercettazione delle
conversazioni all’interno della suddetta auto BMW, ma neppure era privo del requisito della
terzietà nell’emettere la suddetta ordinanza cautelare, come ha sostenuto la difesa, poiché non
è stato in alcun modo provato che il predetto giudice – convalidando la suddetta
intercettazione ambientale – si sia occupato di situazioni di fatto riguardanti l’Arcarisi che m6
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hanno inciso sulla posizione dello stesso nella ritenuta sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio.
Anche a prescindere dal fatto che i casi di incompatibilità sono tassativamente indicati dal
codice di rito, il principio della terzietà del giudicante, nel suo significato generale, può essere
invocato soltanto quando il giudice deve valutare in un procedimento la responsabilità di un
imputato, in relazione ad un determinato fatto, da lui già esaminata, in aspetti essenziali, in
altro procedimento; situazione questa che non risulta essersi verificata nel caso in esame.

valutando le risultanze processuali, costituite da quanto osservato dai Carabinieri, che erano
appostati nel luogo in cui è avvenuto il fatto in ragione delle indagini in corso in altro
procedimento per fatti di droga, e dalle riprese di una videocamera di un esercizio commerciale
sito di fronte all’abitazione della parte lesa Falzone Luigi.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, il Falzone era uscito dalla sua abitazione alle ore 23,07
per gettare un sacchetto di rifiuti e si era trattenuto davanti all’ingresso dell’abitazione, seduto
su un gradino, per fumare una sigaretta; mentre il predetto era intento a fumare, erano
entrate nella strada dove è ubicata la suddetta abitazione, appaiate, due autovetture (una
BMW con tre persone a bordo ed una Daewoo Matiz con due persone) che erano transitate
davanti alla casa del Falzone; dalla Daewoo Matiz erano stati esplosi quattro colpi di arma da
fuoco contro il predetto, che però non era stato attinto ed era riuscito a rifugiarsi in casa; le
due autovetture, subito dopo gli spari, erano fuggite insieme, inseguite da un’auto civetta dei
Carabinieri; i militari intervenuti erano riusciti a bloccare, in quasi flagranza di reato, solo gli
occupanti della BMW, tra i quali l’Arcarisi che, nel tentativo di fuggire a piedi, aveva ingaggiato
una colluttazione con il maresciallo Sorbello, commettendo così anche il delitto di resistenza.
Il Tribunale ha ritenuto che gli occupanti della BMW avessero agito di concerto con coloro che
si trovavano a bordo della Daewoo Matiz, considerando che le due auto erano transitate
appaiate davanti all’abitazione del Falzone, la BMW in evidente appoggio dell’altra auto, come
era risultato chiaramente anche dal comportamento della stessa BMW durante la fuga, subito
dopo l’esplosione dei colpi contro il Falzone.
La ricostruzione del Tribunale non presenta alcun vizio, sotto il profilo logico, e non può essere
presa in considerazione, in sede di legittimità, la diversa interpretazione delle risultanze data
dal ricorrente, il quale ha sostenuto che, in base alle dichiarazioni della parte lesa ed alla
documentazione prodotta dalla difesa, non sarebbero attendibili le circostanze contenute nel
verbale di arresto, dovendosi invece ritenere che i colpi di arma da fuoco fossero stati esplosi
contro la parete esterna dell’abitazione del Falzone, evidentemente a scopo intimidatorio,
quando il predetto era già rientrato in casa e che i Carabinieri, nel punto in cui erano appostati,
non potevano aver visto dove si trovava il Falzone al momento dell’esplosione dei colpi partiti
dall’auto Daewoo Matiz.
Come è noto, il controllo di legittimità affidato a questa Corte non comporta l’esame degli atti e
delle prove raccolte nel corso del procedimento, e quindi non può essere presa in
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Con riguardo ai motivi di merito, si deve premettere che il fatto è stato ricostruito dal Tribunale

considerazione la diversa interpretazione delle risultanze, rispetto a quella del giudice, data
dal ricorrente.
Nel caso in esame il ricorrente non ha denunciato alcun vizio logico nella motivazione della
ordinanza impugnata, né ha messo in evidenza alcun travisamento delle prove da parte del
giudice (travisamento che ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il
proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed
incontestabilmente diverso da quello reale) e le obiezioni su cui si fonda la tesi difensiva sono

messa in discussione l’attendibilità del contenuto del verbale d’arresto – peraltro confermato
nei punti salienti dalle videoriprese – solo per alcune marginali imprecisioni, dovute alla fretta
con cui era stato redatto l’atto, e che all’evidenza non potesse essere dato credito alla parte
lesa, che aveva asserito di non essersi accorta di alcunché stando nella sua abitazione,
negando addirittura di avere udito gli spari.
I gravi indizi di reità sono stati desunti dal Tribunale dalle modalità di svolgimento della
descritta azione delittuosa, accuratamente preparata – come risultava dai tempi di intervento
delle due autovetture e dalla divisione dei compiti tra i due equipaggi -, di tal che si doveva
logicamente escludere che qualcuno dei partecipanti fosse a bordo di una delle autovetture per
caso e senza conoscere gli scopi della spedizione.
Evidente, nella ricostruzione del Tribunale, è stato anche il contributo causale dato
dall’indagato alla realizzazione dell’azione, avendo necessariamente partecipato, d’accordo con
tutti gli altri partecipanti, alla preparazione dell’azione ed alla sua realizzazione, con il suddetto
ruolo di appoggio nei confronti degli incaricati di sparare contro il Falzone.
È stato, peraltro, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della configurabilità
del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando
abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’ evento lesivo, ma anche quando
assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di
agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o
difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in
un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione

state sostanzialmente prese in esame da Tribunale, che ha ritenuto che non potesse essere

del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli
altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne
l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del
rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (V.

Sez. 6,

sentenza n.36818 del 22.5.2012, Rv. 253347).
Il terzo motivo di ricorso, relativo alla identificazione della voce dell’Arcarisi nella
conversazione delle ore 23,08 del 6.7.2014 captata a bordo della suddetta auto BMW, non
deve essere preso in considerazione, poiché il Tribunale ha dichiarato inutilizzabile nei confronti
dell’indagato il contenuto della suddetta conversazione,

la quale pertanto non è stata

considerata dal Tribunale una prova a carico dell’indagato.
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Non presenta, infine, alcun vizio logico giuridico la motivazione con la quale il Tribunale ha
ritenuto che l’unica misura adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari fosse la custodia in
carcere, avendo tenuto conto della gravità del fatto, della personalità dell’indagato, ritenuto
incapace di osservare spontaneamente le prescrizioni di una misura meno afflittiva ed inserito
in ambienti di criminalità organizzata nei quali era certamente maturato il delitto di cui trattasi.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94/1-ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma in data 5 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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