Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36314 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36314 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

Data Udienza: 05/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEARDI CIRO N. IL 25/09/1992
avverso l’ordinanza n. 4062/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 17/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/se le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 17.12.2014 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di
affidamento in prova ai servizi sociali avanzata da LEARDI CIRO.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il Leardi era stato condannato alla pena di cinque
anni di reclusione per una rapina in banca commessa nell’anno 2011; che risultava giudicabile
per altro reato di rapina aggravata; che non aveva riportato altri precedenti penali; che il fine
pena risultava fissato al 14.11.2007; che risultava aver tenuto in carcere una condotta

Commissariato di Giugliano-Villaricca risultava confermata la possibilità di lavorare con le
mansioni di commesso nel negozio di abbigliamento denominato AMNESIA.
Riteneva prematura la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché il Leardi non
aveva ancora fruito di permessi premio; aveva commesso un grave reato di rapina ed aveva
un procedimento pendente per altra rapina aggravata; dal complesso degli elementi raccolti
risultava, quindi, sussistente il pericolo che il Leardi, ottenuto il richiesto beneficio, potesse
tornare a delinquere.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per violazione di legge e per difetto di motivazione.
Dalla istruttoria svolta, i cui risultati non erano stati presi in esame dal Tribunale di
sorveglianza, risultava che il Leardi non soltanto aveva tenuto una regolare condotta nel non
breve periodo di detenzione (iniziato ne giugno 2014), ma anche che aveva concretamente
partecipato all’opera rieducativa.
In particolare, non era stata presa in considerazione la relazione dei servizi sociali, dalla quale
risultava che il ricorrente aveva buone possibilità di recupero anche perché inserito in un solido
e sano nucleo familiare.
Non risultava pendente alcun procedimento a carico del Leardi, avendo il Tribunale di
sorveglianza erroneamente considerato come pendente un episodio connesso al fatto per il
quale era in corso l’espiazione, ma per il quale, secondo la difesa, era stata già espiata la pena.

regolare, con costante adesione al trattamento rieducativo; che dalle informazioni fornite dal

Il ricorrente non aveva richiesto un permesso premio per le lungaggini che comporta la
valutazione di tale richiesta, non essendo peraltro il permesso premio un passaggio necessario
per ottenere il beneficio richiesto.

CONDIDEFtATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione gli elementi favorevoli ad un possibile
recupero del Leardi ai valori sociali che regolano la convivenza civile, ma ha ritenuto che, avuto
riguardo alla particolare gravità del reato commesso (una rapina aggravata per la quale il
predetto è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione), fosse prematuro concedere un
ampio beneficio come l’affidamento in prova ai servizi speciali, essendo necessario un ulteriore
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periodo di osservazione, anche al fine di valutare il comportamento del detenuto nel periodo di
fruizione di permessi premio.
La prudente valutazione del Tribunale di sorveglianza è in linea con i principi indicati dalla
giurisprudenza di legittimità nella materia de qua, essendo stato più volte affermato che ai fini
dell’ affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai
precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la
custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione
del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il

soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta per reati di obiettiva gravità e sia
inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, dovendo la meritevolezza del beneficio richiesto
essere valutata nell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini
esperite e dalle informazioni assunte, tenendo anche conto della progressività e gradualità dei
risultati del trattamento e, conseguentemente, dell’eventuale previa esperienza di permessipremio (V. Sez. 1 sentenza n.15064 del 6.3.2003, Rv.224029).
La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che il criterio di gradualità nella
concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata,
risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è
ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando il
reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile
contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello (V. Sez. 1 sentenza
n.5689 del 18.11.1999, Rv.212794).
Nel caso in esame del tutto logicamente il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che un periodo
di soli sei mesi di detenzione, a fronte della gravità del reato commesso, richiedesse un
ulteriore periodo di osservazione ed il previo esperimento di benefici penitenziari più
contenitivi.
Nell’ordinanza impugnata si è anche considerato che dagli atti risultava che il Leardi doveva
ancora essere giudicato per altra rapina aggravata; il ricorrente ha sostenuto che trattasi di un
reato di rapina, connesso con quello in espiazione, per il quale il predetto avrebbe già espiato
la pena, ma la suddetta affermazione, benché non sia stata precisata, conferma comunque il
ravvisato pericolo di reiterazione di condotte criminose.
La difesa ha anche sostenuto che il permesso premio non è un passaggio necessario per
ottenere il beneficio richiesto. L’affermazione è vera in astratto, ma il Tribunale di sorveglianza,
per le ragioni più volte indicate dalla giurisprudenza e sopra riportate, può legittimamente
adottare, nel caso di una situazione come quella del Leardi, un criterio di gradualità nella
concessione dei benefici penitenziari.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

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mantenimento di una condotta positiva nel periodo di detenzione non è di per sè determinante,

P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 5 giugno 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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