Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36312 del 05/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 36312 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

settePE~
sul ricorso proposto da:
CELSO MICHELE N. IL 14/05/1976
avverso l’ordinanza n. 1856/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
09/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott.
EL

– 1C WS7

of\:a ) g,b)

Udit i difensor A

()P
LUP e- \t’

(AN

Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, adottata all’udienza del 9/10/2014, il
Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta dal
difensore di Celso Michele avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale, che
aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al
delitto di omicidio volontario, per avere il medesimo difensore rinunziato al
ricorso.

assente l’indagato.

2. Ricorre per cassazione il nuovo difensore di Celso Michele, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché, tenuto conto che nessuna
pronuncia del Tribunale del riesame era legittimamente intervenuta nel termine
di dieci giorni dalla ricezione degli atti, la declaratoria di inefficacia della misura
cautelare.
Il ricorrente rileva che il difensore era privo di procura speciale e, pertanto,
non poteva rinunciare al ricorso per conto dell’indagato, non presente
all’udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio rileva che, sulla questione di diritto posta a fondamento del
ricorso è sorto un contrasto giurisprudenziale tra le diverse Sezioni.

1. Con sentenza Sez. 6, n. 2115 del 08/06/1992 – dep. 20/10/1992, Di Vito,
Rv. 192850, questa Corte affermava che “il ruolo partecipativo e non di mera
assistenza attribuito nel nuovo processo penale alla difesa tecnica, ruolo che si
desume essenzialmente – ma non soltanto – dal disposto dell’art. 99, primo
comma, cod. proc. pen., conduce a ritenere che il difensore sia legittimato a
rinunciare validamente, ai sensi dell’art. 589, secondo comma, cod. proc. pen.,
all’impugnazione da lui stesso autonomamente proposta nell’interesse
dell’imputato”. (Sez. 6, n. 2115 del 08/06/1992 – dep. 20/10/1992, Di Vito, Rv.
192850)

Tale orientamento si poneva in contrasto con quanto affermato
ripetutamente nella vigenza del codice di rito previgente, anche dalle Sezioni
Unite, che avevano ribadito che “al difensore che non agisce quale procuratore
speciale non compete la facoltà di rinunciare all’impugnazione, anche quando egli

La dichiarazione di rinuncia veniva formulata dal difensore all’udienza,

stesso abbia proposto il gravame”. (Sez. U, n. 6 del 31/05/1991 – dep.
02/10/1991, Catalano, Rv. 188163).
Peraltro, una delle pronunce di poco precedenti a quella sopra menzionata
aveva ribadito il medesimo principio anche applicando l’art. 589 cod. proc. pen.
1989 (“Il difensore non è legittimato a rinunciare all’impugnazione a meno che
non agisca quale procuratore speciale”, Sez. 6, n. 1034 del 27/03/1992 – dep.
14/04/1992, Patanè, Rv. 190176).

da decisioni di questa Corte in senso contrario.

Si segnalano, a partire dalla più risalente: Sez. 3, n. 1865 del 09/09/1993 dep. 13/11/1993, Palladino, Rv. 195346, Sez. 1, n. 198 del 14/01/1994 – dep.
08/03/1994, Djordsevic, Rv. 196648, Sez. 6, n. 9303 del 31/05/1994 – dep.
26/08/1994, De Santi, Rv. 199435, Sez. 6, n. 1084 del 12/03/1996 – dep.
19/07/1996, Cioffi, Rv. 205767, Sez. 1, n. 2779 del 30/04/1996 – dep.
06/06/1996, .lovine, Rv. 204893, Sez. 1, n. 6636 del 01/12/1999 – dep.
08/02/2000, De Cesare, Rv. 215330, Sez. 1, n. 1067 del 15/02/2000 – dep.
16/05/2000, Grill, Rv. 216082, Sez. 5, n. 6948 del 18/05/2000 – dep.
12/06/2000, Sclavini AE, Rv. 216368, Sez. 6, n. 3584 del 03/10/2000 – dep.
22/11/2000, Palumbo, Rv. 217500, Sez. 1, n. 38671 del 26/09/2001 – dep.
27/10/2001 1 Sonnino, Rv. 219965, Sez. 3, n. 24341 del 08/04/2003 – dep.
05/06/2003, Salleo, Rv. 224933, Sez. 3, n. 40655 del 25/09/2003 – dep.
28/10/2003, Diaferia, Rv. 226641, Sez. 4, n. 23609 del 18/03/2004 – dep.
20/05/2004, Hamemi, Rv. 228784, Sez. 6, n. 42181 del 27/11/2006 – dep.
21/12/2006, Ferrieri Caputi, Rv. 235302, Sez. 1, n. 44612 del 16/10/2008 – dep.
01/12/2008, Frioni e altri, Rv. 241569, Sez. 5, n. 4429 del 27/11/2009 – dep.
02/02/2010, Mbaye, Rv. 246152 (che riconosceva efficacia alla rinuncia fatta dal
difensore in udienza alla presenza dell’imputato), Sez. 1, n. 7764 del
27/01/2012 – dep. 28/02/2012, Santonastaso, Rv. 252080, Sez. 1, n. 29202 del
23/05/2013 – dep. 09/07/2013, Maida, Rv. 256792, Sez. 1, n. 2952 del
23/10/2013 – dep. 22/01/2014, Tripodi, Rv. 258268 (relativa a rinuncia di
richiesta di riesame dichiarata da uno dei difensori di fiducia e ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità proposto dall’altro).

Tale orientamento consolidato, dal punto di vista dell’interpretazione
testuale, si fonda sull’affermazione che il difensore non può essere ricompreso
tra le parti private menzionate dall’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.
198 del 14/01/1994 – dep. 08/03/1994, Djordsevic, Rv. 196648; Sez. 1, n. 2779

2

5z

2. La sentenza Di Vito cit. per lungo tempo è rimasta isolata e contrastata

del 30/04/1996 – dep. 06/06/1996, Jovine, Rv. 204893); la sentenza Sez. 1, n.
29202 del 23/05/2013 – dep. 09/07/2013, Maida, Rv. 256792 rilevava, inoltre,
che “la rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che
consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende
l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia
pervenuto alla cancelleria dell’ufficio giudiziario. L’atto, non costituendo
l’espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione
inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di

La pronuncia richiamava quella delle Sezioni Unite, Battaggia (Sez. U, n. 18
del 05/10/1994 – dep. 27/01/1995, Battaggia, Rv. 199805), peraltro avente per
oggetto la legittimazione del difensore a proporre l’atto di ricusazione (la
sentenza era così massimata: “Ai sensi dell’art. 37 cod. proc. pen., il giudice può
essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere un’autonoma parallela
legittimazione del difensore il quale, pur potendo validamente proporre l’atto di
ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto a tal fine apposito mandato,
anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale; infatti, in
considerazione del dato testuale ricavabile dall’art. 38, comma quarto, cod. proc.
pen., che menziona separatamente il difensore ed il procuratore speciale,
attribuendo così rilievo al rapporto fiduciario fra il professionista ed il cliente, il
primo non è tenuto a documentare i suoi poteri con una procura avente i
requisiti ed il contenuto di quella prevista dal combinato disposto degli artt. 122
e 38, comma quarto, ultima parte, cod. proc. pen.. Purtuttavia il difensore
dell’imputato latitante o evaso, è sempre legittimato, a norma dell’art. 165,
comma terzo, cod. proc. pen., a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome
e per conto del suo assistito, che è da lui rappresentato “ad ogni effetto”.).
La attinenza con il tema in esame emerge dal fatto che il ricorrente
sosteneva che l’art. 99, comma 1, cod. proc. pen. ha introdotto un potere
generale di rappresentanza del difensore, al quale competono le facoltà ed i
diritti riconosciuti dalla legge all’imputato.
Le Sezioni Unite rilevavano che “ai fini dell’interpretazione dell’art. 38,
comma 4, cod. proc. pen., non basta richiamarsi, come fa il ricorrente, all’art. 99
dello stesso codice. Invero, quest’ultimo articolo, al primo comma, pur
prevedendo che “al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all’imputato”, fa salva l’eventualità “che essi siano riservati
personalmente a quest’ultimo”. Si tratta dunque di stabilire se il potere di
ricusazione sia oggetto di riserva personale all’imputato, fatta salva nella
seconda parte del comma, senza che il dettato generale di cui alla prima parte

3

procuratore speciale (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre 1994)”.

possa refluire sull’interpretazione delle regole speciali che ne costituiscono (per
previsione espressa) limitazione.”
Così impostata la questione, le Sezioni Unite affermavano sulla base
dell’analisi degli artt. 37, comma 1 e 38, comma 4, cod. proc. pen., che il
difensore che effettua la ricusazione deve avere ricevuto specifico mandato a
ricusare da parte dell’imputato, con l’eccezione di quello latitante o evaso, per il
disposto dell’art. 165, comma 3, cod. proc. pen..

consapevolmente contrastato l’orientamento dominante, richiamando la sentenza
Di Vito cit. ed affermando il principio per cui “il difensore di fiducia è legittimato
a rinunciare validamente, ai sensi dell’art. 589, comma secondo, cod. proc. pen.,
all’impugnazione da lui autonomamente proposta nell’interesse del condannato o
dell’imputato, senza necessità di munirsi di apposita procura speciale rilasciata
dal suo assistito”. (Sez. 1, n. 48289 del 18/06/2014 – dep. 20/11/2014, Tiberia,
Rv. 261151)
Secondo la pronuncia, l’orientamento maggioritario “non si confronta
adeguatamente con la titolarità del diritto autonomo di impugnazione, che
(nell’ambito del ruolo partecipativo, e non di mera assistenza, attribuito alla
difesa tecnica nel processo penale, secondo quanto ricavabile in particolare dal
disposto dell’art. 99, comma 1 cod. proc. pen.) è espressamente riconosciuto al
difensore dell’imputato dall’art. 571, comma 3, cod. proc. pen. e che implica
l’esercizio di un potere dispositivo sulle sorti del processo in grado di produrre
effetti sostanziali di natura anche pregiudizievole per il rappresentato (si pensi, a
titolo di esempio, all’insorgenza del diritto di proporre appello incidentale in capo
al pubblico ministero come conseguenza dell’appello principale autonomamente
proposto dal difensore dell’imputato); così che, in relazione ai modi in cui è
destinato legittimamente ad estrinsecarsi il libero esercizio di tale autonomo
diritto (di impugnazione), non vi è ragione di disconoscere un parallelo autonomo
potere di caducarne gli effetti mediante la dichiarazione di rinuncia al gravame
proposto (che, nel caso dell’esempio sopra citato, comporterebbe l’automatica
perdita di efficacia dell’appello incidentale).”
Non costituisce ostacolo all’orientamento esposto la lettera dell’art. 589,
comma 2, cod. proc. pen.: la norma può essere letta ragionevolmente
“nell’ambito del sistema delineato dall’art. 571, come riferita all’iniziativa
personale dell’imputato di rinunciare alla impugnazione proposta da lui stesso
ovvero, in forza del disposto del citato art. 571, comma 4, a quella proposta dal
difensore, senza che con ciò si sia inteso inibire a quest’ultimo la rinuncia
all’impugnazione da lui autonomamente proposta”.

4

3. Recentemente un Collegio di questa Sezione ha esplicitamente e

La pronuncia approfondisce, poi, il tema del rapporto fiduciario tra difensore
e imputato, sostenendo che “la conclusione esposta non presenta particolari
rischi per l’imputato. Il difensore, infatti, in ossequio ai suoi doveri deontologici,
è tenuto a fare sempre gli interessi del suo assistito e ad informarlo di tutto ciò
che rilevi per la sua difesa.
Non è immaginabile, quindi, che una decisione così importante, quale la
rinuncia all’impugnazione proposta, sia assunta senza che sia stata
preventivamente concordata con l’assistito e/o per motivi diversi dallo specifico

ricordare – la facoltà, prevista in via generale dall’art. 99, comma 2, di togliere
effetto, con propria espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal
difensore fintantoché non intervenga il provvedimento del giudice).
È superfluo aggiungere che quanto testé rilevato vale ancor più nel caso di
mandato difensivo fiduciario, connotato indubbiamente da un maggior legame
tra il professionista e il suo assistito (maggior legame in effetti riconosciuto, ai
fini della presunzione di conoscenza degli atti del processo da parte
dell’imputato, sia dalla giurisprudenza di questa Corte – vedi Sez. 1 n. 8232 del
7/02/2006, Rv. 233417, imputato Zine EI.; Sez. 1 n. 29482 del 20/06/2006, Rv.
235237, imputato Iljazi; Sez. 5 n. 25406 del 15/02/2013, Rv. 256316, imputato
Levacovic – sia dallo stesso legislatore, con la previsione di cui all’art. 157,
comma 8 bis).”

Il medesimo principio è stato ribadito da altra sentenza di questa Sezione
(Sez. 1, Sentenza n. 49231 del 2014, ud. 1/10/2014, dep. 26/11/2014, imp.
Lushi, non massimata), in relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso per
cassazione da parte del difensore dell’imputato.
Il Collegio ha espressamente richiamato la sentenza Tiberia cit., osservando
che doveva ritenersi, “in virtù del rapporto fiduciario che connota – nel caso di
specie – il mandato difensivo e in assenza di elementi da cui desumere (anche
implicitamente) l’esistenza di una volontà contraria della parte rappresentata,
che la scelta di rinunciare al ricorso per cassazione sia stata concordata dal
difensore con l’imputata e corrisponda alla volontà di quest’ultima (che resta
titolare della facoltà, prevista in via generale dall’art. 99, comma 2 del codice di
rito, di togliere effetto, con propria espressa dichiarazione contraria, all’atto
compiuto dal difensore fintantoché non intervenga il provvedimento del
giudice)”.

4. Successivamente, altra Sezione ha riaffermato che “è inefficace l’atto di
rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo

5

interesse del medesimo (in capo al quale rimane peraltro sempre – è bene

difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo
espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione
inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di
procuratore speciale” (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014 – dep. 05/02/2015, Preiti
e altro, Rv. 262276).
La sentenza afferma: “deve rilevarsi che la rinuncia all’impugnazione è un
atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione
abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della inammissibilità

giudiziario. L’atto, non costituendo l’espressione dell’esercizio del diritto di difesa,
richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa
personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre
1994). Alla luce di tali principi, nel caso in esame la rinuncia al ricorso per
cassazione formulata dal difensore privo di procura speciale non può, quindi,
ritenersi valida”.

5. Benché non espressamente menzionata nelle pronunce fin qui riportate a
dimostrazione dell’esistenza del contrasto, potrebbe ritenersi rilevante per la
decisione lo sviluppo della questione della possibilità di duplice impugnazione
della sentenza contumaciale intervenuto dopo la riforma dell’art. 175, comma 2,
cod. proc. pen. ad opera del di. n. 17 del 21/2/2005, conv. con modificazioni
nella legge 22 aprile 2005, n. 60.

Come è noto, con la sentenza n. 6026 del 2008, le Sezioni Unite di questa
Corte avevano affermato il principio secondo cui “l’impugnazione proposta dal
difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace (nella
specie latitante), preclude a quest’ultimo, una volta che sia intervenuta la
relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per
proporre a sua volta impugnazione”. (Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008 – dep.
07/02/2008, Huzuneanu, Rv. 238472)
Secondo quella pronuncia, l’astratta configurabilità di una duplicazione di
impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall’imputato,
rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l’esigenza di
assegnare una “ragionevole durata” al processo, sulla base di quanto imposto
dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali.
La Corte osservava che “il principio di unicità del diritto di impugnazione, già
enucleato come criterio fondamentale del sistema delle impugnazioni nel
previgente codice di rito, deve ritenersi senz’altro presente anche nel codice

6

dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria dell’ufficio

attuale, giacché, pur in presenza di un ruolo di maggior pregnanza assegnato al
difensore delle parti in genere e dell’imputato in specie – al punto da essere stato
iscritto fra i soggetti del nuovo processo, nel Libro I, Titolo VII, del codice – è
fuor di dubbio che, ancorché il difensore stesso risulti normativamente
legittimato (per così dire, jure proprio) a proporre personalmente l’atto di
impugnazione, è l’imputato – e solo questi – che ne subisce gli effetti,
continuando ad essere la parte del giudizio di impugnazione. Anche se proposta
dal difensore, dunque, l’impugnazione – come recita la stessa rubrica dell’art.

è del tutto agevole, in tale cornice, rinvenire la rado della regola in forza della
quale è solo quest’ultimo a poter togliere effetto alla impugnazione proposta dal
difensore, nei modi previsti per la rinuncia, e non viceversa. Unico essendo,
quindi, il destinatario ed il fruitore del giudizio di impugnazione, ben si
comprende la ragione per la quale, tanto sotto la vigenza del codice abrogato
che di quello attuale, la giurisprudenza di legittimità abbia insistentemente – e,
se si vuole, tralaticiamente – affermato il principio secondo il quale una volta che
l’impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, vale a
dire l’imputato o il suo difensore, e sia intervenuta la decisione sul merito della
medesima impugnazione, il diritto si consuma, con l’effetto di precluderne
l’esercizio da parte dell’altro soggetto legittimato (cfr., fra le tante e da ultimo,
Cass., Sez. II, 19 aprile 2006, Barbaro; Cass., Sez. V, 5 giugno 2003, Gori. Con
riferimento al vecchio codice, v. Cass., Sez. V, 27 novembre 1980, Di Martino).
Il principio dianzi esposto risulta essere stato, tuttavia, messo in crisi, come
rammenta anche l’ordinanza di rimessione del ricorso a queste Sezioni unite, da
un recente orientamento di giurisprudenza, il quale – facendo leva sulle
peculiarità di sistema che sarebbero scaturite dalle novelle introdotte in tema di
giudizio contumaciale ad opera del d.l. n. 17 del 2005 e della relativa legge di
conversione – assegnerebbe prevalenza alla disciplina di garanzia apprestata dal
nuovo art. 175, comma 2, cod. proc. pen., a scapito, appunto, del principio di
unicità della impugnazione e del conseguente effetto preclusivo che scaturisce
per l’imputato contumace che ha titolo alla restituzione nel termine per proporre
impugnazione dalla impugnazione proposta dal difensore. (…)
Tale assunto non può essere condiviso, anzitutto perché muove da una
petizione di principio. Si assegna, infatti, univocità di significato alla scelta
emendativa operata dal legislatore, nel senso che la mancata riproduzione della
clausola che limitava la restituzione nel termine per impugnare alla ipotesi in cui
la impugnazione non fosse stata proposta dal difensore, starebbe a
contrassegnare una specifica (e rivoluzionaria)

voluntas legis,

tesa

all’introduzione nel sistema di un doppio gravame, promanante da soggetti

7

571 cod. proc. perì. – continua ad essere l’impugnazione «dell’imputato»: sicché,

distinti, in favore della stessa parte processuale; ma non si spiegano le ragioni
per le quali – a fronte di un simile sconvolgimento del sistema delle impugnazioni
– lo stesso legislatore non abbia avvertito la necessità di dettare le indispensabili
norme di regime: non solo e non tanto per comporre l’inusuale concorso di
strumenti impugnatori omogenei – con tutto ciò che ne consegue, anche sul
piano dei diritti delle altre parti – quanto per delineare le imponderabili sequenze
procedimentali, in ipotesi di mezzi di impugnazione eterogenei, o quelle, ancor
più delicate, che – per stare al caso di specie – verrebbero a scaturire ove

contumace, si fosse realizzato il previo esaurimento di tutti i mezzi ordinari di
impugnazione da parte del difensore. E’ del tutto evidente, quindi, che se il
legislatore avesse inteso costruire un modello di giudizio impugnatorio
alternativo per il contumace, non si sarebbe limitato al circoscritto emendamento
dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ma avrebbe, in positivo, regolamentato
il composito intersecarsi di situazioni di cui si è detto e soprattutto dettato una
espressa (e innovativa) disciplina atta a regolare la sorte del processo, evolutosi,
nei gradi di impugnazione, per iniziativa del difensore. (…)
Ma se, dunque, è il sistema, nel suo complesso, a prevenire e reprimere
qualsiasi forma di duplicazione del giudicato, del processo e della azione, non
può che derivarne un corrispondente effetto impeditivo anche sul versante della
azione di impugnazione, posto che la domanda di gravame, una volta espressa
da uno dei soggetti a ciò legittimati, naturalmente esaurisce (consumandolo,
appunto) il corrispondente potere in capo al soggetto che ne è il portatore
sostanziale. Per costruire un diverso tipo di effetti sul piano processuale,
occorrerebbe postulare che il difensore eserciti un differente potere dì
impugnazione rispetto a quello attribuito all’imputato, o riconoscere ai due
soggetti mezzi impugnatori diversi, evidentemente alternativi fra loro.
Ed è proprio su questo versante che la tesi della “specialità” che
distinguerebbe l’ipotesi delineata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen.,
rispetto all’ordinario regime delle impugnazioni, finisce per prestare il fianco alle
più serie perplessità; giacché, anche a voler ammettere in capo al contumace
restituito nel termine, uno statuto impugnatorio del tutto peculiare e financo
extra ordinem, si annetterebbe al suo rimedio (gravame o quaerela nullitatis che
sia) il connotato di una impugnazione sostanzialmente revocatoria della
impugnazione già celebratasi a suo carico su azione del suo difensore, ma senza
che il relativo giudicato venga ad essere in alcun modo incrinato: tanto da essere
evocato il rimedio postumo, offerto in executivis, dall’art. 669 cod. proc. pen..
(…)”

8

ammettendosì, senza limiti di sistema, la restituzione nel termine in favore del

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 317 del
4/12/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 comma 2 cod.
proc. pen. nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non
abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel
termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel
concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga
impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dell’imputato: così

Questa Corte ha così successivamente affermato che l’omessa notifica
all’imputato dell’avviso di deposito, ex art. 548, comma secondo, cod. proc.
pen., della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, la
quale, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell’appello da
parte del difensore dell’imputato; in tal caso, infatti – alla luce del dictum della
sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009 – non decorrono nei confronti
dell’imputato i termini per la proposizione dell’impugnazione con conseguente
nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di
citazione in appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio (Sez. 5,
n. 44863 del 07/10/2014 – dep. 27/10/2014, Prudentino, Rv. 261314); che, in
caso di irrituale notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza
emessa all’esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal
difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la
potestà di impugnare dell’imputato, poiché tale vicenda non è indicativa della
effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest’ultimo (Sez.
1, n. 52538 del 20/06/2014 – dep. 18/12/2014, Gabrielli, Rv. 262110) e ancora
che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza
impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all’avvenuta
celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore,
unitamente ai motivi attinenti al merito, nell’impugnazione proposta
nell’interesse dell’imputato, evidenziando la Corte che tale soluzione si impone
sia se si ritiene che il principio di unicità dell’impugnazione è stato superato solo
con riferimento ad imputato contumace assistito da difensore di ufficio, sia se si
accede alla ipotesi più radicale di totale superamento del principio, poiché, in
questo caso, l’imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad
incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e l’eventuale
contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della
disciplina dettata dall’art. 669 cod. proc. pen.. (Sez. F, n. 3144 del 04/09/2014 dep. 22/01/2015, Tripodo e altri, Rv. 262040).

9

intaccando, in qualche misura, il principio dell’unicità dell’impugnazione.

Se il superamento del principio di unicità dell’impugnazione costituiva,
secondo la visione della sentenza delle Sezioni Unite Huzuneanu, uno
“sconvolgimento del sistema delle impugnazioni”, non pare inutile domandarsi se
la modifica del quadro derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 317
del 2009 – la cui portata apparentemente limitata potrebbe rivelarsi più ampia possa incidere anche sulla questione oggetto del presente processo.

6. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, si reputa opportuno

non munito di procura speciale possa rinunciare validamente all’impugnazione da
lui autonomamente proposta”.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 5 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rimettere il ricorso alle Sezioni Unite sulla seguente questione: “Se il difensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA