Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36311 del 10/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36311 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di L’Aquila
Nei confronti di
DE NICOLIS ROCCO

n. il 26.10.1956

avverso l’ordinanza n. 68/2014 del Tribunale di L’Aquila – sezione del
riesame – del 27.02.2014
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Francesco Iacoviello che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

L’avv. Nicolino Cristofaro che insiste nella dichiarazione di inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 10/06/2014

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di L’Aquila
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, indicata in epigrafe, con cui il
Tribunale locale, sezione riesame, ha annullato la misura cautelare
emessa, tra l’altro nei confronti di DE NICOLIS Rocco, indagato del delitto
di cui all’art. 74, commi 1,2,3 e 4 d.P.R. 309/90, perché si associava con
numerose altre persone, anche in periodi diversi nell’arco di tempo dal
2003 al 2012, in Gissi, Vasto, San Salvo, Napoli ed altre località delle

commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 del medesimo d.P.R4
in particolare il DE NICOLIS deteneva lo stupefacente acquistato
dall’organizzazione presso locali a lui in uso, collaborando nell’ultimo
periodo alle illecite attività del clan, svolgendo in molteplici occasioni
anche il ruolo di corriere e/o staffetta.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame annullava
l’ordinanza di custodia cautelare per l’indagato sottolineando la
mancanza delle esigenze cautelari «a prescindere dai gravi indizi di
colpevolezza che ricorrono nel caso in questione così come emergenti
dalla documentazione in atti e dalla chiamata in correità che si evince
dalla dichiarazioni di Cozzolino Lorenzo e Belsole Italia». Continua il
Tribunale che i fatti che riguardano il De Nicolip si ascrivono al periodo di
i-144414

tempo che va dal 2000 al 2011; pertanGralti datati.
Dunque, la motivazione del Tribunale del Riesame si basa
essenzialmente sul tempo trascorso e sulla considerazione che «la gravità
dei fatti non fa di per sé presumere il pericolo che lo stesso indagato
possa commettere altri reati della stessa specie di quello per cui si
procede, occorrendo ulteriori elementi di pericolosità che allo stato non si
rinvengono». H Collegio ha poi evidenziato che “occorre specificamente
argomentare in merito all’attualità di tali esigenze” e che sul punto il P.m.
e il Gip sono risultati carenti.
Il P.M. ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
evidenziando che l’indagato risponde di almeno un reato di spaccio di
eroina e che è stato indicato, sia dall’attività investigativa che dai due
collaboratori di giustizia, quale “punto di spaccio certo” della coppia
Cozzolino-Belsole, essendo elemento fondamentale per la~zione del
reato

al n. 14 dell’ordinanza( art. 74 d.P.R. 309/90), Il Tribunale

non ha posto per nulla l’accento sulla sua personalità e non ha valutato

provincie di Chieti, Pescara e Foggia, nonché in Olanda, allo scopo di

assolutamente il quadro indiziario a suo carico, dimenticando che è
co…Ad..a”…;
necessario motivare la carenza di esigenzey anche in riferimento alla
personalità ed al tipo di reato di cui si risponde.
Precisa che l’indagine ha avuto un ampio respiro e che il DE
NICOLIS N era una pedina sicura per la coppia

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per anni hanno

custc1 dito ,15″o stupefacente, che arrivava anche dall’estero e che per loro /
nell’ultimo periodo, ha anche svolto il ruolo di staffetta o di corriere. Le
esigenze cautelari, pertanto, sono reali e la motivazione del Tribunale è

In definitiva, il collegio basa la sua motivazione sulla mancanza di
pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si
procede facendo riferimento unicamente alla data del commesso reato;
pertanto, non vi è stata valutazione della gravità della condotta e della
personalità.
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le imputazioni provvisorie nella richiesta del p.m. e

nell’ordinanza del Gip hanno fatto ampio riferimento all’appartenenza del
DE NICOLIS ad una delle due organizzazioni individuate.
Per quanto riguarda gli indiziati di far parte del sodalizio ex art. 74
DPR.309\90, per il disposto dell’art. 275 co. 3 c.p.p. come modificato sul
punto dalla sentenza 231-11 della Corte Costituzionale, la custodia in
carcere si presume unica misura adeguata salvo li, che siano acquisiti
elementi specifici in relazione al caso concreto da cui risultino
diversamente elementi che nella specie difettano in modo assoluto.
Con memoria difensiva depositata in termini il difensore
dell’indagato, avv. Nicolino Cristofaro, relativamente alle censure esposte
nel ricorso del P.M., con riguardo alle esigenze cautelari, rappresenta che
il GIP aveva genericamente ritenuto a carico di tutti gli indagati le
medesime esigenze cautelari di cui agli artt. 274 lett. a) e c), senza
motivare adeguatamente le singole posizioni, ritenendo sussistente un
concreto pericolo per l’acquisizione delle prove, in quanto ” i reati più
gravi contestati fanno riferimento all’esistenza di un’organizzazione
criminale che ricorreva all’uso di mezzi quali attentati ed esplosioni di
colpi d’arma da fuoco al fine di uccidere”, ed, in ogni caso, sul punto non
è stata proposta impugnazione, ma tale esigenza non può essere riferita
al DE NICOLIS. Quanto all’esigenza cautelare di cui alla lett. c) del
richiamato art. 74, ovvero il pericolo di reiterazione dei reati, sul
presupposto che l’attività criminale è stata svolta anche successivamente
alla collaborazione posta in essere da Cozzolino Lorenzo e Belsole Italia,

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del tutto apparente.

si evidenzia che l’attività di collaborazione del DE NICOLIS con costoro si
è interrotta alla fine del 2011 e determinò l’applicazione della misura
cautelare in carcere dai primi del 2012 a carico del DE NICOLIS, che l’ha
patita continuativamente dal 10.01.2012 all’11.062013 per 19 mesi e poi e- 14-40
affidato in prova.
Non è, poi, assolutamente corrispondente ai dati dell’indagine che il
DE NICOLIS, come sostiene il P.M. ricorrente, risponde di almeno un
reato di spaccio di eroina. Il Tribunale, dunque, correttamente, ha

pericolo che lo stesso indagato possa commettere acri reati della stessa
specie, occorrendo ulteriori elementi di pericolosità che allo stato non si
rinvengono. In sostanza, si oppone, che dal ricorso emerge una
equiparazione tra i gravi indizi e le esigenze cautelari.
Infine, con riferimento al rilievo che, quando trattasi di delitto di cui
all’art. 74 d.P.R. 309/90, ai sensi dell’art. 275 co. 3, come modificato
dalla sentenza Cort. Cost. 231/11, la custodia in carcere si presume unica
misura adeguata salvo che siano acquisiti elementi specifici in relazione al
caso concreto da cui risultino, diversamente, elementi che nella specie
difettano in modo assoluto, si evidenzia che l’indagato non ha mai
acquistato e venduto sostanza stupefacente

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né ha mai partecipato ad

ogni condotta di taglio o quant’altro e che non ha mai avuto rapporti con
altri indagati ad eccezione della Belsole Italia.
Si condivide, inoltre, la motivazione del Tribunale in quanto
conforme al dato normativo ed alla giurisprudenza di legittimità della
mancanza di attualità della esigenza cautelare sub lett. c) art. 274 c.p.p.
per il cospicuo tempo trascorso dalla commissione del reato.
((((((“(0))))))
Il ricorso è infondato.
Nella giurisprudenza di questa Corte si considera la previsione,
nell’art. 292 comma secondo lett. c) c.p.p., della valutazione, tra gli altri
elementi, del tempo trascorso dal reato, innanzitutto come riferita alle
esigenze cautelari: se è passato molto tempo dai fatti per i quali si
procede, è meno probabile che vi sia pericolosità dell’inquisito (Cass. Sez.
Un. 20-10-2009/244377). Si afferma, quindi, che in caso di apprezzabile
distanza dai fatti, è necessaria la individuazione di specifici elementi che
facciano ritenere altamente probabile la commissione di nuovi reati (Cass.
12-2-98/209859); però l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari
può rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo ma

ritenuto che la gravità dei fatti non fa di per sé presumere l’attualità del

l’indagato continua a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al
delitto e collegamenti con ambiente in cui il delitto era maturato (Cass.132-2008/239019; Cass. 7-3-2003/1223967). Altra giurisprudenza sottolinea
che la valutazione del tempo trascorso non riguarda le sole esigenze
cautelari, ma anche lo stesso quadro indiziario: le considerazioni
sull’elemento temporale servono alla valutazione delle fonti di prova in
termini di credibilità (Cass. 10-10-95/202556).
Orbene, l’impugnata ordinanza, a parere del Collegio, si è attenuta ai

evidenziato che, nel caso in esame, la distanza temporale tra i fatti ed il
momento della decisione cautelare appare non compatibile con l’attualità e
l’intensità dell’esigenza cautelare, e4 1 in ogni caso, comporta un rigoroso
obbligo di motivazione, sia in relazione a detta attualità, sia in relazione
alla scelta della misura custodiale, motivazione (n.d.r. da parte del GIP ed,
anche, del P.M. ricorrente) che non è stata fornita, né poteva esserlo
mancando elementi da cui si possa desumere l’attuale pericolosità
dell’indagato.

Et

in effetti, gli elementi cui fa riferimento il P.M., al fine di far

ritenere altamente probabile la commissione di nuovi reati, e, quindi,
l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non rispondono ai requisiti
richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.
Invero, il rilievo che il De Nicolis risponda di almeno un reato di
spaccio di eroina attiene alla gravità del fatto, ma non influisce certo sulla
attualità del pericolo di recidiva, atteso che i legami con la coppia
Cozzolino-Belsole risultano interrotti dal 2011, ed anche il fatto che
l’indagato sia stato una pedina sicura per i coindagati, per conto dei quali
ha custodito lo stupefacente proveniente dall’estero, ed ha svolto per loro il
e,
ruolo di staffetta o di corriere, si riferisce sempre a condotte datate 4 non si
pone in evidenza alcun dato fattuale da cui possa ricavarsi che il De Nicolis
possa commettere ulteriori reati della stessa specie.
Quanto alla affermazione del ricorrente, secondo cui la valutazione
del tempo trascorso dalla commissione del reato non è necessaria quando
si proceda per taluno dei reati per i quali vi è obbligatorietà della misura ai
sensi dell’art. 275 terzo comma e.p.p. (Cass. 3-7-97/208366), salvo che
siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto da cui risulti
diversamente ebbene l’elemento specifico, cui fa riferimento il Tribunale
del riesame, è il recesso dell’indagato dall’associazione contestata il che fa
ritenere, verosimilmente /che l’indagato non abbia continuato a mantenere

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principi ora enunciati (riportandoli, per altro specificamente), laddove ha

atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con
ambiente in cui il delitto era maturato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Così deciso all’udienza camerale del 10 giugno 2014.

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