Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3631 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3631 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti di
1. D’Alessandro Iginia
2. D’Alessandro Luigi
avverso l’ORDINANZA del Tribunale del riesame di Pescara
del 16.7.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Data Udienza: 08/01/2014

In fatto e in diritto
Con ordinanza del 16.7.2013,i1 Tribunale della Libertà di Pescara, in accoglimento dell’istanza
di riesame proposta da D’Alessandro Iginia come terza interessata, revocava il decreto del gip
del locale Tribunale del 27.1.2011, che aveva disposto il sequestro preventivo di nove vaglia
cambiari emessi il 19.6. 2005 in favore di D’Alessandro Luigi Roberto, indagato per il reato di
usura, dalla persona offesa, Di Nardo Marisella. Il sequestro era rimasto senza effetto fino al
2013, avendo l’imputato rifiutato di consegnare i titoli, che erano stati infine sottoposti al
vincolo cautelare nei confronti della D’Alessandro Iginia. Le cambiali erano state, infatti, girate
nel frattempo alla predetta Iginia il 30.9.2012, e in forza degli stessi titoli la cessionaria era
intervenuta in una procedura esecutiva a carico della Di Nardo.
Il Tribunale rileva che nessuno dei titoli in questione risulta tra quelli dettagliatamente indicati
nel capo di imputazione a carico del D’Alessandro Luigi sulla base dell’elenco fornito dalla
persona offesa al momento della originaria denuncia dei fatti, e che la necessità di riferirsi ai
precisi limiti della contestazione del fatto, considerato nella sua interezza sotto il profilo
oggettivo e soggettivo, escluderebbe la legittimità del sequestro dei medesimi titoli, non
considerati dall’accusa.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pescara, deducendo che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe erronea in
diritto e “non condivisibile nel contenuto”. Il Tribunale avrebbe in sostanza illegittimamente
escluso il nesso di pertinenzialità delle cambiali in questione con il reato di usura, per quanto si
trattasse di titoli che rappresenterebbero il frutto di precedenti rinnovi derivanti dall’originario
patto usurario, non essendo logicamente ammissibile la limitazione del sequestro soltanto ai
titoli espressamente indicati in denuncia dalla Di Nardo. Rileva, ancora, il PM ricorrente, i
distorti effetti della eventuale restituzione delle cambiali all’imputato, che attraverso la
strumentale compiacenza di uno stretto familiare, sarebbe messo in grado di conseguire
almeno in parte il profitto del reato, aggravandone le conseguenze.
Il ricorso è fondato
Il sequestro fu richiesto dal PM il 4.11.2010, sulla base di un seguito di denuncia della persona
offesa del 2.11.2010, con la quale la stessa lamentava che l’imputato continuava a incassare
“titoli” in suo possesso” ottenuti in relazione ai fatti di usura oggetto delle precedenti denunce
del Luglio e del Novembre 2008, approdate, come ricorda il PM , alla richiesta di rinvio a
giudizio.
Il tribunale ha ritenuto che l’accusa si sia ormai cristallizzata nei termini della richiesta di rinvio
a giudizio, che non contemplava, nella formulazione dell’imputazione, i titoli in questione, ma
solo assegni bancari, ma non ha tenuto conto del potere del pubblico ministero di procedere
alla modifica dell’imputazione, con contestazione suppletiva in dibattimento, anche prima che
si sia dato inizio all’istruzione ed utilizzando gli elementi di fatto emersi in precedenza
(Corte di Cassazione nr. 40249 del 30/11/2006).
Non è poi nemmeno il caso di dilungarsi sull’ovvia corrispondenza della nuova iniziativa
cautelare del Pm alle esigenze preventive del sequestro, considerando che se dovesse ritenersi
la dolosa e preordinata strumentalità della cessione delle cambiali alla figlia da parte
dell’imputato, costui protrarrebbe “mediatamente” il reato di usura se i titoli fossero realizzati
in sede esecutiva (cfr. art. 644 ter c.p.) D’altra parte non si vede perché la persona offesa
dovrebbe subire irrimediabilmente le conseguenze di eventuali imprecisioni ed omissioni nella
descrizione del fatto di reato in occasione delle denunce del 2008.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, deve essere pronunciato l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Pescara, che dovrà
valutare la riferibilità dei titoli al reato di usura contestato a D’Alessandro Luigi Roberto e la
posizione della cessionaria, attenendosi al seguente principio di diritto:
“il sequestro preventivo ai sensi dell’ art. 321 C.p.p. può essere disposto relativamente a beni
non compresi in una precedente iniziativa cautelare anche sulla base di nuovi elementi di fatto
idonei a giustificare la modifica dell’imputazione in dibattimento da parte del PM”.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Pescara.
Così decisi
oma, nella camera di consiglio, 1’8.1.2014.
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