Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36308 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36308 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NUVOLETTA FILIPPO N. IL 14/03/1981
NUVOLETTO FILIPPO N. IL 21/01/1967
avverso l’ordinanza n. 7402/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
01/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCC ;
e/se tite le conchlsioni del PG D
C
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli
confermava integralmente l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
Nuvoletta Filippo cl. ’81 e solo parzialmente nei confronti di Nuvoletto Filippo cl.
’67.
Le imputazioni – contestate ai due ricorrenti e ad altri soggetti – hanno per

provento di furto, 37 delle quali recuperate, nonché la detenzione di un ingente
quantitativo di hashish (kg. 11.273 suddiviso in 157 panetti) e la ricettazione di
due motoveicoli provento di furto.
I Carabinieri di Marano avevano effettuato un appostamento in una zona
boschiva situata a ridosso della villa di proprietà della vedova di Angelo
Nuvoletta, abitata anche dal di lui figlio Nuvoletta Filippo cl. ’81; avevano
assistito ad un summit camorristico al quale avevano partecipato i latitanti
Giuseppe Simioli e Antonio Orlando e avevano visto uscire da un prefabbricato
sito a breve distanza dalla villa 10/12 uomini armati, tra cui entrambi gli odierni
ricorrenti; successivamente avevano recuperato armi, droga e motoveicoli.
Alcuni collaboratori di giustizia, prima e dopo l’operazione, avevano riferito
di quel luogo come punto di incontro degli uomini del clan Nuvoletta e di custodia
di armi per conto del clan.
Secondo il Tribunale del riesame, tuttavia, non era possibile addebitare a
tutti gli indagati la detenzione di tutte le armi e della droga per il solo fatto di
avere partecipato alla riunione camorristica, atteso che il concetto di
“detenzione” presuppone una disponibilità di fatto della sostanza e una relazione
stabile tra il soggetto e la res.

Alla luce del contenuto delle annotazioni di servizio dei militari appostati, il
Tribunale dava atto che Nuvoletto Filippo cl. ’67 era stato visto uscire armato dal
prefabbricato dal vicebrigadiere Lo Monaco, circostanza che permetteva di
addebitargli la detenzione e il porto di un’arma comune da sparo non
individuata; al contrario, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per
tutti i reati ipotizzati nei confronti di Nuvoletta Filippo cl. ’81 che, insieme al
fratello Antonio, viveva nella villa di cui il bosco e il prefabbricato costituiscono
pertinenze, era stato indicato dai collaboratori di giustizia come direttamente
coinvolto nell’attività del clan ed era stato ascoltato da un militare appostato
rivolgersi ad Orlando Antonio indicando il punto in cui essi custodivano le armi
per la sua latitanza, pulendole la mattina e la sera; per lo stesso motivo anche la
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oggetto la detenzione illegale di un grande numero di armi, clandestine o

ricettazione dei due motoveicoli poteva essere addebitata al ricorrente.
Per entrambi i ricorrenti il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di
colpevolezza della detenzione dello stupefacente, alla luce delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia Isidoro Di Gioia e Roberto Perrone, che avevano indicato
entrambi i cugini come direttamente coinvolti nel traffico di stupefacente gestito
da Nuvoletta Antonio.
Il Tribunale riteneva esattamente contestata l’aggravante di cui all’art. 7
legge 203 del 1991; affermava che la versione di Nicoletta Filippo cl. ’67, che

dalle indagini; applicava la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. in mancanza di elementi specifici in senso contrario.

2. Ricorre per cassazione il difensore di entrambi gli indagati, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Quanto a Nuvoletta Filippo cl. ’81, le armi e lo stupefacente sequestrati non
erano a lui attribuibili, né egli portava armi quando era stato osservato dai
Carabinieri. L’ordinanza si basava sul presupposto che l’area boschiva nel quale
erano state trovate le armi e la droga appartiene alla famiglia dell’indagato: ma
non vi era alcuna prova di ciò e, quindi, si trattava di affermazione apodittica;
per la detenzione dell’arma occorre una relazione stabile del soggetto con la
cosa, non dimostrata dalla partecipazione al summit camorristico.
Il coinvolgimento nelle attività illecite del fratello Antonio, d’altro canto, non
provava la disponibilità delle armi né che le armi avessero a che fare con tali
attività illecite; nemmeno la frase rivolta al latitante Antonio Orlando provava la
disponibilità delle armi, ma solo la conoscenza della loro presenza in quel luogo.
Per gli stessi motivi, era manifestamente illogica l’attribuzione al ricorrente
dei due motoveicoli di provenienza furtiva rinvenuti nel luogo.
Quanto alla detenzione dello stupefacente, il ricorrente osserva di non
essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in diverso procedimento
che aveva coinvolto il fratello Antonio e riteneva insufficiente per ritenere la
detenzione della droga le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che riferivano
di un suo coinvolgimento nelle attività illecite del fratello.

Lo stesso difensore deduce analoghi vizi quanto a Nuvoletto Filippo cl. ’67.
Secondo il ricorrente il riconoscimento di Filippo Nuvoletto cl. ’67 tra le dieci
– dodici persone che uscivano armate dal prefabbricato non era affidabile e non
permetteva di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato
relativo all’arma; le dichiarazioni sul punto del militare erano incerte e ondivaghe
proprio sulla circostanza di avere visto l’indagato impugnare un’arma. Del resto,

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aveva sostenuto di non avere partecipato all’incontro camorristico, era smentita

il Carabiniere Pasta, che aveva notato il gruppo immediatamente dopo, aveva
notato che solo un giovane impugnava una pistola. Il ricorrente sottolinea che
oggetto dei gravi indizi di colpevolezza non è la partecipazione al summit (negata
da Nuvoletto), ma il porto di una pistola da parte sua ed evidenzia che la sua
posizione è identica a quella di D’Agostino, per il quale il Tribunale aveva escluso
la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Quanto alla detenzione di sostanza stupefacente, il ricorrente sottolinea di
non essere destinatario di ordinanza di custodia cautelare nel diverso

coinvolgimento nelle attività illecite di Nuvoletta Antonio, su cui avevano riferito
alcuni collaboratori di giustizia, non dimostrava la detenzione di quello
stupefacente rinvenuto nell’occasione; del resto, il luogo non era di proprietà
dell’indagato, cosicché mancava qualsiasi riscontro individualizzante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.

I ricorrenti propongono considerazioni sul merito della vicenda, deducendo
vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata: ma il Tribunale del riesame ha
affrontato tutte le problematiche evidenziate nei ricorsi, risolvendole alla luce
degli elementi di prova disponibili.

2. Il presupposto che l’area boschiva nella quale erano state rinvenute armi,
droga e motoveicoli fosse nella disponibilità del clan Nuvoletta non è affatto
basato su affermazioni apodittiche, come sostiene la difesa di Nuvoletta Filippo
cl. ’81: da una parte, il Tribunale richiama le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia concernenti proprio quell’area; dall’altra, la riunione camorristica
all’interno del prefabbricato alla quale aveva partecipato Nuvoletta Filippo cl. ’81
– che, nel rivolgersi ad Orlando, dimostrava di essere il “padrone di casa”,
indicando il luogo dove le armi erano nascoste e riferendogli della loro costante
manutenzione – costituisce un riscontro davvero significativo alle dichiarazioni
dei collaboratori.

La frase rivolta ad Antonio Orlando, d’altro canto, dimostrava
eloquentemente che Nuvoletta non solo era a conoscenza della presenza delle
armi, ma ne aveva la disponibilità.

Se, quindi, la zona era nella disponibilità del clan, è del tutto logica la

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procedimento menzionato dall’ordinanza impugnata ed evidenzia come il suo

deduzione che i motoveicoli di provenienza furtiva rinvenuti fossero di pertinenza
del gruppo, quali mezzi di supporto alle azioni concernenti le armi e la droga
presenti nello stesso posto.

Infine, con riferimento alla detenzione della droga, il Tribunale ha posto a
fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza le dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia, nonché la presenza della droga nel luogo in disponibilità
della famiglia Nuvoletta: irrilevante è la circostanza che in altro procedimento

l’attività illecita condotta dal fratello Antonio; in questo caso, ad essere
contestata non è la partecipazione ad una complessiva attività illecita, ma la
detenzione della quantità di stupefacente rinvenuta in quel luogo che, come si è
detto, era sicuramente nella disponibilità del ricorrente il quale, a sua volta, è
indicato come partecipe all’attività illecita di commercio di sostanza
stupefacente.

3. Il Tribunale ha ampiamente chiarito che la posizione di Nuvoletto Filippo
cl. ’67 è differente rispetto a quella di D’Agostino – cui l’ordinanza applicativa
aveva contestato la detenzione e il porto di un’altra pistola, venendo peraltro
annullata dal Tribunale del riesame: il primo militare che aveva visto il gruppo
uscire dal prefabbricato al termine della riunione aveva riconosciuto alcuni
componenti, tra cui Nuvoletto Filippo cl. ’67 e aveva notato che egli era
palesemente armato, mentre non aveva riconosciuto Fabio D’Agostino, che
sarebbe stato riconosciuto subito dopo dai carabinieri della seconda aliquota í
quali, tuttavia, non avevano notato che egli portasse un’arma.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, nessuno dei
Carabinieri aveva visto D’Agostino portare una pistola; al contrario, un militare con assoluta certezza – aveva notato l’odierno ricorrente portarla nel momento
in cui usciva dall’edificio; la circostanza che i carabinieri della seconda aliquota
non avessero, a loro volta, osservato l’arma portata da Nuvoletto Filippo cl. ’67 è
ininfluente ai fini della logicità della motivazione sul punto della sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.

L’ordinanza, infine, è del tutto logica nella parte in cui ritiene sussistenti i
gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente per la detenzione della
droga sequestrata in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla
partecipazione al summit osservato dai Carabinieri: in effetti, benché Nuvoletto
Filippo cl. ’67 non vivesse nella villa adiacente all’area boschiva interessata
dall’operazione, il Tribunale dà atto del suo pieno coinvolgimento nel commercio

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non sia stato emesso provvedimento cautelare nei confronti del ricorrente per

di stupefacenti diretto dal cugino Antonio, cosicché il dato del luogo di abitazione
si rivela, in sostanza, irrilevante, atteso il pieno coinvolgimento nell’attività
illecita e la partecipazione a quell’incontro nell’area in disponibilità del clan.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al

cod. proc. pen.

Così deciso il 5 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.

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