Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36307 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36307 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KHALIKI YOLTNESS N. IL 18/12/1983
avverso il decreto n. 1117/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
12/05/2014
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott G
1ette/seitfte le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difenso Avv.;

OPKO ROCC,kIk;

Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione
proposto dal difensore dì Khaliki Youness di declaratoria di nullità della notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza dello stesso Tribunale del 19/3/2009,
per essere riproposizione di identica questione già decisa con ordinanza del
20/11/2013.

proporre impugnazione per essere decorso il termine di 30 giorni di cui all’art.
175, comma 2, cod. proc. pen..

2. Ricorre per cassazione il difensore di Khaliki Youness, sottolineando che il
contenuto dell’incidente di esecuzione era differente dal precedente: il difensore
di fiducia dell’imputato, che lo aveva assistito per una fase e presso il cui studio
Khaliki aveva eletto domicilio, aveva rinunciato al mandato senza che l’imputato
ne fosse venuto a conoscenza.
Il precedente incidente di esecuzione vedeva, invece, su altra questione:
quella della nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di
condanna perché non eseguita presso lo studio del difensore di fiducia
domiciliata rio ma rinunciatario, esattamente respinta dal Tribunale.
Il ricorso dichiarato inammissibile, al contrario, aveva ad oggetto la
permanenza dell’elezione di domicilio contenuta nell’atto di nomina del difensore
di fiducia anche in caso di rinuncia e sostituzione con difensore d’ufficio; secondo
l’odierno ricorrente, la notifica non avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi
dell’art. 165 cod. proc. pen., ma presso lo studio del difensore domiciliatario ai
sensi dell’art. 157, comma 8 bis cod. proc. pen.: in effetti, al momento della
nomina del difensore di fiducia da parte dell’imputato si attiva comunque,
indipendentemente da una elezione di domicilio, il meccanismo forzoso di cui
all’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. che opera anche in caso di rinuncia.
Il ricorrente dà atto che, agli atti, non è presente la nomina dell’avv.
Marchese come difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio presso il
suo studio, che, peraltro, era stata sicuramente effettuata; non poteva ricadere
sull’imputato lo smarrimento del documento che il ricorrente ribadisce conteneva
anche l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore.

Con riferimento al rigetto dell’istanza di restituzione nel termine, il ricorrente
osserva che il Tribunale avrebbe dovuto provvedere già in occasione del primo
incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.; poiché
1

Il Tribunale rigettava, inoltre, l’istanza di restituzione nel termine per

non lo aveva fatto, il ricorrente aveva posto la questione con il nuovo ricorso.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto dell’incidente di esecuzione era la nullità della notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, in quanto effettuata
presso lo studio del difensore di ufficio che assisteva Khaliki dopo la rinunzia di
quello di fiducia anziché presso lo studio del difensore di fiducia rinunziante.
Anche nel primo incidente di esecuzione il ricorrente aveva dedotto la nullità
della medesima notifica dell’estratto contumaciale per lo stesso motivo: in
quanto effettuata presso lo studio del difensore di ufficio anziché presso quello
del difensore di fiducia rinunciante.

Il ricorrente, tuttavia, rimarca che l’argomentazione esposta nel nuovo
ricorso al giudice dell’esecuzione si basava su un elemento nuovo: la circostanza
che, all’atto della nomina del difensore di fiducia, Khaliki aveva contestualmente
ed espressamente eletto domicilio presso il suo studio, con la conseguenza che la
rinunzia al mandato da parte del legale determinava, sì, la nomina di un nuovo
difensore d’ufficio, ma non faceva venir meno l’elezione di domicilio.
La nullità della notifica non sarebbe derivata, quindi, dalla mancata
applicazione del disposto dell’art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. – norma che
il Tribunale, nella prima ordinanza, aveva ritenuto inoperante dopo la rinunzia al
mandato – ma dal mancato rispetto della formale elezione di domicilio da parte
dell’imputato.

Il fatto è che – come il ricorrente ammette esplicitamente – negli atti non vi
è alcuna traccia della citata elezione di domicilio presso lo studio del difensore di
fiducia poi rinunziante.
Il ricorrente pretende di addebitare all’A.G. lo smarrimento dell’atto e,
soprattutto, di provare la sua esistenza sulla base dell’attestazione dello stesso
Khaliki: ma si tratta di pretesa infondata.
In effetti, il giudizio di esecuzione è fondato sul principio della domanda e
presuppone che l’interessato fornisca la prova necessaria all’accoglimento

2

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

dell’istanza: il giudice dell’esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte inerte
per acquisire documentazione o informazioni utili a suffragare l’istanza (Sez. 3,
n. 25832 del 29/05/2013 – dep. 12/06/2013, Schena e altro, Rv. 256295); la
disposizione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. non smentisce tale principio,
ma permette al giudice di integrare e completare la prova fornita dal richiedente;
a sua volta, il disposto dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. è un’eccezione
giustificata dalla conoscenza legale da parte dell’A.G. delle sentenze emesse nei

Nel caso di specie, non solo il ricorrente aveva la possibilità di produrre
copia del mandato contenente l’elezione di domicilio – come esattamente osserva
il Procuratore Generale richiamando il disposto dell’art. 27 disp. att. cod. proc.
pen. – ma nel ricorso si dà atto che è stata inutilmente esperita ogni ricerca
possibile dell’atto asseritamente mancante presso tutti gli uffici interessati dal
procedimento.

Esattamente, quindi, il Tribunale ha considerato l’istanza mera
riproposizione di quella già decisa all’udienza del 20/12/2013: l’ “elemento
nuovo” che avrebbe permesso la riproposizione della medesima richiesta era
meramente enunciato, ma si era dimostrato evanescente e privo di qualsiasi
supporto probatorio, attuale o potenziale; quindi, era processualmente
inesistente.

2. Il ricorso, inoltre, è generico quanto al rigetto dell’istanza subordinata di
restituzione nel termine per proporre impugnazione.

Il ricorrente spiega perché l’istanza è stata proposta solo con il secondo
incidente di esecuzione, ma niente osserva quanto alla motivazione
dell’ordinanza impugnata in ordine alla tardività dell’istanza in relazione alla data
di conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

3

confronti di un determinato soggetto e dalla facilità di acquisirne copia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 5 giugno 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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