Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36305 del 05/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36305 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMONE ANDREA N. IL 15/03/1974
avverso l’ordinanza n. 1219/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 15/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dot GIACO
\C_..
lette/s,,.
ite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor

p ROCCHI .

Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza adottata all’udienza del 15/7/2014, il Tribunale di

Sorveglianza dell’Aquila dichiarava non luogo a provvedere sul reclamo proposto
da Simone Andrea avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Pescara che
aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata per il periodo 29/3/2008 17/2/2010.
Il Tribunale motivava il provvedimento sulla circostanza che la pena aveva

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Simone Andrea, deducendo

violazione di legge.
L’avvenuta liberazione del condannato costituiva un evento meramente
casuale intervenuto nelle more del procedimento; la lentezza nella decisione non
poteva essere addebitato al ricorrente che, d’altro canto, aveva interesse a che
non si formasse il giudicato sul provvedimento del Magistrato di Sorveglianza,
precludendo un successivo riesame del comportamento del ricorrente per lo
stesso periodo.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Fin dal 1991, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che è
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per Cassazione
avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata, ove, per qualche
motivo, sia cessato lo stato di detenzione dell’interessato (Sez. U, n. 15 del
18/06/1991 – dep. 11/07/1991, Argenti, Rv. 187707); successivamente la
giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l’istanza di liberazione anticipata
è ammissibile quando lo stato di libertà dell’interessato derivi da un
provvedimento che abbia disposto la sospensione dell’esecuzione della pena, sia
pure in via provvisoria, mentre è inammissibile quando la pena della quale si
chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il
titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini (Sez. 1, n.
43786 del 10/11/2011 – dep. 25/11/2011, Sivari, Rv. 250996) ed, inoltre, che
1

avuto compiuta esecuzione il 27/5/2014.

per l’accoglibilità dell’istanza non è necessaria l’esecuzione attuale della pena
detentiva, essendo sufficiente la sottoposizione a forme alternative di
esecuzione, quale l’affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 1, n. 30302 del
06/07/2001 – dep. 01/08/2901, Rossi F, Rv. 219554).

Nel caso di specie, la pena è stata interamente espiata, né sono in corso
misure alternative alla detenzione: quindi non sussisteva alcun interesse alla
coltivazione dell’impugnazione davanti al Tribunale di Sorveglianza, per la quale

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 5 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

vale il principio generale posto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen..

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