Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36301 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36301 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI SOMMA GIUSEPPINA N. IL 01/01/1956
avverso il decreto n. 1/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
30/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/setttite- le conclusioni del PG Dott. p

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 14 novembre 2011 il Tribunale di Rimini disponeva la confisca, ex art. 2ter, comma 3, 1. n. 575 del 1965 e successive modifiche, di beni mobili (due
motocicli) e immobili (due appartamenti) intestati a Giuseppina Di Somma, nonché
di un appartamento e d i un autoveicolo, intestati alla figlia, Veronica Franco,
ritenendo che tali beni fossero nella effettiva disponibilità dell’ex marito, Franco

oblbigo di soggiorno per tre anni.
Il provvedimento di confisca, confermato dalla Corte dalla Corte d’appello di
Bologna, diveniva definitivo il 14 aprile 2013 all’esito della dichiarazione di
inammissibilità del ricorso in cassazione.
2.11 7 novembre 2013 il Tribunale di Rimini, in accoglimento di istanza
presentata dalla difesa di Giuseppina Di Somma, revocava, ai sensi dell’art. 7 1. n.
1423 del 1956 e successive modifiche, la confisca, alla luce dell’intervenuta
assoluzione, perché il fatto non sussiste, della Di Somma dal reato di cui all’art. 12
quinquies 1. n. 356 del 1992 a lei contestato in concorso con Vincenzo Franco. Ad
avviso del Tribunale, l’intervenuta assoluzione, in sede di cognizione, dell’imputata
dal delitto a lei contestato, faceva venire meno il presupposto della intestazione
fittizia dei beni su cui si era basata l’applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale.
3. Il 30 maggio 2014 la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento
dell’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Rimini, annullava
il provvedimento emesso il 7 novembre 2013 dal Tribunale di Rimini.
La Corte osservava, preliminarmente, che il Tribunale di Rimini, nonostante
fosse stato investito dell’istanza avanzata dalla sola Giuseppina Di Somma, aveva
disposto la revoca anche dei beni di proprietà di Veronica Franco, nonostante che
quest’ultima non avesse presentato richieste di sorta.
Nel merito osservava che i presupposti su cui si fondano il processo di
cognizione e quello di prevenzione sono diversi, che nell’ambito di quest’ultimo
erano stati esaminati elementi (tra cui le intercettazioni telefoniche menzionate a f.
16 del decreto di confisca) non valutati nel primo e che non sussistevano “fatti
storici” accertati nel processo penale incompatibili con i “fatti storici” presi in

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Vincenzo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con

considerazione nel procedimento di prevenzione, essendosi piuttosto in presenza di
valutazioni logico-giuridiche diverse fondate su differenti regole inferenziali.
4.Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore e procuratore speciale, Giuseppina Di Somma, la quale formula le
seguenti censure.
Lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 2-ter 1. n. 575 del 1965 e
successive modifiche, nonché degli artt. 630, 530 e 533 c.p.p., sussistendo

l’ampia e definitiva assoluzione nel merito pronunziata nei confronti della Di
Somma, imputata del delitto di cui all’art. 12 quinquies 1. n. 356 del 1992, e i
presupposti posti a base del decreto di confisca.
Denuncia erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione
in ordine alle capacità reddituali autonome della Di Somma, anch’esse oggetto di
accertamento definitivo in sede di cognizione. Si è, quindi, in presenza di un
irrevocabile accertamento fattuale del tutto contrastante con quanto erroneamente
ritenuto nel giudizio di prevenzione con riguardo a tali beni.per mancanza del
requisito dell’attualità della pericolosità sociale e carenza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione, fondata su affermazioni generiche ed
apodittiche.

Osserva in diritto.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1.11 delitto di cui all’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 costituisce una

fattispecie a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità
o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità
non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta
vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della
titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento
consapevole e volontario di tale situazione.
L’interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il
suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi
civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in
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un’oggettiva inconciliabilità, rilevante ai sensi dell’art. 630, lett. a), c.p.p., tra

un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un
trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici
tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una
indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica
del mantenimento dell’effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che
effettua l’attribuzione ovvero per conto o nell’interesse del quale l’attribuzione
medesima viene compiuta.

occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, si connota per il
fine perseguito dall’agente, individuato alternativamente nell’elusione delle
disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero nell’agevolazione
nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Sotto tale
profilo la disposizione in esame consente di perseguire penalmente anche questi
fatti, per così dire, di “auto” ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero
altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648-bis e 648-ter,
che ne esclude l’applicabilità agli autori dei reati presupposti (Sez. 2, n. 39756 del
05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193).
Colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività
economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme
dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde
di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha
effettuato l’attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopo tipici
indicati dalla norma (cfr. ex plurimis Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007; Sez. 1, n.
14626 del 10/02/2005; Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004).
Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo
soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere – come già
sopra detto – le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad
agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di
mezzi economici di illecita provenienza.
2.La confisca di prevenzione (art. 2-ter, comma 3, 1. n. 575 del 1965 e
successive modifiche) è disposta, allorquando il soggetto indiziato dei reati indicati
nell’art. 1 della medesima legge non possa giustificare la legittima provenienza di
beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o
avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
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Lo spazio di illiceità delineato dalla norma in relazione a manovre di

dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, nonché
dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Ai sensi del predetto art. 2-ter, quindi, la confisca può colpire anche i beni che
risultano essere stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
Non possono, invece, essere confiscati i beni di cui il soggetto può giustificare
la legittima provenienza, così come i beni di cui l’indiziato ha la disponibilità in
valore proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
Il sistema normativo esprime, quindi, chiaramente la volontà del legislatore di
aggredire unicamente quei beni che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite
o costituenti il reimpiego delle stesse.
Pertanto, qualora il reimpiego del denaro, fonte sospetta di illiceità penale,
avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni
già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del
tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere
limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all’incremento
patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti (Sez. 1, n. 33479
del 4 luglio 2007).
3.Alla luce dei principi sin qui illustrati, la giurisprudenza di questa Corte ha
escluso la configurabilità del reato previsto dall’art. 12-quinquies 1. n. 356 del 1992
in presenza della fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di
confisca di prevenzione, atteso che tale condotta non è volta ad eludere le
disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Se tale elusione
oggettivamente non esiste, è irrilevante la finalità perseguita dai soggetti che hanno
proceduto alla intestazione fittizia (Sez. 1, n. 29526 del 27 giugno 2012).
4.Ciò posto, il Collegio ritiene che tale principio valga anche nell’ipotesi
opposta e che, quindi, non possa essere disposta la confisca di prevenzione, quando,
in sede di giudizio di cognizione, sia stata accertata, con pronuncia irrevocabile,
l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall’art. 12 quinquies 1.
n. 356 del 1992.
Depongono in tal senso considerazioni di tipo logico-sistematico.
Il processo penale in cui l’imputato sia chiamato a rispondere del delitto
previsto dall’art. 12 quinquies I. n. 356 del 1992 ha per oggetto l’accertamento di
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Ai sensi dell’art. 2-ter è, invece, possibile disporre la confisca dei beni che

tutti gli elementi costitutivi del suddetto reato, ossia: a) la condotta concretantesi
nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene,
difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di
tale situazione connota; b) l’elemento soggettivo (dolo specifico), individuato dalla
disposizione in esame nella coscienza e volontà di eludere le disposizioni in tema di
misure di prevenzione patrimoniali ovvero di agevolare la commissione dei delitti
di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

intervenuto in sede di cognizione con decisione irrevocabile comprende,
all’evidenza, aspetti più ampi, completi ed assorbenti rispetto a quelli rilevanti nel
procedimento di prevenzione nel cui ambito devono essere tenuti distinti due
profili: a) l’accertamento del fatto materiale (intestazione fittizia del bene),
coincidente con quello posto a base della misura di prevenzione patrimoniale;
b)l’ambito di operatività della presunzione di fittizietà che stabilisce un’inversione
ex lege dell’onere della prova circa una titolarità effettiva e non fittizia (al prossimo
congiunto del proposto) dei beni assoggettati o assoggettabili al sequestro di
prevenzione in materia di intestazioni o trasferimenti (a qualsiasi titolo) di beni a
prossimi congiunti (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 49878 del 6/12/2013).
In tale ottica, i riferimenti, presenti sia nel provvedimento impugnato che nel
ricorso della Di Somma all’ipotesi di contrasto di giudicati (art. 630, lett. a, c.p.p.)
non appaiono corretti, non tenendo conto dell’articolato contesto normativo e del
complesso rapporto tra i due tipi di procedimenti (quello penale e quello di
prevenzione) che, pur contrassegnati da reciproca autonomia, coincidono, nel caso
esaminato, quanto ad accertamento del fatto materiale.
L’intervenuta esclusione con ampia formula (nel caso in esame perché il fatto
non sussiste) della condotta di fittizia intestazione in sede di giudizio di cognizione
definito con sentenza irrevocabile comprende, invero, il medesimo fatto materiale
posto a fondamento anche della misura di prevenzione patrimoniale e, avendo
carattere logicamente preliminare ed assorbente, preclude, con riferimento alla
clausola processuale di presunzione, qualsiasi ulteriore onere di allegazione
probatoria della parte.
In presenza di una sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato di cui all’art.
12 quinqies I. n. 356 del 1992 che esclude la fittizietà dell’intestazione e sancisce la
sostanziale disponibilità del bene in capo al titolare apparente sarebbe contrario a
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L’accertamento definitivo in ordine ai suddetti elementi costitutivi del reato

criteri di coerenza e di razionalità gravare, in sede di prevenzione, il formale
intestatario di un ulteriore onere probatorio in ordine a circostanze già acclarate dal
giudicato penale. Ove si richiedesse tale probatio diabolica, si finirebbe, da un lato,
per svilire il significato dell’accertamento penale, svolto nel contraddittorio fra le
parti e con pienezza di garanzie difensive per tutte le parti, si verrebbe a creare una
sorta di impropria e non consentita sovraordinazione del procedimento di
prevenzione rispetto a quello di cognizione, si determinerebbe una presunzione di

previsione normativa..
5.11 provvedimento del Tribunale di Rimini del 7 novembre 2011,
successivamente riformato dalla Corte d’appello di Bologna, riguarda beni
formalmente intestati anche a Veronica Franco, soggetto che non ha mai
formalmente avanzato richiesta di revoca e che, in sede esecutiva, potrebbe far
valere ragioni analoghe a quelle dedotte, in questa sede, dalla Di Somma.
Sotto tale profilo s’impone, quindi, l’annullamento del decreto impugnato e il
rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di
Bologna.
Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2015.

fittizietà dell’intestazione del bene di fatto insuperabile, in palese contrasto con la

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