Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36300 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36300 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUGGERI FILADELF0 EMANUELE N. IL 13/08/1967
avverso l’ordinanza n. 19/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F, rt .

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Uditi difensor Avv.;

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t- c22Lt-Q•-L43><:2- t LA, ,z 3 ?. Data Udienza: 03/06/2015 Ritenuto in fatto. 1.11 4 giugno 2013 la Corte d'assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Ruggeri Filadelfo Emanuele, volta ad ottenere la modifica della pena dell'ergastolo alla luce dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (C.e.du. 9 luglio 2013, Vinter) con quella di trenta anni di reclusione e dichiarava manifestamente infondata la questione di ostativo con gli artt. 3, 27, comma 3, 32, comma 3, 24, comma 2, e 13 Cost. 2.Con successiva ordinanza, adottata de plano il 13 giugno 2014, la Corte d'assise d'appello di Catania disponeva la correzione del precedente provvedimento, atteso che alle pagine 4, 6, 7 erano erroneamente contenuti riferimenti alla posizione di Calabrò Salvatore e alla sentenza di condanna all'ergastolo emessa nei suoi confronti dalla Corte d'assise d'appello di Catania il 13 giugno 2011, mentre i realtà l'incidente di esecuzione in esame riguardava la posizione di Ruggeri Filadelfo Emanuele. 3.Propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Ruggeri Filadelfo Emanuele, il quale lamenta carenza assoluta della motivazione, non contenendo la motivazione del provvedimento impugnato alcuno specifico riferimento alla sua posizione. Osserva in diritto. Il ricorso è fondato sotto un duplice profilo. 1.Con riferimento all'ordinanza del 13 giugno 2014 il Collegio rileva d'ufficio la sussistenza di una nullità generale di carattere assoluto, in quanto tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. c), e 179 c.p.p. L'adozione de plano, ovvero senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta, infatti, una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. incidendo sul diritto di partecipazione e di difesa (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013; Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008). 1 legittimità costituzionale prospettata dalla difesa per contrasto dell'ergastolo Nel caso in esame, la correzione di errore materiale della precedente ordinanza del 4 giugno 2014 è stata erroneamente adottata, il 13 giugno 2014, dalla Corte d'assise d'appello di Catania senza previa instaurazione del contraddittorio. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 13 giugno 2014 della Corte d'assise d'appello di Catania. 2.11 motivo di ricorso prospettato dalla difesa in relazione all'ordinanza del 4 giugno 2013 è fondato. tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio. Nel caso di specie si è in presenza di una motivazione apparente, atteso che l'ordinanza del 4 giugno 2013, pur nell'ambito di una diffusa analisi sulla incidenza delle pronunce del giudice sovranazionale sull'ordinamento interno e delle argomentazioni sviluppate dalla sentenza della G. C. della Corte E.d.u. nel caso Vinter ed altri c/Regno Unito (ricorso n. 3896 del 9 luglio 2013), non contiene alcuno specifico riferimento alla posizione di Filadelfo Emanuele Ruggeri e alle richieste dal medesimo formulate. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza del 4 giugno 2013 e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Catania. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del 13 giugno 2014 della Corte d'assise d'appello di Catania. Annulla, altresì, l'ordinanza emessa il 4 giugno 2013 dalla medesima Corte e rinvia per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Catania. Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2015. La motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del

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