Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3630 del 28/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3630 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OPERTI FRANCESCO MARIO N. IL 18/10/1940
avverso la sentenza n. 243/2008 TRIBUNALE di CUNEO, del
20/04/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/11/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Cuneo ha
dichiarato Francesco Mario Operti responsabile del reato di cui all’art.
256, divo 152/06, perché, quale amministratore e legale rappresentante
della Operti s.n.c., non impediva che dagli impianti della medesima ditta
proveniente dalla vasca di ispessimento dell’impianto di depurazione,
determinando, così, uno scarico incontrollato di rifiuti non pericolosi, con
immissione degli stessi in acque superficiali; lo ha condannato alla pena di
euro 7.300,00 di ammenda;
-che avverso detta decisione nell’interesse del prevenuto è stato
interposto appello, qualificato ex art. 568, co. 5, cod.proc.pen., ricorso
per cassazione;
-che l’atto di impugnazione risulta sottoscritto dagli avvocati Elio
Giobergia e Carla Giobergia, entrambi non iscritti all’Albo degli avvocati
cassazionisti;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 cod.proc.pen., con le
conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/11/2014.
si riversasse a più riprese nel canale irriguo denominato Granotto fango