Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 363 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 363 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA ARTURO N. IL 21/06/1984
avverso la sentenza n. 1667/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Cena Arturo ricorre avverso la sentenza 17.12.14 della Corte di appello di Genova che ha
confermato quella in data 15.7.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per i reati di
furto aggravato, indebito utilizzo di carta di credito e violazione dell’art.494 c.p., unificati ex art.81
cpv. c.p, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei
danni in favore della costituita parte civile.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., per violazione degli artt.521-522 c.p.p. in
conseguenza dell’avvenuta condanna per il reato di furto aggravato, previa riqualificazione
dell’originaria imputazione di ricettazione senza che il p.m. avesse proceduto ai sensi dell’art.516
c.p.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere i giudici
ritenuto la responsabilità del Cena in base al possesso della carta di credito risultata rubata e a
quello dei sacchetti recanti il logo degli esercizi ove in precedenza tale carta era stata spesa, senza
considerare che il sacchetto era portato ‘dall’altro soggetto’, per cui mancava la prova certa della
responsabilità del ricorrente.
Con il terzo motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla doglianza relativa alla
mancata derubricazione in tentativo del terzo degli episodi contestati al capo 2).
Osserva la Corte che il ricorso — a prescindere dalla sua sostanziale aspecificità – deve essere
dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali, con
motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o contraddittorietà, evidenziato, quanto alla
dedotta violazione dell’art.521 c.p.p., come vi sia stata una riqualificazione giuridica del fatto in
bonam partem, che ha consentito una attenuazione dell’originaria e più grave ipotesi criminosa

contestata e senza che peraltro il ricorrente abbia in questa sede evidenziato quale concreto
pregiudizio ciò abbia comportato alla esplicazione dei diritti della difesa.
In ordine al giudizio di responsabilità, la Corte di merito ha rimarcato come il Cena sia stato
riconosciuto, sia in sede di p.g. che in dibattimento, dal commesso dell’esercizio commerciale

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

presso cui erano stati fatti gli acquisti con la carta di credito rubata, Medicina Stefano, che ben lo
ricordava come cliente abituale della macelleria del supermercato, per cui, essendo la carta di
credito stata utilizzata proprio dal Cena per effettuare gli acquisti, poco dopo che la stessa era stata
trafugata, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del prevenuto per i reati
ascrittigli, dovendo essere solo evidenziata la manifesta infondatezza anche del terzo motivo di

b) è qualificato come tentativo di utilizzo e peraltro trattasi di doglianza che risulta avanzata solo in
sede di legittimità, preclusa quindi ai sensi dell’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2015

gravame poiché risulta dallo stesso capo d’imputazione che l’ultimo degli episodi contestati al capo

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