Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 363 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 363 Anno 2014
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIO MICHELE N. IL 29/03/1959 parte offesa nel procedimento
c/
MELLONI GIULIO N. IL 07/09/1961
avverso il decreto n. 217119/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
06/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/§~e le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/11/2013

17641/2013
Fatto e diritto

Nell’interesse dell’imputato Giulio Melloni, ha presentato una memoria il
difensore di fiducia con la quale sostiene la inammissibilità del ricorso in
quanto sottoscritto personalmente dall’interessato.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato. Vale
in proposito il principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza
del 20.12.2007 n.47473 Rv. 237854, secondo cui il ricorso per cassazione,
proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona
offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Nella specie, il ricorso risulta invece sottoscritto personalmente dall’interessato
essendosi limitato il difensore ad autenticarne la firma, con atto che non
equivale evidentemente ad attribuirgli la titolarità del ricorso.
In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali nonché, anche tenuta presente la
sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, al versamento della somma di
euro 500,00 , equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti, in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 14.11.2013.

Michele Riccio, nella qualità di persona offesa dei reati di cui agli artt. 589 e
590 cod.proc., ha presentato ricorso per la cassazione del decreto con cui il gip
ha disposto l’archiviazione del procedimento; rappresenta che pur avendo
chiesto con la denuncia querela di voler essere avvisato della eventuale
richiesta di archiviazione da parte della procura della Repubblica, è stato invece
omesso l’avviso.

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