Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36299 del 29/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36299 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cassino
Nei confronti di

FIORETTI VINCENZO

n. 23.02.1972

avverso la sentenza n.270/2013 del GIP del Tribunale di Cassino del
14.11.2013
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 29 aprile 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. CLAUDIO D’ISA
Udite le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Fulvio Baldi che ha concluso per l’annullamento con rinvio .

_q

Data Udienza: 29/04/2014

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cassino
ricorre per Cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, del GIP
dello stesso Tribunale con cui ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di FIORETTI Vincenzo in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod.
pen. e 73 d.P.R. 309/90 (capo n. 40).
Si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per erronea
interpretazione e consequenziale disapplicazione della norma incrimi-

di integrazione probatoria e dell’art. 425 comma 3 c.p.p. nonché manifesta
illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 50 e 178, comma 1 lett.
b) c.p.p. sulla obbligatorietà dell’azione penale.
Espone il ricorrente che il GIP a base della motivazione ha posto la
circostanza che per il medesimo fatto ascritto al FIORETTI, e di cui al capo
d’imputazione n. 40) starebbe procedendo anche il P.M. di Santa Maria
Capua Vetere, come emergerebbe dall’avviso di conclusioni indagini ex art.
415 bis c.p.p. emesso da quel P.M. nei confronti non del FIORETTI ma di
altro indagato, tale Greco Michele. Da tale presupposto il GUP ha tratto
l’applicazione del principio del divieto del ne bis in idem previsto dall’art.
649 c.p.p… Si rileva che già dal corpo del capo di imputazione sub 40) era
esplicitato che il P.M. di Cassino procedeva a carico del FIORETTI, ma non
anche del Greco Michele in quanto “per costui procede il P.M. di Santa
Maria Capua Vetere” , per cui la notizia che a carico del Greco procedesse
il P.M. di altro Tribunale non stava a significare che quella Procura
procedesse anche a carico del FIORETTI.
Il ricorso va accolto.
Dalla esposizione delle doglianze del Procuratore ricorrente emerge
con tutta evidenza la erronea applicazione della disposizione di cui all’art.
649 c.p.p. in quanto basata su di una notizia (quella della contemporanea
pendenza di altro procedimento per lo stesso fatto presso altra A.G.) non
certa che poteva essere, invece, tranquillamente accertata, ma non idonea
a determinare il GIP ad emettere sentenza ex art, 415 c.p.p..
Nell’ambito dei poteri riconosciuti al GUP vi è quello di dichiarare
non luogo a procedere anche qualora sussista una causa che impedisce la
prosecuzione dell’azione penale come quella prevista dal richiamato art.
649 c.p.p..
E’ del tutto, ovvio, però

che tale causa debba sussistere,

circostanza questa, come già evidenziato, che non appare certa, avendo il

natrice, per mancata applicazione degli artt. 421 bis e 422 c.p.p. in tema

Procuratore ricorrente anche sottolineato che è erronea l’affermazione del
GUP secondo cui il GIP di Cassino, con ordinanza del 5.10.2012, aveva
dichiarato la propria incompetenza per territorio con riferimento a più
imputazioni, tra cui anche quella di cui al n. 40), in quanto il GIP, richiesto
di emettere misura cautelare, aveva dichiarato la propria incompetenza
per territorio in riferimento anche alla imputazione di cui al capo n. 40, ma
tale pronuncia non riguardava il FIORETTI Vincenzo, per il quale non era
stata formulata la richiesta di applicazione della misura.

Tribunale di Cassino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cassino per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2014.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA