Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36299 del 03/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36299 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAVARRA MONICA N. IL 02/11/1965
avverso l’ordinanza n. 452/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
31/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O -CeiaLia-cir
at-%

Udit i difensor Avv.;

Q./W-tP

u..0,,t-u- LA-L.2-44-j

c-2,2Q}-P

Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 31 gennaio 2014 la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice

dell’esecuzione, pronunciandosi in sede di opposizione, rigettava l’istanza proposta
nell’interesse di Monica Navarra, volta ad ottenere, ai sensi della 1. n. 241 del 2006
e in virtù dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale,
l’estinzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata

dell’errore materiale relativo alla sua determinazione, non potendo la pena
accessoria eccedere la misura della pena principale inflitta, pari a tre anni e quattro
mesi di reclusione.
La Corte osservava che la pena accessoria era stata correttamente determinata
nella sua durata ai sensi dell’art. 29 c.p., avuto riguardo all’intervenuta condanna,
con sentenza irrevocabile, ad una pena non inferiore a tre anni e che non poteva
trovare applicazione l’art. 37 c.p. che disciplina le pene accessorie temporanee la
cui durata non sia espressamente determinata.
Rilevava, altresì, che l’indulto non poteva essere applicato per l’assenza, nella 1.
n. 241 del 2006, di una deroga al principio generale fissato dall’art. 174 c.p. in base
al quale l’indulto non estingue le pene accessorie, salvo che non sia diversamente
previsto, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Argomentava, infine, che l’estinzione della pena principale, a seguito dell’esito
positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, era stata solo parziale e che,
anche sotto questi profilo, la pena accessoria non poteva essere dichiarata estinta.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, Monica Navarra, la quale formula le seguenti censure.
Lamenta erronea applicazione degli artt. 28, penultimo comma, e 37 c.p., atteso
che una durata predeterminata della pena accessoria non è conforme alla finalità
rieducativa della pena. In tal senso prospetta questione di legittimità costituzionale
dell’art. 29, penultimo comma, ultimo periodo, limitatamente al sintagma “per la
durata di cinque anni”, per contrasto con l’art. 27 Cost.
Deduce, inoltre, erronea applicazione della legge penale, atteso che il giudice
dell’esecuzione, nel ritenere conforme al disposto dell’art. 29 c.p. l’applicazione
della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ha omesso di
considerare che la pena principale si riferiva al delitto continuato di estorsione.
1

di cinque anni, inflitta con sentenza del 25 novembre 2009, previa correzione

Pertanto, ai fini della applicazione della pena accessoria, il giudice avrebbe dovuto
avere riguardo esclusivamente alla pena base su cui sono stati successivamente
apportati gli aumenti a titolo di continuazione.
Prospetta, infine, violazione ed erronea applicazione dell’art. 47, comma 12,1. n.
354 del 1975 e successive modifiche in relazione alla mancata declaratoria di
estinzione della pena accessoria per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in

Osserva in diritto.

1.1 primi due motivi di ricorso non sono fondati.
In tema di interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’art. 29 c.p. fissa regole
di carattere generale, stabilendo i casi nei quali alla condanna segue la pena
accessoria in questione e stabilendo la relativa durata — perpetua o temporanea — a
seconda dell’entità della sanzione d L f4 reclusione concretamente irrogata dal
giudice.
Il tenore letterale della disposizione e la sua lettura logica sistematica con l’art.
37 c.p. rendono evidente che quest’ultima disposizione svolge una funzione
residuale rispetto all’art. 29 c.p. ed è destinata ad operare nei soli casi di omessa
predeterminazione legislativa della durata delle pene accessorie temporanee.
Alla luce di questi principi, l’ordinanza impugnata è esente dai vizi denunziati,
laddove ha argomentato che, nel caso in esame, si verte in un’ipotesi di espressa
previsione legislativa della durata della pena accessoria dell’interdizione
temporanea dai pubblici uffici e che, pertanto, deve trovare applicazione la regola
generale fissata dall’art. 29 c.p. e non il disposto dell’art. 37 c.p.
2.Non sussistono i denunciati vizi di violazione di legge anche per quanto
riguarda i presupposti applicativi dell’art. 29 c.p., laddove si consideri che la pena
base irrogata dal giudice della cognizione per la violazione più grave è pari a tre
anni e quattro mesi di reclusione, a prescindere dagli aumenti di pena
successivamente operati su di essa a titolo di continuazione.
Di conseguenza, in presenza di una condanna per reato continuato, la pena
principale cui il giudice ha ritualmente fatto riferimento per determinare la durata
della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è quella inflitta per la

2

prova al servizio sociale che estingue la pena principale ed ogni altro effetto penale.

violazione più grave e non già quella complessiva, comprensiva, cioè, dell’aumento
per la continuazione.
3. È manifestamente infondata, in relazione all’art. 27 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 29, penultimo comma, ultimo periodo,
limitatamente al sintagma “per la durata di cinque anni”.
La scelta legislativa, intrinsecamente razionale in quanto tesa ad assicurare un
corretto esercizio dell’amministrazione pubblica, rispetta il principio di legalità

rispettosa del principio di adeguatezza della pena e della sua funzione rieducativa,
in quanto l’entità della pena accessoria è direttamente collegata a quella della pena
principale irrogata (Sez. 1, n. 3995 del 17/11/1989).
4.L’art. 174, comma 1, c.p. stabilisce espressamente che l’effetto estintivo
dell’indulto non si trasmette alle pene accessorie, salvo che la legge di concessione
non disponga altrimenti. Correttamente, pertanto, il giudice dell’esecuzione ha
ritenuto, in attuazione del disposto dell’art. 174 c.p., che, in mancanza di una
espressa previsione derogatrice, nella 1. n. 241 del 2006, alla regola generale fissata
dal codice penale, non sussistessero i presupposti per la declaratoria di estinzione,
per effetto dell’indulto, della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici.
5.L’ultimo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con una decisione condivisa dal Collegio (Sez.
U., n. 5859 del 27/1072011, dep. 15/0272012), sulla base dell’interpretazione
letterale logico-sistematica dell’art. 47, comma 12, 1. n. 354 del 1975 e successive
modifiche, hanno affermato che l’esito positivo del periodo di prova cui è
sottoposto l’affidato al servizio sociale determina l’estinzione della pena, sia pure
soltanto detentiva, e che l’estinzione della pena può essere solo parziale, non
potendosi dire “estinta” la porzione di quella detentiva eventualmente già espiata,
né estinguendosi quella pecuniaria se non in caso di accertata condizione di disagio
economico del condannato. L’art. 106, comma 1, c.p. non richiede espressamente
un’estinzione “totale” della pena e, per altro verso, l’art. 47, comma 12,1. n. 354 del
1975 e successive modifiche fa, comunque, conseguire all’estinzione della pena
detentiva — totale o residuale — l’ulteriore effetto della estinzione di “ogni altro
effetto penale”. Quando la legge parla di “effetti penali” si riferisce a quelli che
scaturiscono da una “condanna”.
3

della pena, implicante solo la sua predeterminazione legislativa, ed appare

La Corte d’appello di Palermo non ha fatto corretta applicazione di questi
principi e, pertanto, in sede di rinvio dovrà nuovamente esaminare alla luce di essi
l’istanza avanzata da Monica Navarra.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente agli effetti estintivi

Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2015.

dell’affidamento in prova e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA