Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36297 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36297 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRINGALE GIUSEPPE N. IL 30/03/1970
avverso l’ordinanza n. 2377/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
02/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. f u Ick ( Lo C.tz_

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Data Udienza: 22/05/2015

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Uditi difensor Avv.;

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IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 2 gennaio 2015 il Tribunale di Catania – costituito
ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen. – ha confermato l’ordinanza emessa nei
confronti di Tringale Giuseppe dal GUP della medesima sede, con cui è stata
applicata in data 11.12.2014 la misura della custodia in carcere ai sensi dell’art.
275 co.1 bis cod proc. pen. .

affermazione della penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis
cod.pen. e condanna alla pena di anni otto di reclusione (appartenenza al clan
mafioso Santapaola-Ercolano, contestata sino al mese di aprile dell’anno 2010).
A parere del Tribunale la motivazione dell’ordinanza del GIP soddisfa i
presupposti normativi, dato che si è fatto riferimento alla pericolosità sociale del
Tríngale sia in rapporto al titolo di reato per cui è intervenuta condanna in primo
grado che in riferimento alla ricorrenza di gravi precedenti penali, sì da
attualizzare il concreto pericolo di reiterazione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricogo per cassazione – a mezzo del
difensore – Tringale Giuseppe, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di
motivazione.
Nel ricorso si prospetta l’omessa valutazione di circostanze di fatto rilevanti e
portate all’attenzione del Tribunale, consistenti nell’ampio intervallo temporale
tra la contestazione (sino ad aprile 2010) e l’emissione del titolo, in assenza di
sopravvenienze tali da determinare la concretezza del pericolo di reiterazione,
nonchè lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo di liberà del Tringaley,
rimasto detenuto per altro titolo sino all’anno 2008.

3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La valutazione espressa dal Tribunale poggia sulla presunzione relativa di
sussistenza delle esigenze cautelari specialpreventive, correlata al titolo del reato
per cui è intervenuta condanna in primo grado (art. 416 bis cod.pen.).
Trattandosi di reato associativo di stampo mafioso, la tendenza alla reiterazione
della condotta illecita è correlata al legame esistente tra il soggetto e la
compagine associativa e pertanto la «allegazione» difensiva non è stata ritenuta
idonea, con motivazione logica e coerente, a superare detta presunzione.
La doglianza, pertanto, finisce con il riporoporre un tema di merito che è stato in
realtà esaminato e non individua uno specifico vizio argomentativo del
provvedimento impugnato.
2

Nei confronti del Tringale risulta emessa decisione di merito in primo grado con


Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al

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direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1
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Così deciso il 22 maggio 2015

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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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