Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36296 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36296 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAROTTA SANTUCCIO N. IL 27/04/1979
avverso l’ordinanza n. 5300/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 12/06/2013
Premesso che con ordinanza in data 21.2.2012 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli ha rigettato, tra l’altro, l’istanza con la quale MAROTTA SANTUCCIO
aveva chiesto il differimento dell’esecuzione della pena in considerazione delle
sue condizioni di salute;
rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con accurata motivazione, ha descritto
le patologie di cui è affetto il Marotta e le conclusioni delle acquisite relazioni
Rilevato altresì che il Tribunale di sorveglianza ha concluso, aderendo alle
conclusioni delle suddette relazioni, che non risultavano profili di incompatibilità
delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo e che tutte le
patologie potevano essere adeguatamente curate in istituto penitenziario,
ricorrendo a ricoveri in luoghi esterni di cura per la materiale esecuzione di
esami clinici o interventi;
Atteso che nei motivi di ricorso il ricorrente sostiene in punto di fatto che le sue
condizioni di salute sarebbero incompatibili con il regime carcerario, senza però
indicare alcuno specifico vizio logico giuridico nella motivazione del
provvedimento impugnato;
Considerato che, essendo il ricorso basato su motivi in fatto e aspecifici,
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e che alla relativa
declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte
determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2013
sanitarie in data 23.11.2011 e 1.12.2011;