Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36293 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36293 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SELMANI AGRON, nato il 17/05/1982
avverso il decreto n. 288/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA dì
BOLOGNA del 13/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Giulio Romano,
che ha chiesto annullarsi senza rinvio il decreto impugnato,
trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 13 giugno 2014 il Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Bologna ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione di misura
alternativa alla detenzione, presentata da Selmani Agron, con riferimento al
titolo esecutivo costituito dalla sentenza del 19 novembre 2009 del G.u.p. del
Tribunale di Rimini, definitiva il 6 ottobre 2010, sul rilievo che l’istante aveva

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei
suoi difensori avvocati Gian Luca Malavasi e Tiziana Casali, l’interessato Selmani,
che ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge ed errata
applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all’asserita
ome s sa indicazione del luogo di domicilio ex art. 677, comma 2-bis, cod. proc.
pen., e dell’art. 47 Ord. Pen., nonché contraddittorietà e illogicità della
motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale è pervenuto alla declaratoria
d’inammissibilità della sua istanza di concessione di misura alternativa alla
detenzione in carcere travisando un fatto materialmente esistente, che ha
ritenuto erroneamente inesistente, deducendo a ragione che:
– il suo difensore, a seguito della notifica del decreto di carcerazione del 14
gennaio 2011 e sua contestuale sospensione, ha tempestivamente depositato il
18 febbraio 2011, pur senza interloquire con esso ricorrente non reperito,
richiesta di affidamento ai servizi sociali ex art. 47 Ord. Pen. ovvero in subordine
di detenzione domiciliare, trasmessa dalla Procura di Rimini al Tribunale di
sorveglianza di Bologna;
– dopo la notifica del medesimo provvedimento a sue mani il 10 febbraio
2012, il suo difensore ha depositato il 15 febbraio 2012 una integrazione della
istanza di affidamento ai servizi sociali sottoscritta da esso ricorrente, che ha
specificamente indicato il suo domicilio di fatto in Milano, e trasmessa, facendo
seguito a quanto già inviato, dalla Procura di Rimini al Tribunale di sorveglianza
di Bologna;
– tale istanza, presentata in termini rispetto alla data di notifica nei suoi
confronti del decreto di carcerazione e sua contestuale sospensione, non è stata
inserita nel fascicolo per causa a lui non imputabile.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, chiedendo annullarsi senza rinvio il decreto impugnato con trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, stante la fondatezza del ricorso.

2

omesso l’indicazione del domicilio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. richiama per il procedimento di
sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione e, quindi, anche l’art.
666, comma 4, cod. proc. pen., che prevede che l’udienza in camera di consiglio,

partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, ai quali deve
essere dato apposito avviso.
In forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2,
cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d’inammissibilità dell’istanza,
adottata

de plano

con decreto motivato del Presidente del Tribunale di

sorveglianza, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza
della richiesta per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una
richiesta già rigettata.
2.1. Questa Corte con orientamento costante ha precisato le condizioni che
legittimano l’emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del
contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio, stabilendo
che la dichiarazione d’inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2,
cod. proc. pen., è ammessa quando la richiesta sia identica, per oggetto e per
elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata
per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge.
È stato, altresì, chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non
deve implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le
altre, Sez. 1, n. 23101 del 19/05/2005, dep. 17/06/2005, Savarino, Rv. 232087;
Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Piccinno, Rv. 254887; Sez. 1,
n. 35045 del 18/04/2013 dep. 14/08/2013 Giuffrida Rv. 257017).
2.2. Il decreto d’inammissibilità nel caso in esame ha rilevato che l’istante,
in relazione alla richiesta di concessione di misura alternativa, non aveva indicato
il domicilio.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep.
19/05/2010, Mannmoliti, Rv. 246720), con decisione condivisa dal Collegio,
hanno affermato che la dichiarazione o elezione di domicilio, prevista dall’art.
677, comma 2-bis cod. proc. pen. introdotto con la legge n. 438 del 2001,
imposta al condannato non detenuto e correlata alla necessità per l’ufficio di
avere un domicilio certo dello stesso dove notificare gli avvisi e di evitare la sua
impropria sottrazione alla corretta esecuzione della sentenza di condanna a pena

3

fissata per la trattazione dell’incidente di esecuzione, si svolge con la

detentiva, è riconducibile alle condizioni di legge di cui all’art. 666, comma 2,
anche nelle ipotesi di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dovendosi
ricomprendere, perché richiesta in generale per tutte le istanze concernenti il
procedimento di sorveglianza, tra le indicazioni che la domanda volta a ottenere
la concessione di una misura alternativa, presentata direttamente dal
condannato ovvero dal suo difensore, deve contenere, in mancanza di espressa
deroga.
Si è anche rimarcato che la stessa dichiarazione o elezione di domicilio, in

pertanto delegabile al difensore, non solo nel caso in cui la richiesta di misure
alternative alla detenzione sia presentata direttamente dal condannato, ma
anche quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato
non risulti irreperibile o latitante.

4. Il provvedimento impugnato, emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2,
cod. proc. pen. in presenza della ritenuta sussistenza di una causa assorbente
d’inammissibilità dell’istanza proposta, non resiste ai rilievi del ricorrente che ha
dimostrato, allegando la relativa documentazione, di avere presentato il 15
febbraio 2012 -a seguito della notifica nei suoi confronti il 10 febbraio 2012, a
mezzo del Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo, del decreto di
carcerazione del 14 gennaio 2011 e sua contestuale sospensione- presso la
Procura di Rimini, che l’ha inoltrata al Tribunale di sorveglianza di Bologna in pari
data “facendo seguito a quanto inviato”, istanza di affidamento in prova al
servizio sociale, contenente indicazione del domicilio di fatto in Milano ed
espressa elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, e di avere integrato
in tali termini l’originaria istanza del medesimo difensore, che ne era priva.

5. Alla stregua di tali considerazioni s’impone l’annullamento senza rinvio del
decreto impugnato.
Gli atti devono essere trasmessi per l’ulteriore corso al Tribunale di
sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti
al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, in data 12 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

quanto atto personalissimo, può essere fatta solo dal condannato e non è

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