Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3629 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3629 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RINALDO SILVANA N. IL 30/07/1962
avverso la sentenza n. 19/2013 TRIBUNALE di CUNEO, del
14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 28/11/2014

– che il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica con sentenza del 14/10/2013 ha
condannato RINALDO Silvana alla pena dell’ammenda per plurime contravvenzione d.lgs.
152\06 {acc. in Nucetto 8/4/2012 e 26/4/20121;
— che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Diego Leandro RE VELLI, il quale
non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che non è prevista alcuna deroga neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché
altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi
sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio
2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.)
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1° comma,
c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere
che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue
l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in RO
camera di consiglio del 28/11/2014

Ritenuto:

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