Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3629 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3629 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BARI
nei confronti di:
SASANELLI VITO ANTONIO N. IL 18/08/1968
avverso l’ordinanza n. 15066/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del
23/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 07/01/2014

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso
l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 23.7.2013, che non convalidò l’arresto di
Sasanelli Vito Antonio per il delitto di tentata rapina impropria e violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale ;
ritenuto che il ricorso è fondato in relazione all’assorbente censura dell’inosservanza dell’art.
75 D. Lgs n. 159 del 2011;
ritenuto infatti che non vale nella specie il riferimento all’art. 71 D.Lgs 159 del 2011, perché la
norma non comprende la forma tentata dei delitti previsti come titoli di reato suscettibili di
giustificare l’arresto anche fuori dei casi di flagranza quando siano commessi da persona
sottoposta a qualunque misura di sorveglianza speciale di p.s.;
ritenuto invece che l’art. 75 stesso D. Lgs, nel ridefinire il trattamento sanzionatorio per il
reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza special a stabilito che se
l’inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorvetianza speciale con
l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è
consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza, costituendo in questo caso la violazione
degli obblighi autonomo titolo di arresto non condizionato dalla situazione di flagranza o di
quasi flagranza ;
ritenuto che nella specie l’indagato era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con obbligo soggiorno, la cui violazione costituisce oggetto di specifica imputazione;
ritenuto pertanto che l’arresto deve ritenersi eseguito legittimamente e che va
conseguentemente pronunciato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legittimo l’arresto di Sasanelli Vito
Antonio.
in Roma , nella camera di consiglio, il 7.1.2014.
Così deci

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