Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36289 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36289 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGGIONI SALVATORE N. IL 15/09/1973
avverso l’ordinanza n. 529/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CAGLIARI, del 03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/06/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del 3.7.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava
l’istanza interposta da PUGGIONI Salvatore , di affidamento in prova terapeutico
per il superamento della dipendenza da alcool, in ragione del fatto che la
dipendenza da alcool non risultava precedente alla detenzione, quanto piuttosto
coeva alla detenzione stessa, avendo il prevenuto abusato di bevande alcooliche ,

di disassuefazione. Non solo, ma veniva giudicato del tutto inadeguato il
programma terapeutico ambulatoriale predisposto dal servizio competente,
neppure specifico, atteso che il programma adeguato , ovverosia quello
residenziale , era stato rifiutato dal detenuto.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’interessato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per
insufficienza e contraddittorietà: non sarebbe stato adeguatamente valutato il
buon comportamento inframurario tenuto dal prevenuto e riconosciuto dagli
operatori, nonchè la seria determinazione del prevenuto a contrastare la
problematica relativa all’alcooldipendenza. Sarebbero del tutto gratuite le critiche
avanzata sulla natura del programma proposto dall’interessato,esaminato senza
considerare le relazioni di sintesi che offrivano dati significativi sul percorso sulla
via della rieducazione del condannato.

Il ricorso è basato su motivi non specifici, fondati su circostanze di fatto e
miranti a sollecitare una rivalutazione delle stesse, inibita in detta sede; il tribunale
ha manifestato, argometandolo, il suo scetticismo sulla adeguatezza del
programma che è stato proposto dall’interessato ed all’esito di plausibili
argomentazioni lo ha ritenuto non adeguato alla risocializzazione del prevenuto. La

nonostante la detenzione , tanto che dovette essere sottoposto ad un trattamento

valutazione rientra nell’ambito della plausibile opinabilità di apprezzamento,
opinabilità che non è censurabile in detta sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

C(
2.

/

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 12 giugno 2013.

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