Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36289 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36289 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALICH ALEX N. IL 20/10/1982
avverso l’ordinanza n. 20/2014 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
12/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/seRtite le conclusioni del PG.Deftr e «.\1\q_
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 febbraio 2014, il Giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione,
rigettava l’istanza presentata da Malich Alex (alias El Baroudi M’Barek, Marman
Mano, Nemla Abdel Alim), diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del
reato continuato in executivis in relazione a reati commessi reati contro il
patrimonio, di cui al provvedimento di esecuzione emesso dal procuratore della

2.

Richiamati i principi enunciati in tema di continuazione dalla

giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’esecuzione riteneva mancante la
prova di una unica progettualità, in considerazione della distanza temporale tra i
fatti, commessi in luoghi diversi e con diverse modalità (talvolta in concorso e
intervallati da periodi di detenzione), e della omessa indicazione da parte del
condannato della natura del disegno criminoso in relazione alle sentenze
acquisite [b), d), e) dell’istanza]. Per uno dei reati il condannato aveva negato la
propria responsabilità. Dava atto che non era stato possibile acquisire le
sentenze indicate sub a) e c): la prima non era stata reperita dal tribunale di
Caserta e la seconda era stata archiviata dal tribunale di Napoli che non aveva i
mezzi per acquisirla.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il condannato,
a mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l’annullamento per violazione di
legge. L’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. prescrive che le sentenze per cui si
richiede il riconoscimento della continuazione, se non allegate alla richiesta, sono
acquisite di ufficio. I fatti per cui si chiedeva il riconoscimento del vincolo erano
stati commessi in un arco di tempo ristrettissimo, il 28 agosto 1995, 5 ottobre
1996, 21 marzo 1997 ed il 24 giugno 1999, e concernevano reati di furto
aggravato. Le considerazioni espresse dal giudice per respingere l’istanza non
erano conferenti e, in ogni caso, il mancato rinvenimento delle sentenze avrebbe
dovuto comportare la decurtazione della pena con esse inflitte.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ritenuta la fondatezza del
ricorso, ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata da’ atto della mancata
acquisizione delle sentenze dei tribunali di Caserta e di Napoli e pur tuttavia
respinge l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione. Questa
1

Repubblica di Ferrara il 30 dicembre 2013.

Corte ha costantemente affermato che in tema di riconoscimento della
continuazione, l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione
dell’istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della
sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice
indicazione degli estremi di essa, dovendo in tale ipotesi l’acquisizione del
documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l’altro dalla previsione
dell’art. 186 dìsp. att. cod. proc. pen., che espressamente riguarda l’applicazione
della continuazione in sede di esecuzione (Cass. 29 gennaio 2007 n. 9180; Cass.

possono pregiudicare il diritto del condannato ad un pieno esame della sua
posizione processuale, con la conseguenza che il mancato rinvenimento delle
sentenze è elemento che può essere interpretato come assenza di prova delle
condanne, non essendo sufficiente che le stesse possano essere desunte da
elementi rilevabili dal certificato penale (art. 533 cod. proc. pen.: .

2. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata
con rinvio al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, per nuovo esame che
tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati e
rinvia per nuovo esame sul punto al G.I.P. del Tribunale di Ferrara.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

24 novembre 1999 n. 2934/00). Difficoltà organizzative, o quant’altro, non

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