Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36288 del 08/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36288 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESGUERRA ROMEO MENDOZA N. IL 28/02/1966
avverso l’ordinanza n. 317/2012 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 14/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/semt4te le conclusioni del PG

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(se-t

1

OA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/05/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 giugno 2013, il Giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza presentata da Esguerra Romeo Mendoza, diretta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivís, in relazione a
reati commessi per violazione della disciplina degli stupefacenti, per fatti
commessi 1) in Somma Lombardo dal 25 ottobre 2008 all’H ottobre 2009
(sentenza irrevocabile il 19 maggio 2011), 2) in Pontremoli il 17 gennaio 2005

sino al 23 giugno 2003 (sentenza irrevocabile il 21/2/2006).

2.

Richiamati i principi enunciati in tema di continuazione dalla

giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’esecuzione riteneva mancante la
prova che le singole violazioni furono tutte deliberate e volute fin dal momento
dell’inizio dell’attività illecita, in considerazione della distanza temporale tra i fatti
e della diversa localizzazione territoriale ove gli stessi erano stati realizzati. La
lettura delle sentenze indicava che i fatti costituivano episodi isolati posti in
essere a fini di guadagno, né il condannato aveva allegato elementi da cui
desumere l’unicità del disegno criminoso.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione Esguerra, a
mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l’annullamento per vizio di
motivazione. L’ordinanza aveva utilizzato formule di stile ed era identica ad altra
decisione di rigetto emessa in precedenza. Contesta la rilevanza del dato
temporale e che la detenzione subita avesse interrotto l’unicità del disegno
criminoso. In particolare, in relazione alle sentenze n. 2 e 3 il condannato era
stato arrestato dopo soli tre mesi dalla precedente scarcerazione. Non era stato
inoltre considerato il dedotto stato di tossicodipendenza risultante dalla
certificazione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, ritenuta la fondatezza del
ricorso, ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa
valutazione dello stato di tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato relativamente all’omessa valutazione dello stato di
tossicodipendenza e l’ordinanza impugnata va pertanto annullata.
Quanto alla valutazione della tossicodipendenza (risultante nel caso in
esame dalla certificazione del SERT di Massa e Carrara del 20/1/2006) ed alla
1

(sentenza irrevocabile il 16 ottobre 2007), 3) in Roma, in epoca imprecisata e

modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, è stato chiarito che
l’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del
legislatore, che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta
sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale “status”
può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con
riguardo ai reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano
anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della
continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).

principi fatto puntuale applicazione, avendo del tutto ignorato la disciplina
novellatrice dell’art. 671 cod. proc. pen., comma 1.
Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata
con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione, per nuovo
esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del
Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ed allora, non può non rilevarsi che il giudice a quo non abbia di questi

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