Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36287 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36287 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPITANO EUGENIO N. IL 18/09/1978
MILIOTO VINCENZO N. IL 28/06/1980
avverso la sentenza n. 1081/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per Q

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/06/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 2 maggio 2014 la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza

emessa 1’11 ottobre 2011 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di
Canicattì, che aveva dichiarato:
Eugenio Capitani) colpevole dei reati previsti dagli artt. 81 cpv., 110 c.p., 2, 4 e
7 1. n. 895 del 1967 e 612, cpv., c.p. e, ritenuta la continuazione fra gli stessi, lo
aveva condannato alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e ottocento euro di

Vincenzo Milioto colpevole del reato previsto dagli artt. 110 c.p, 4 e 7 1. n. 895
del 1967 e, ritenuta sussistente e applicata la contestata recidiva, lo aveva
condannato alla pena di un anno, nove mesi di reclusiione ed euro novecento di
multa.
2.Da entrambe le sentenze di merito emergeva che, il 15 febbraio 2008,
Capitani> era entrato, armato di un fucile a canne mozze e di una pistola, armi
entrambe trasportate sin là con l’auto condotta da Milioto, nel bar gestito da
Gioacchino, Tamara e Giuseppa Emmanuele e, rivolto a Tamara Emmanuele, aveva
pronunziato la frase: “sveglia tuo padre che gli devo sparare” e, subito dopo, aveva
esploso diversi colpi d’arma da fuoco dentro l’esercizio e sulla pubblica via.
3.1 giudici ritenevano provata la responsabilità di Capitanip sulla base dei
seguenti elementi: a)deposizioni di Tamara e Giuseppa Emmanuele, entrambe
presenti nell’esercizio al momento del fatto, del loro padre Gioacchino;
b)testimonianza del Maresciallo dei Carabinieri Gaetano Arcarese che, intervenuto
su richiesta degli Emmanuele, li aveva trovati spaventati e scossi; c) risultanze della
perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di Capitanio che consentiva
il rinvenimento di due pistole marca “Beretta” e di un fucile, nonché di un giubbotto
analogo a quello indossato dall’autore del fatto descritto dalle parti offese; d) esito
positivo dello stub effettuato sulla mano destra di Capitani°, compatibile con le
particelle esplose dalle pistole “Beretta”; e) odore di candeggina o altro detergente
percepito sulla persona dell’imputato da parte della polizia giudiziaria intervenuta.
Il fatto, ad avviso dei giudici, rappresentava la reazione alla richiesta di non
frequentare il bar, rivolta a Capitani” da parte di Gioacchino Emmanuele dopo la
scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con il suddetto
Capitanis

1

multa;

La responsabilità di Milioto veniva ritenuta provata sulla base del contributo dal
medesimo fornito nell’accompagnare con la propria auto Capitanb, armato, al bar e
nel farlo salire a bordo della macchina con le armi dopo la formulazione delle
minacce e l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco e nel consentire allo stesso
di continuare a sparare dal finestrino della macchina.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i

rispettivi difensori di fiducia, gli imputati.

della motivazione in ordine agli elementi posti a base dell’affermazione di penale
responsabilità, tenuto conto della mancanza di credibilità delle parti offese,
dell’assenza di riscontri al loro racconto, della mancanza di elementi obiettivi da cui
inferire la disponibilità e l’effettiva utilizzazione di armi da parte di Capitan, delle
divergenze tra le varie testimonianze circa il momento in cui Gioacchino
Emmanuele aveva scoperto la relazione intrattenuta dalla moglie con Capitani),
delle incongruenze circa la tipologia delle armi e del giubbotto asseritamente in
possesso dell’imputato, nonché della inverosimiglianza del movente.

Osserva in diritto.

I ricorsi sono manifestamente infondati.
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003, ric. Pellegrino).
In realtà, i ricorrenti, pur denunziando formalmente una violazione di legge in
riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p.,
non criticano in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
2

Capitano e Milioto lamentano entrambi contraddittorietà, illogicità e mancanza

legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio (deposizioni delle parti offese,
ritenute motivatamente credibili, risultanze della perquisizione domiciliare
effettuata presso l’abitazione di Capitan g con conseguente rinvenimento di due
pistole, di un fucile, di un giubbotto analogo a quello indossato dall’autore del fatto

indicative univocamente della coscienza e volontà dei ricorrenti di detenere e
portare illegalmente in luogo pubblico, in concorso fra loro, un fucile a canne
mozze e una pistola e di contribuire alla minaccia delle parti offese, esplodendo vari
colpi d’arma da fuoco sia all’interno del locale che sulla pubblica via su cui esso si
affacciava.
2.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento ciascuno della somma di mille euro alla
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

descritto dalle parti offese, esito positivo dello stub sulla mano destra di Capitani),

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