Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36287 del 11/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36287 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
SADA) EDISON N. IL 28.12.1984
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA del 21 febbraio 2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le
conclusioni del PG in persona del dott. Carmine Stabile che ha chiesto l’annullamento con
rinvio sul trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21 febbraio 2012 la Corte d’Appello di Roma confermava la
sentenza in data 9 novembre 2007 pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Roma,
appellata da Sadaj Edison, con cui lo stesso- a seguito di giudizio abbreviato e previo
riconoscimento dell’ipotesi di “lieve entità” di cui al 5 comma dell’art. 73 d.P.R. n.
309 ddel 1990- – era stato ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e condannata
alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 3000,00 di multa.
Il Sadaj era stato tratto a giudizio per rispondere di plurime violazioni dell’art. 73
d.P.R. 309/1990 per aver illegalmente detenuto anche al fine di cederla a terzi
sostanza stupefacente del tipo hashish
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore il Sadaj, deducendo la
mancanza di motivazione in merito alla concessione dei benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna di cui lo stesso era
meritevole in ragione dell’incensuratezza, della giovane età e del buon
comportamento processuale
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L’unico motivo di ricorso appare manifestamente infondato, avendo peraltro già il
primo giudice concesso la invocata (in questa sede) sospensione condizionale della
pena e posto comunque in rilievo la Corte territoriale come il Sadaj sia apparso
impegnato a distanza di pochi giorni e per ben tre volte nella cessione di
stupefacenti, il che dimostra, in una con i suoi precedenti, anche specifici, la sua
pericolosità e perseveranza nel reato.

Data Udienza: 11/07/2014

Vanno comunque esaminati i profili di novità, rilevanti ai fini della presente
fattispecie, alla luce della novellazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 1014 – nonché degli interventi normativi
ad essa seguiti, introdotti per porre rimedio alle criticità conseguenti alla pronuncia
del giudice delle leggi ed a ripristinare sostanzialmente, nel solco di tale pronuncia, la
normativa in vigore alla data di pubblicazione della decisione stessa.
In particolare il comma 5 dell’art. 73 era stato già modificato dal decreto legge n.
146 del 2013 convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10; un’ulteriore modifica è
stata poi apportata dalla legge n. 79 del 16 maggio 2014, consistita nella mitigazione
della risposta sanzionatoria (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da C
1032,00 ad C 10.329,00), senza alcuna distinzione tra “droghe leggere” e “droghe
pesanti”, distinzione, invece, ormai tornata in vigore per i fatti non lievi, a seguito del
richiamato intervento del giudice delle leggi e che, nell’originaria formulazione
dell’art. 73 del T.U., connotava anche il trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve
entità.
Tale ultima disciplina – a differenza di quella di cui alla legge n. 10 del 2014 – deve
indubbiamente ritenersi più favorevole rispetto a quella vigente all’epoca del
commesso reato (che prevedeva una pena edittale maggiore sia nel minimo che nel
massimo) e che ha comportato per il caso di specie l’irrogazione di una sanzione sulla
base di parametri oggi non più “legali”
5. La gravata sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rigetto di ogni ulteriore censura e con rinvio per nuovo esame sul
punto alla Corte d’Appello di Roma, dovendosi effettuare una nuova globale
valutazione del fatto, in maniera tale da adeguarlo alla entità della pena da infliggere
in ragione dei nuovi limiti edittali più favorevoli (valutazione di merito non consentita
in sede di legittimità; in questo senso tra le altre, Sez. 6, n. 12707 dedl 2009, Rv
243685). Resta ferma ex art. 624 c.p.p. l’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio
sul punto al altra sezione della Corte d’Appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità dell’imputato

Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

4.

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