Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36285 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36285 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONDORELLI ROSARIO N. IL 17/05/1961
avverso la sentenza n. 2381/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
18/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V u
che ha concluso per

Data Udienza: 30/06/2015

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi°i difensort. Avv.

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Ritenuto in fatto.
1.L’8 marzo 2011 il Tribunale di Catania dichiarava Rosario Codnorelli
colpevole dei delitti di cui agli artt. 56, 575 c.p., 4 e 7 1. n. 895 del 1967 e
successive modifiche e, ritenute sussistenti le aggravanti contestate
(premeditazione, motivi abietti, aggravante ex art. 7 1. n. 203 del 1991), ravvisata
la continuazione fra i reati, lo condannava alla pena di quindici ani e sei mesi di
reclusione. Dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in

modifiche.
2.11 4 dicembre 2012 la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di
primo grado, impugnata dall’imputato, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di Condorelli in relazione al reato di porto di arma comune da sparo,
perché estinto per prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la pena per il residuo
delitto di tentato omicidio, escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi
abietti, in dieci anni di reclusione. Confermava nel resto la sentenza del Tribunale.
3.Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il 5 luglio 1998 Luciano
Daniele Trovato e Vincenzo Venuto si erano recati a rubare un’auto in vista della
successiva consumazione di una rapina. Giunti a Castello Ursino, avevano tentato
di rubare un’auto il cui allarme aveva iniziato a suonare e aveva attirato
l’attenzione di quattro membri del clan dei “Cursoti” milanesi che viaggiavano a
bordo di una “Clio”. Tra essi si trovava Condorelli. I quattro li avevano picchiati e
avevano tentato di farli entrare sull’auto. I Trovato e Venuto erano riusciti a
scappare a bordo dello scooter di Vincenzo Salvo che stava transitando nella zona.
Arrivati a casa, avevano deciso di vendicarsi e di uccidere i loro aggressori.
Armatisi erano tornati sul posto, ove erano stati circondati da molti uomini, tra cui
Condorelli, armati che avevano iniziato a sparare al loro indirizzo. Venuto, alla
guida dello scooter, non riusciva a sparare a causa dell’inceppamento dell’arma,
mentre Trovato, posizionato dietro a Venuto, iniziava a sparare per difendersi e si
nascondeva dietro un’auto. Resosi sconto di essere stato scoperto, aveva ripreso a
sparare e aveva ferito Condorelli al piede. Trovato riusciva a scappare e a portare
con sé Venuto ferito.
4.1 giudici ritenevano provata la responsabilità dell’imputato sulla base delle
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Luciano Daniele Trovato,
Marchese Salvatore, Giuseppe Nicotra 8de relato da Trovato), Giuseppe Gangemi,
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ordine ai reati di cui agli artt. 697 c.p. e 2 e 7 1. n. 895 del 1967 e successive

Fabrizio Razza, degli accertamenti medico legali e balistici, comprovanti la
presenza sulla mano sinistra dell’imputato di una particella contenente piombo,
antimonio e bario, dal sequestro dei bossoli e dei proiettili rinvenuti sul luogo del
fatto.
5.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore
di fiducia, Condorelli, il quale formula le seguenti censure.
Eccepisce la nullità della notifica dell’avviso di deposito e dell’estratto

difensore designato dall’imputato, anziché a quest’ultimo, come previsto
dall’ordinamento processuale che non ammette in tal senso equipollenti.
Lamenta violazione di legge, vizio della motivazione, inosservanza dei canoni
di valutazione probatoria in relazione agli elementi posti a base dell’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato, tenuto conto delle divergenti dichiarazioni
rese dai collaboratori di giustizia, dell’assenza di riscontri obiettivi, tenuto conto
dei rilievi tecnici e balistici effettuati nell’immediatezza del fatto e dell’esito dello
stub effettuato sulla persona di Condorelli.
Deduce, inoltre, erronea applicazione della legge penale con riferimento alla
qualificazione giuridica del fatto che avrebbe più correttamente dovuto essere
inquadrato nell’ambito della fattispecie prevista dagli artt. 582 e 585 c.p.
Da ultimo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione
alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate.
6.All’udienza del 27 gennaio 2015, originariamente fissata per la trattazione
del ricorso, il processo veniva rinviato al 30 giugno 2015 in accoglimento
dell’istanza del difensore, legittimamente impedito.
Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In merito alla prima censura occorre premettere che, quando è dedotto,
mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606,
comma 1 lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è “giudice anche del fatto” e per
risolvere la relativa questione può — e talora deve necessariamente — accedere
all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se
risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art.
606, comma 1 lett. e) c.p.p. (Sez. Un. 31 ottobre 2001, ric. Policastro).

2

contumaciale della sentenza, eseguito ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p. al

Nel caso di specie, dagli atti risulta che Condorelli, privato della libertà
personale per questo processo, all’atto dell’ingresso in carcere, aveva eletto
domicilio in Catania, in via Leonardi n. 21 presso l’omonimo hotel. In sede di
notifica del decreto di citazione in appello, l’imputato non veniva reperito presso
il domicilio da lui indicato e, conseguentemente, l’avviso dell’udienza veniva
notificato al difensore di fiducia di Condorelli.
L’estratto contumaciale della sentenza veniva notificato al medesimo difensore

ricorrente, ai ex art. 157, comma 8-bis, c,p,p, – all’esito delle ricerche infruttuose
di Condorelli nel domicilio da lui espressamente indicato, la cui variazione o
inidoneità non era stata in alcun modo comunicata né dall’interessato né dal suo
difensore di fiducia. L’asserito stato di detenzione di Condorelli per altra causa
non risultava dagli atti e non era stato rappresentato alla competente Autorità
giudiziaria né dall’imputato né dal difensore di fiducia che lo assisteva e non
aveva mai rappresentato difficoltà di alcun tipo nei rapporti con il suo assistito.
Ne consegue che tutte le notifiche (sia quella del decreto di citazione in appello
che quella inerente l’avviso di deposito e l’estratto contumaciale della sentenza)
sono state correttamente effettuate e che non si è verificata alcuna concreta lesione
nell’esercizio dei diritti di difesa che hanno avuto piena estrinsecazione.
2.Anche il secondo motivo di doglianza è manifestamente infondato..
2.1.Alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, lett. e), c.p.p., novellato
dall’art. 8 della 1. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul
discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare
che la motivazione della pronunzia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente,
ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base
della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti
sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria,
ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d)non risulti
logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini
specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per
cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il
profilo logico (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006). Non è, dunque, sufficiente che
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di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. – e non, come asserito dal

gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con
particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione
complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente
idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal
giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di
segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere
obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica

fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in
termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento.
E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per
sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di
una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado
di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006).
Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla
persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e
internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del
processo”. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di
una pluralità di deduzioni connesse a diversi “atti del processo” e di una correlata
pluralità di motivi di ricorso — in una valutazione, di carattere necessariamente
unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza
della “resistenza” logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla
motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal
legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti
adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente
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spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di

acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla
decisione.
2.2.Esaminata in quest’ottica la motivazione della sentenza impugnata si
sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato,
con argomentazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni,
ha illustrato le ragioni per le quali le risultanze processuali acquisite (propalazioni

Giuseppe Nicotra, Giuseppe Gangemi, Fabrizio Razza, ritenute tutte
motivatamente attendibili intrinsecamente, riscontrate obiettivamente anche in
prospettiva individualizzante e convergenti nella ricostruzione della condotta
serbata dall’imputato e nell’apporto causalmente rilevante fornito alla
consumazione dei reati, dichiarazioni inizialmente rese dal coimputato Vincenzo
Venuto circa l’esecuzione del delitto, rilievi tecnici eseguiti nell’immediatezza
dell’accaduto, tipologia dei proiettili repertati) dimostrano, al di là di ogni
ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di tentato
omicidio e di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo a lui contestati.
Non possono trovare ingresso in questa sede gli ulteriori rilievi difensivi, volti
non già a confutare specificamente le considerazioni sviluppate, con motivazione
immune da vizi logici e giuridici, dalla Corte territoriale, bensì a prospettare una
non consentita lettura alternativa dei fatti in presenza di una struttura
argomentativa puntuale e coerentemente sviluppata.
3.La sentenza impugnata è, all’evidenza, esente dai vizi denunciati anche nella
parte in cui ha qualificato la condotta realizzata dal ricorrente quale tentativo di
omicidio volontario, tenuto conto delle caratteristiche delle armi usati, della
pluralità dei colpi, della loro esplosione da distanza ravvicinata ad altezza d’uomo,
della loro traiettoria, della posizione reciproca tra aggressori e parte offesa. La
Corte territoriale ha correttamente argomentato che tali elementi obiettivi sono
univocamente indicativi della volontà di cagionare la morte della persona offesa e
non soltanto di cagionarle volontariamente lesioni.
4.Manifestamente priva di pregio è anche l’ultima censura, peraltro, formulata
in maniera assolutamente generica e del tutto avulsa dalle motivazioni della
sentenza di secondo grado, tanto da dolersi della ritenuta sussistenza delle

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dei collaboratori di giustizia Luciano Daniele Trovato, Salvatore Marchese,

aggravanti contestate, quando, in realtà, l’unica aggravante riconosciuta in grado
d’appello è stata quella prevista dall’art. 71. n. 203 del 1991.
Al riguardo la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi di alcun
tipo, ha evidenziato che l’imputato e i suoi complici aveva commesso il tentato
omicidio per vendicare la morte di un associato e non soltanto il tentativo di furto
dell’auto e, per la realizzazione del fatto, si erano avvalsi della forza
d’intimidazione promanante dalla loro conclamata appartenenza ad

condizione di assoggettamento e di omertà.
5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 30 giugno 2015.

un’associazione mafiosa, idonea a ingenerare nel corpo sociale circostante una

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