Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36284 del 05/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36284 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIINA SALVATORE N. IL 16/11/1930
avverso la sentenza n. 41/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 29/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI
Udito il Procuratore Genepale in persona el Dott.
che ha concluso per IL
)

Udito, per la parte
Uditi difensor Avv.

R\N

i e, l’Avv

Data Udienza: 05/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Milano
confermava quella della Corte di Assise di Milano di condanna di Riina Salvatore
e Tasca Carmelo alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno.
Riina Salvatore e Tasca Carmelo (non ricorrente) sono stati dichiarati
colpevoli dell’omicidio di Trovato Alfio e del tentato omicidio di Natoli Carmelo,
delitti commessi a Milano il 2/5/1992 ed aggravati dal numero delle persone,

Secondo l’imputazione, Trovato era stato ucciso in quanto appartenente al
clan mafioso catanese dei “cursoti milanesi” capeggiato da Genny Miano, mentre
Riina, capo della commissione provinciale di Palermo di Cosa Nostra, sosteneva il
contrapposto gruppo catanese facente capo a Santo Mazzei.
L’imputato avrebbe incontrato a Mazara del Vallo Facella e Mazzeí insieme a
Bagarella, sarebbe intervenuto per il tramite di Leoluca Bagarella e Giovanni
Brusca, avrebbe ottenuto l’alleanza a Catania tra Nitto Santapaola e Mazzei e
avrebbe agito a favore di Mazzei a Milano; da parte sua, Brusca avrebbe messo a
disposizione di Mazzei tale Roberto Enea per condurre la guerra contro i cursoti,
mentre Madonia avrebbe accordato a Mazzei aiuti finanziari e logistici, così come
gli uomini d’onore gelesi Rinzivillo e Gerbíno.
Dopo le ricerche a Milano di Trovato, quest’ultimo era stato rintracciato ed
ucciso da Privitera, facente parte di un commando.

Gli elementi di prova a carico di Riina (alla cui posizione si limita
l’esposizione) sono costituiti principalmente dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia Salvatore Facella e Giovanni Brusca, che sono state ritenute attendibili.
Salvatore Facella aveva avuto Salvatore Riina come padrino quando era
entrato in Cosa Nostra; aveva conosciuto Mazzeí, prima da latitante e poi in
carcere; con Mazzei, nel 1991, aveva compiuto un duplice omicidio a Rimini su
incarico di Riina che, pur ringraziando Mazzei, aveva posticipato il suo ingresso in
Cosa Nostra. Mazzei operava a Catania con un gruppo e Rìina lo aveva messo
sotto la protezione di Madonia; anche Facella si era recato a Catania per
proteggerlo.
Nel marzo 1992 Mazzei e Facella avevano ucciso Sanfilippo e Romano e
Mazzei anche Masci, del gruppo dei cursoti milanesi di Miano. Il collaboratore
aveva raccontato che, dopo questi omicidi, si era incontrato ad Altofonte con
Leoluca Bagarella, con il quale avevano deciso che, insieme a Mazzei, sarebbero
andati a Milano per procedere contro Miano, che non si era ancora sottomesso
(al contrario dei Cursoti di Cappello). Bagarella gli aveva detto di avere

1

dalla premeditazione e dalla matrice mafiosa.

mobilitato Madonia per fornire loro il supporto logistico.
Madonia, che era stato contattato da Bagarella, aveva inviato a Milano
Tasca, mentre Brusca aveva messo a disposizione Roberto Enea, che era quello
che avrebbe dovuto procurare l’appuntamento con Trovato (che, peraltro,
essendo stato avvistato prima dell’appuntamento, era stato subito ucciso).
Mazzei era stato affiliato a Cosa Nostra catanese dopo l’omicidio e suo
padrino era stato Leoluca Bagarella.
Facella aveva incontrato Riina e Bagarella a Mazara del Vallo nell’agosto del

Vallo con Mazzei, Riina, Bagarella e Facella era confermato da Vincenzo Sinacori.

Giovanni Brusca, affiliato a Cosa Nostra e che aveva avuto come padrino
Salvatore Riina, riferiva che Bagarella agiva come suo portavoce e non si
metteva mai contro di lui nelle decisioni di rilievo.
Brusca aveva conosciuto Facella ad Altofonte, a casa di Di Matteo, insieme a
Bagarella; lo aveva poi visto insieme a Mazzei, quando ancora questi non era
affiliato a Cosa Nostra; sapeva che Facella aveva contatti diretti con Riina e con
Bagarella; riferiva di avere visto Riina e Facella in un pranzo ad Altofonte (in
realtà, Di Matteo ha confermato la contemporanea presenza di Facella e di
Brusca, aggiungendo che Riina faceva parlare per lui Brusca o Bagarella; sapeva
che Mazzei faceva la guerra ai catanesi).
Brusca aveva confermato di avere inviato a Milano Robertino Enea,
spendendo con lui il nome di Riina, perché si mettesse a disposizione di Mazzei,
in quanto sollecitato da Bagarella che faceva da tramite di Riina; sapeva che
anche Madonia si era messo a disposizione di Mazzei su richiesta di Riina.

La Corte territoriale, nel respingere le argomentazioni dell’appellante,
confermava l’attendibilità dei collaboratori di giustizia, osservando che, in realtà,
l’appellante non contesta la verità delle circostanze narrate da Facella.
L’omicidio di Trovato presentava la caratteristica di indeterminatezza della
vittima, che si giustificava con la guerra di mafia che Cosa Nostra stava
combattendo contro i Cursoti milanesi, che pretendevano di agire in autonomia;
quindi si trattava di un disegno strategico che voleva colpire al cuore i cursoti di
Gimmy Miano: presupponeva il coinvolgimento di persone fidate direttamente
investite dai capi.
La Corte rilevava che Riina era il padrino di Facella che, insieme a Mazzei
aveva già ucciso altri soggetti su suo incarico; Mazzei, poi, era posto sotto
protezione di Riina, tramite Madonia e Facella, pur non essendo ancora affiliato a
Cosa Nostra.

2

1992: Riina li aveva ringraziati per quanto fatto a Milano; l’incontro di Mazara del

Quanto all’omicidio Trovato, secondo Facella Riina aveva “parlato” tramite
Bagarella; non a caso Brusca aveva speso il nome di Riina con Roberto Enea,
quando lo aveva mandato a Milano ad aiutare Mazzei.
Secondo la Corte, Brusca aveva riscontrato le dichiarazioni di Facella:
Bagarella gli aveva chiesto di mettersi a disposizione di Mazzei in qualità di
nunciús di Riina ed egli aveva speso con Enea il nome di Riina. Brusca aveva
anche confermato che Facella aveva contatti diretti con Riina e Bagarella, gli
incontri tra gli stessi e la circostanza che Facella e Mazzei, in quel periodo, erano

In sostanza, il riscontro di Brusca alle dichiarazioni di Mazzei non riguardava
solo le dinamiche associative, ma aveva ad oggetto proprio la responsabilità di
Riina in quel delitto.
A loro volta, le dichiarazioni di Brusca e Facella erano riscontrate da Di
Matteo, Sinacori e Vizzini quanto alla logica del delitto Trovato e al necessario
coinvolgimento dei capi: Riina e i capi avevano deciso di colpire i Cursoti di
Milano, in persona di un loro uomo, e avevano inviato i loro uomini.
La Corte, infine, non riteneva decisiva l’assenza di Riina all’affiliazione di
Santo Mazzei, avvenuta successivamente all’omicidio, sottolineando che il dato
dell’affiliazione era quello significativo e che Facella si dimostrava credibile
proprio nel riportare un particolare favorevole alla difesa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Salvatore Riina, deducendo
violazione di legge penale e processuale penale.
Si era trattato di un omicidio in íncertam personam, atteso che la vittima
designata era indeterminata: cosicché le dichiarazioni di Facella non costituivano
una chiamata in correità nei confronti di Riina, ma solo uno spunto per una
deduzione; in definitiva una congettura, che faceva discendere dal ruolo di
Madonia quello di Riina.
Anche Brusca aveva affermato di non essere certo del coinvolgimento di
Riina nell’omicidio, avendolo egli dedotto da quello di Bagarella; né le
dichiarazioni di Bagarella e Facella si riscontravano a vicenda.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. da
parte della Corte territoriale, che aveva omesso di considerare che la
colpevolezza del ricorrente era il derivato dei pregiudizi legati alla generica
considerazione della posizione di Ríina come capo del clan mafioso. La Corte,
pertanto, aveva ritenuto che, per il suo ruolo, Riina non potesse non sapere e
non potesse non avere prestato il consenso all’omicidio: una sorta di
responsabilità penale “da posizione” affermata sulla base di un’argomentazione

3

sempre insieme.

intrisa di congetture, come la stessa Corte confermava, presentando
esplicitamente il quadro complessivo al cui interno veniva situato il delitto come
una “necessaria premessa”, vale a dire il frutto di deduzioni.

In realtà, queste forzature logiche miravano a superare il dato che né
Facella né Brusca erano a conoscenza del coinvolgimento di Riina, ma si erano
soltanto limitati a supporlo, Brusca avendo fatto anche il suo nome nei confronti
di Enea sempre sulla base di tale supposizione: ma la testimonianza può avere

Del resto, si trattava di deduzioni che erano in contrasto l’una con l’altra:
Brusca aveva dedotto il coinvolgimento di Riina dall’intervento di Madonia nella
vicenda; Facella, però, aveva riferito che Bagarella gli aveva detto di avere
mobilitato Madonia per fornire loro il supporto logistico all’azione delittuosa.

Anche la figura di Mazzei era stata utilizzata strumentalmente per collegare
Riina al delitto Trovato, con riferimento alla posticipata affiliazione di Mazzei a
Cosa Nostra: ma Riina era assente al rito di affiliazione di Mazzei, circostanza
che smentiva che Riina ne fosse lo sponsor; inoltre, il rifiuto di Riina di
permettere l’affiliazione di Mazzei a Cosa Nostra prima del delitto era stato
trasformato in una sorta di proroga dell’affiliazione, quando si trattava di un dato
che, insieme al precedente, smentiva il coinvolgimento del ricorrente nel delitto.
Il ricorrente precisa che, benché la Corte facesse intendere che Riina sì fosse
complimentato proprio con Mazzei per l’omicidio Trovato nell’incontro di Mazara
del Vallo, a tale incontro – secondo lo stesso racconto di Facella – Mazzei non era
presente.

Il vizio motivazionale viene riassunto nel commento ad un passaggio della
sentenza in cui si afferma che Facella aveva affermato il coinvolgimento di Riina
e Brusca lo aveva confermato: in effetti, Facella non aveva mai affermato per
conoscenza diretta che Riina era coinvolto nell’omicidio, né Brusca aveva
confermato le sue parole, anch’egli avendo espresso una deduzione, in base alla
quale aveva speso il nome di Riina con Enea; Brusca, infatti, aveva supposto che
Bagarella fosse nuncius di Riina, senza saperlo con certezza.
Il ricorrente sottolinea, altresì, che il quadro complessivo dimostrava che
l’omicidio in questione riguardava un contrasto sorto su scala provinciale, su cui
era competente la Commissione provinciale di Cosa Nostra; inoltre le azioni sul
continente non seguivano le medesime regole di quelle sull’isola, vigendo libertà
di azione per i consociati. Ancora: il contrasto riguardava Cosa Nostra catanese,

4

ad oggetto solo conoscenze personali, dirette o indirette, mai opinioni personali.

non quella palermitana.
In ogni caso, mancavano totalmente i riscontri individualizzanti al
coinvolgimento di Riina nel delitto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente ripropone la tesi della condanna di Salvatore Riina come
automatica conseguenza della sua posizione all’interno di Cosa Nostra – non
poteva non sapere e non poteva non avere ordinato quell’omicidio – ed evidenzia
una circolarità degli elementi di prova che verrebbe a violare le regole in punto di
valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia insegnate da questa
Corte in applicazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; lamenta, in
definitiva, che i passaggi logici che avevano portato i giudici di merito ad
affermare la responsabilità dell’imputato si dimostrano essere intrisi di mere
congetture.

La prospettazione non può trovare accoglimento.

Su un punto – certamente assai rilevante – si deve convenire con il
ricorrente: nessuno – ed in particolare né Facella, né Brusca – ha riferito di
avere sentito Salvatore Riina ordinare l’omicidio di Milano in danno di uno degli
affiliati al gruppo di Gimmy Miano.
Il dato non è banale perché, al contrario, Facella ha riferito che il duplice
omicidio di Rimini (25/10/1991, vittime Agostino D’Agati e Ernesto Buffa) era
stato direttamente ordinato da Riina a Mazzei e allo stesso Facella (tutti sono
stati condannati definitivamente per il delitto, Riina come mandante)

Non esiste, tuttavia, circolarità della prova tra le dichiarazioni di Facella e
Brusca, che hanno riferito circostanze differenti: in particolare (limitandosi alle
dichiarazioni concernenti il delitto oggetto dell’imputazione), Facella ha riferito
che – dopo il duplice omicidio a Catania di Romano e Sanfilippo – aveva
incontrato Bagarella ad Altofonte e con lo stesso aveva deciso l’omicidio ai danni
del gruppo di Miano a Milano; ha riferito, inoltre, che Bagarella aveva coinvolto
anche Piddu Madonia, che aveva inviato Tasca (come premesso, condannato non
ricorrente nel presente processo) e che Giovanni Brusca aveva messo a
disposizione Roberto Enea, per di più facilitando Santo Mazzei nei suoi rapporti

5

Il ricorso deve essere rigettato.

economici con Madonia.
Da parte sua, Giovanni Brusca ha confermato che Bagarella gli aveva
chiesto di attivarsi in favore di Mazzei e Facella per la realizzazione dell’omicidio
nei confronti del gruppo di Milano e che egli aveva messo a disposizione Roberto
Enea, spendendo il nome di Rlina.

Quindi, le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sono autonome, non
riferiscono fatti conosciuti de relato, ma direttamente e si riscontrano sulla

Gimmy Miano e si era attivato con successo perché Mazzei e Facella avessero il
supporto necessario (la descrizione dell’esecuzione dell’omicidio dimostra,
appunto, che gli esecutori provenivano da diversi gruppi ed erano stati
appositamente inviati a Milano).

L’attribuzione a Salvatore Riina della responsabilità per l’omicidio Trovato,
piuttosto, è frutto di una deduzione di carattere logico: che, cioè – così come
entrambi i collaboratori erano convinti già all’epoca dei fatti – Leoluca Bagarella
si fosse attivato non per una decisione propria, ma quale portavoce di Riina,
quindi previo suo consenso – od ordine – espresso.
Si tratta di deduzione che non appare affatto congetturale, ma ampiamente
supportata da ulteriori circostanze di fatto, elencate nella sentenza impugnata: la
conferma che determinate decisioni potevano essere prese solo da Riina e non
da Bagarella autonomamente; il favore mostrato da Riina nei confronti di Facella
(di cui era padrino) e di Santo Mazzei; gli specifici motivi di avversione che Riina
nutriva nei confronti di Miano (pag. 9 sentenza di primo grado); le sue
convinzioni in ordine alla situazione di Catania, che doveva essere risolta per la
presenza di troppi gruppi (pag. 8, nota 9, sent. di primo grado: “Riina si
lamentava giustamente della situazione di Catania in generale, c’erano troppi
gruppi, e allora dice: vediamo se una volta per tutte riusciamo ad aggiustare
questa Catania”); la critica espressa a Nitto Santapaola per non essere riuscito a
risolvere la questione, nonché l’indicazione della necessità di “dare una risposta
al sig. Nitto” nell’incontro del dicembre 1991, in occasione del quale aveva
ringraziato Facella e Mazzei per gli omicidi di Rimini da lui direttamente ordinati,
ma aveva anche affermato che doveva attendersi per l’affiliazione di Mazzei;
l’incontro dell’agosto 1992 a Mazara del Vallo con Bagarella e Facella, nel quale
Riina aveva ringraziato per quanto accaduto a Milano, pur senza fare espresso
riferimento all’omicidio Trovato che, pure era avvenuto due mesi prima; la
circostanza che egli, nello stesso incontro, aveva dato l’indicazione di uccidere i
fratelli Guida, che avevano partecipato all’omicidio Trovato, sostenendo che

6

circostanza che Leoluca Bagarella aveva deciso l’omicidio in danno del gruppo di

avevano fatto il doppio gioco, quindi dimostrando di essere a conoscenza di
particolari relativi al delitto Trovato; la circostanza che, dopo l’omicidio Trovato,
Mazzei era stato affiliato a Cosa Nostra.

Come si vede, si tratta di un numero notevole di elementi convergenti
nell’indicare che l’ordine era stato soltanto trasmesso da Bagarella, ma era frutto
di decisione di Riina; elementi che trovano, a loro volta, specifici riscontri nelle
dichiarazioni di altri collaboratori quanto alla situazione di Catania, alla presenza

Vallo, ai rapporti tra Bagarella e Riina sotto il profilo decisionale.

La difesa del ricorrente valorizza alcuni elementi – in particolare, la
decisione di Riina di posticipare l’affiliazione di Mazzei e la sua assenza alla
cerimonia di affiliazione, nonché la natura del contrasto che contrapponeva
Mazzei e il gruppo di Miano, tale da non richiedere il coinvolgimento di Riina: ma
si tratta di argomentazioni che í giudici di merito hanno vagliato e smentito – in
particolar modo, negando che Riina fosse contrario all’affiliazione di Mazzei – e
che, comunque, non hanno una portata tale da dimostrare la manifesta illogicità
della motivazione.

In definitiva, non emerge né un vizio di motivazione, né la violazione
dell’articolo 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen., atteso che gli indizi che
indicavano che Bagarella agiva come nuncius di Riina appaiono gravi, precisi e
concordanti e, d’altro canto, le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia
principali – nonché, su specifiche circostanze, degli altri menzionati in sentenza appaiono effettivamente riscontrarsi a vicenda, senza risultare frutto di
círcolarità delle notizie.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 5 giugno 2015

Il Consigliere estensore

SI AA

Il Presidente

di un “palermitano” (appunto Facella), agli incontri di Altofonte e Mazzara del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA