Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36283 del 03/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36283 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINEZ VIDES JOSE MANUEL N. IL 01/04/1979
avverso la sentenza n. 1011/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
03/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CAS SANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tt
che ha concluso per ts t LOCW.LAt.Rj-,’ .4,L:ZC , 9-7- QL
-.411; C’45

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 03/06/2015

Ritenuto in fatto.
1.11 3 luglio 2014 la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza emessa,

1’11 febbraio 2013, dal Tribunale di Udine nei confronti di Martinez Videz Josè
Manuele quanto all’affermazione di penale responsabilità in ordine alla
contravvenzione di cui all’art. 4 1. n. 110 del 1975, mentre, in accoglimento
dell’impugnazione incidentale del Procuratore generale, aumentava a quattro mesi
di arresto la pena di due mesi e duecento euro di ammenda irrogata in primo grado,

2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta travisamento delle risultanze probatorie (testimonianze acquisite) e
violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento agli elementi posti a
base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e all’esclusione del
giustificato motivo del porto dell’oggetto.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Il porto senza giustificato motivo, disciplinato dall’art. 4 comma secondo

legge 18 aprile 1975 n. 110, concerne qualsiasi strumento non considerato
espressamente come arma da punta e taglio purché chiaramente utilizzabile, per le
circostanze di tempo e luogo, per l’offesa alla persona. Sono equiparati alle armi
proprie anche altri strumenti, la cui destinazione naturale è l’offesa alle persone,
quali mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (Sez. 1, n. 11687 del
18/10/1982). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che il porto
senza giustificato motivo di un “tirapugni” integri la contravvenzione di cui all’art.
4 1. n. 110 del 1975.
2.In merito alle restanti censure il Collegio osserva quanto segue.

Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando
l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e
renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato
processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di
decisività .
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza
di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione,
1

previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa
risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al
punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari
passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
(Sez. Un. 28 maggio 2003).

riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p.,
non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla
formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso
travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il
sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di
legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura
razionale della sentenza impugnata abbia -come nella specie- una sua chiara e
puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole
della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della
coscienza e volontà del ricorrente di portare fuori della propria abitazione, senza
giustificato motivo, un tirapugni di acciaio.
3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost,
sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma, il 3 giugno 2015.

In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in

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