Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36281 del 22/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 36281 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

Data Udienza: 22/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
CICERO DOMENICO N. IL 28/07/1957
inoltre:
LANZINO ETTORE N. IL 16/02/1955
CICERO DOMENICO N. IL 28/07/1957
DEDATO VINCENZO N. IL 02/01/1952
SERPA GIULIANO N. IL 30/12/1959
SERPA ULISSE N. IL 20/08/1963
avverso la sentenza n. 26/2012 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO, del 06/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A uo Cm
che ha concluso per
.,e ,

Cei3O

ci,

Ok4,1;.c

A n.nmvt& CP-(_k^e-X-C9k) \_ ruj7
WrI
Alf

c„,1

‘t ‘A, O -1–4

Udito, per la parte civile, l’Avv

h

t

dUjj

!Aia/vai&

fkILitr”; O 6-1;\

k; Co-Tek9–)4z.

tkkkle

`-1

Ko(e.,..ao

Uditi difensor Avv.

RILEVATO IN FATTO
Per quanto rileva nel presente giudizio, con sentenza della Corte di assise di Cosenza in data
19.4.2012 LANZINO ETTORE e CICERO DOMENICO sono stati condannati ciascuno alla pena
dell’ergastolo, con isolamento diurno per anni due, per i seguenti delitti uniti dal vincolo della
continuazione:
-capi A) e B) omicidio aggravato di Calvano Marcello, commesso in S. Lucido il 24.8.1999,
attingendo il predetto con colpi di revolver calibro 38 special, delitto deciso da Lanzino e Cicero
(insieme a Dedato Vincenzo) e commesso materialmente da appartenenti alla stessa

dell’associazione mafiosa capeggiata da Lanzino e Cicero operante in Cosenza e provincia dalla
fine del 1998, quando i due, dopo la celebrazione del processo Garden, avevano deciso insieme
ad altri di formare un’unica associazione criminale, espressione della fusione dei due gruppi
storici Perna/Pranno (di cui aveva fatto parte Cicero) e Pino/Sena (di cui aveva fatto parte
Lanzino);
-capi C) e D) omicidio aggravato di Marchio Vittorio, commesso in Cosenza il 26.11.1999
mediante l’esplosione di più colpi di pistola e di revolver, delitto deciso da Lanzino e Cicero
(insieme a Dedato Vincenzo) e commesso materialmente da appartenenti alla stessa
associazione, in quanto il Marchio (che insieme al fratello Giuseppe ed al cognato Perri Sergio
gestiva estorsioni nei confronti di imprenditori che operavano nella provincia di Cosenza)
impediva al gruppo di Lanzino e Cicero di gestire monopolisticarnente il settore delle estorsioni;
– capo E) estorsione continuata e aggravata anche dall’art.7 D.L. 152/1999 in danno della ditta
di Coccimiglio Antonio, commessa in concorso con Dedato Vincenzo dall’agosto 1999, con
richiesta di rilevanti somme di denaro a titolo di protezione dei cantieri e dei mezzi, somme
destinate a confluire in un unico conto comune per poi essere suddivise tra i componenti di
gruppi mafiosi confederati;
– capo F) detenzione e porto in luogo pubblico, al fine di commettere il delitto di estorsione di
cui al capo E), di un ordigno esplosivo di costruzione artigianale, collocato in data 24.12.1999
nei pressi dell’abitazione di Coccimiglio Antonio in Amantea;
-capo G) estorsione continuata e aggravata anche dall’art.7 D.L. 152/1999

in danno

dell’imprenditore Rossi Giuseppe, commessa in concorso con Dedato Vincenzo e con esponenti
di altre cosche operanti nella provincia di Cosenza negli anni 1998-2000.
In relazione ai medesimi capi di imputazione la Corte di assise di Cosenza ha condannato
DEDATO VINCENZO, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e riconosciuta la
speciale attenuante della collaborazione di cui all’art.8 legge 203/1991, alla pena di anni 13 di
reclusione.
Con la stessa sentenza sono stati condannati per il delitto di estorsione di cui al capo E) anche
SERPA GIULIANO e SERPA ULISSE, ciascuno alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro
500,00 di multa, riconosciute ad entrambi le medesime attenuanti che sono state concesse al
Dedato.
1

associazione, al fine di eliminare un ostacolo all’espansione criminale sul territorio

Con sentenza in data 6.3.2014 la Corte di assise d’appello di Catanzaro, in riforma della
sentenza della Corte di assise di Cosenza, ha assolto Cicero Domenico dai suddetti omicidi e
reati connessi di cui ai capi A), B), C) e D) per non aver commesso il fatto ed ha rideterminato
la pena per i residui reati allo stesso ascritti in anni 10 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa;
ha rideterminato la pena nei confronti di Dedato Vincenzo in complessivi anni 11 di reclusione;
ha confermato la sentenza nei confronti di Lanzino Ettore, Serpa Giuliano e Serpa Ulisse.

narrato dai collaboratori di giustizia, nel seguente scenario.
Dopo il processo Garden che aveva portato all’arresto di numerosi aderenti ai clan mafiosi che
operavano nella provincia di Cosenza, verso la fine del 1998 i due clan più importanti che
avevano operato nella suddetta città – da una parte il clan Perna/Pranno, il cui capo era Perna
Franco, e dall’altra il clan Pino/Sena, il cui capo era Ruà Gianfranco – avevano deciso di
confederarsi per recuperare il controllo sulla città di Cosenza, formando anche una cassa
comune (la c.d. bacinella) nella quale dovevano confluire i proventi delle estorsioni commesse
dagli aderenti ai suddetti clan.
Poiché i capi dei due clan erano all’epoca detenuti, reggenti del gruppo capeggiato dal Ruà
erano diventati Lanzino Ettore e, in posizione subordinata al predetto, Dedato Vincenzo,
quest’ultimo svolgeva anche il compito di contabile, mentre reggenti del gruppo capeggiato dal
Perna erano diventati Cicero Domenico e, in posizione subordinata al predetto, Chiodo Aldo, il
quale svolgeva per il suo gruppo i compiti di contabile.
I due gruppi avevano, in linea di massima, anche settori separati nella gestione delle
estorsioni, in quanto il gruppo diretto da Lanzino si sarebbe dovuto prevalentemente dedicare
alla gestione delle attività estorsive nei confronti degli imprenditori edili impegnati nei lavori di
sistemazione dell’Autostrada Salerno-Reggio Calabria, mentre il gruppo di cui era reggente
Cicero si sarebbe dovuto occupare prevalentemente delle estorsioni agli esercizi commerciali
della città di Cosenza.
Nell’associazione vi era anche un gruppo di fuoco che si occupava degli omicidi, coordinato dal
Lanzino e composto da Chirillo Carmelo, Presta Francesco, Gatto Mario e Pellicanò Raffaele.

La responsabilità del Lanzino e del Cicero per le estorsioni in danno di Coccimiglio Antonio e
Rossi Giuseppe è stata confermata sulla base, innanzi tutto, delle dichiarazioni rese dal
collaboratore di giustizia Dedato Vincenzo, il quale aveva tenuto i contatti con i suddetti
imprenditori personalmente e tramite Posteraro Dino, altro imprenditore che aveva svolto
opera di mediazione tra gli imprenditori estorti e i gruppi mafiosi.
Il Dedato aveva indicato i contatti avuti con il Coccimiglio e con il Rossi; gli incontri ai quali,
oltre al Lanzino ed al Cicero, avevano partecipato anche altri esponenti mafiosi, incontri nei
quali si era discusso il modo in cui si sarebbero dovute gestire le estorsioni; come era stata
vinta la ritrosia del Coccimiglio a pagare la protezione ai cantieri, incaricando Gentile Tommaso
2

I giudici di merito hanno inquadrato i fatti di cui al presente processo, attraverso quanto

di mettere sotto casa del predetto un ordigno esplosivo per spaventarlo; come avveniva la
suddivisione delle somme estorte, novanta milioni di lire all’anno versati dal Coccimiglio, che in
parti uguali andavano al gruppo di Lanzino e Cicero, alla cosca Muto di Cetraro ed al gruppo di
Gentile Tommaso di Amantea.
Il suddetto collaboratore di giustizia aveva precisato che, anche se era lui a gestire
personalmente le suddette estorsioni, aveva sempre agito con il consenso sia di Lanzino che di
Cicero, facendo confluire nella bacinella tutte le somme estorte che venivano equamente

La Corte di merito riteneva che le dichiarazioni del Dedato fossero pienamente credibili ed
adeguatamente riscontrate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Amodio Francesco,
Serpa Ulisse, Serpa Giuliano e Cristini Carmine.
Riteneva reticenti le dichiarazioni rese da Coccinniglio Antonio e Rossi Giuseppe, i quali avevano
mostrato nel corso delle loro audizioni in dibattimento evidenti difficoltà a rivolgere accuse a
persone che non erano decedute o le cui responsabilità non erano state ancora accertate; ma
che i predetti avessero intrattenuto rapporti con Dedato e Posteraro, oltre che da alcune
ammissioni degli stessi, risultava anche dalle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria.
I giudici di merito ritenevano che dal complesso delle risultanze processuali emergesse la
responsabilità per le estorsioni suddette del Lanzino e del Cicero, in quanto i predetti, sebbene
non avessero avuto contatti diretti con le parti lese, avevano pienamente concorso nella
commissione dei delitti, decidendo la strategia delle estorsioni da compiere, dando un appoggio
morale e organizzativo all’attività poi eseguita in autonomia dal Dedato, ricevendo
significativamente tutti i proventi delle estorsioni in questione che venivano utilizzati per le
necessità dei due gruppi confederati, ed in particolare per pagare i c.d. stipendi degli associati
sia del gruppo Lanzino che del gruppo Cicero.

La Corte di assise d’appello escludeva che Cicero Domenico avesse dato un contributo alla
realizzazione degli omicidi di Calvano Marcello e Marchio Vittorio, ritenendo che entrambi i
delitti fossero stati progettati ed eseguiti autonomamente dal gruppo capeggiato dal Lanzino.
L’estraneità del Cicero all’omicidio del Calvano risultava dalle dichiarazioni dello stesso Dedato,
il quale aveva dichiarato che la decisione di eliminare il predetto, inizialmente, era stata presa
dal Lanzino, in quanto il Calvano voleva gestire in assoluta autonomia le estorsioni che
avvenivano in quello che considerava il suo territorio, tra le quali l’estorsione in danno del
Coccimiglio. Il Cicero, appena scarcerato (nel maggio 1999), era stato messo al corrente del
progetto di eliminare il Calvano, ed aveva anche preso contatti con la cosca di Paola per far
eseguire ai “Paolani” l’omicidio. Poiché però le sue iniziative, in relazione al programmato
omicidio del Calvano, si erano rivelate tutte inconcludenti, il Lanzino aveva deciso di compiere
l’omicidio con il suo gruppo, dicendo al Cicero, alla presenza del Dedato, che non essendo
riuscito fino a quel momento ad uccidere il Calvano, “adesso per un po’ vediamo noi e
proviamo noi”.
3

suddivise tra gli appartenenti ai due gruppi confederati.

L’omicidio, in effetti, era stato compiuto dal gruppo di fuoco del Lanzino, costituito
nell’occasione da Presta Franco, Gatto Mario che aveva guidato l’auto e Pellicanò Raffaele che
aveva recuperato con la sua auto il Presta ed il Gatto, subito dopo il compimento dell’omicidio,
delitto che era stato quindi eseguito in piena autonomia dal gruppo di Lanzino, senza neppure
informare dei preparativi il Cicero.
Le dichiarazioni del Dedato, con riferimento alla sostanziale estraneità del Cicero all’omicidio
del Calvano, non erano state smentite, secondo la Corte di merito, dagli altri collaboratori che

Angelo.
Per analoghe ragioni, secondo la Corte di secondo grado, Cicero Domenico non poteva essere
considerato responsabile neppure dell’omicidio di Marchio Vittorio.
In questo caso, secondo quanto riferito dal Dedato, inizialmente la decisione di uccidere il
Marchio era stata presa da Lanzino e Cicero congiuntamente, e quest’ultimo, essendo Marchio
un appartenente al suo gruppo, si era impegnato ad eseguire l’omicidio con i suoi uomini.
Il Cicero aveva assunto con il suo gruppo delle iniziative per compiere il delitto, ma non
essendo riuscito ad eseguirlo, Lanzino gli aveva comunicato che anche lui con i suoi uomini si
sarebbe occupato dell’uccisione di Marchio Vittorio, e in effetti l’omicidio era stato del tutto
autonomamente compiuto dal gruppo di fuoco a disposizione del Lanzino, formato in questa
occasione da Presta Francesco, Gatto Mario e Chirillo Carmelo, mentre il c.d. recupero degli
esecutori, subito dopo la commissione dell’omicidio, era stato affidato a Perri Giuseppe
(essendo Pellicanò Raffaele deceduto una ventina di giorni prima in un incidente stradale).
Come per l’omicidio di Calvano, anche per l’omicidio de quo non erano stati raccolti elementi
precisi nei confronti del Cicero da parte degli altri collaboratori di giustizia escussi nel giudizio
di primo grado che avevano riferito sull’omicidio di Marchio Vittorio: Bevilacqua Francesco,
Amodio Francesco e Colosso Angelo.

A diversa conclusione la Corte di assise d’appello è giunta esaminando la posizione di Lanzino
Ettore, con riguardo all’omicidio di Calvano Marcello.
Il delitto era stato commesso intorno alle ore 7,00 del mattino sulla strada provinciale San
Lucido-Falconara Albanese mentre il Calvano si stava recando al lavoro alla guida di un
ciclomotore. Questo veicolo era stato tamponato da una Fiat Regata, rubata quattro giorni
prima, e la vittima era stata uccisa con colpi esplosi da un solo revolver calibro 38 special;
L’auto ed il revolver erano stati abbandonati sul posto dai sicari.
Secondo quanto dichiarato dal Dedato, sul punto confermato da altri collaboratori di giustizia, il
Calvano era stato eliminato poiché non aveva consentito all’associazione capeggiata da Lanzino
e Cicero di intromettersi nella gestione delle estorsioni che egli aveva in corso, in particolare
quella nei confronti del Coccimiglio, ed inoltre, staccandosi dalla suddetta associazione, aveva
stabilito una segreta alleanza con Marchio Vittorio al fine di gestire in autonomia le estorsioni.

4

avevano riferito sul predetto omicidio: Bevilacqua Francesco, Amodio Francesco e Colosso

Inizialmente il gruppo diretto da Lanzino e Cicero aveva contattato Scofano Mario e Serpa
Ulisse, esponenti della cosca di Paola, i quali si erano dichiarati disponibili a commettere
l’omicidio ma, sebbene avessero ricevuto un’auto Y10 ed una moto di origine furtiva per
commettere il delitto, lo stesso non era stato eseguito.
Sempre secondo il racconto del Dedato, il Lanzino aveva indetto una riunione alla quale
avevano partecipato, oltre al Dedato, anche Chirillo Carmelo e Gatto Mario, e in questa
riunione era stato stabilito il modus operandi per uccidere il Calvano.

degli arresti domiciliari.
Dedato era venuto a conoscenza di come si era svolta l’azione omicidiaria dal Pellicanò la sera
stessa del fatto e dal Gatto il giorno dopo.
Le dichiarazioni del Dedato erano state tutte perfettamente riscontrate non solo in merito alla
dinamica del delitto, siccome accertata dalla Polizia giudiziaria, ma anche ai preparativi
dell’omicidio, essendo stata ritrovata la Y10 che era stata consegnata ai Paolani per
commettere il delitto.
La chiamata in correità nei confronti del Lanzino, indicato come il capo del suo gruppo che
aveva deciso ed organizzato il delitto dando incarico alle persone suddette di eseguirlo,
risultava riscontrata non solo dalla posizione del predetto nell’ambito del gruppo e dalle ragioni
per le quali l’omicidio era stato commesso, ma anche dalle dichiarazioni rese dai collaboratori
di giustizia Cristini Carmine, che aveva uno stretto legame con Calvano Romeo, cugino della
vittima, il quale gli aveva spiegato le ragioni per le quali Calvano Marcello era stato ucciso ad
opera del gruppo diretto da Lanzino e Cicero, e quelle rese da Serpa Giuliano il quale, pur
essendo all’epoca agli arresti domiciliari, aveva appreso da suo fratello Ulisse per quali ragioni
e da quale gruppo era stato deciso l’omicidio del Calvano.
La Corte di assise d’appello confermava la responsabilità di Lanzino Ettore anche per l’omicidio
di Marchio Vittorio.
Il teste Naccarato Roberto (autista del Marchio) aveva riferito che, appena aveva fermato
l’auto sotto casa del Marchio, era sopraggiunta un’auto scura dalla quale erano scese due o tre
persone che avevano esploso numerosi colpi di pistola che avevano ucciso il predetto, mentre
era ancora seduto in macchina, in attesa di salire sulla sedia a rotelle. Marchio Vittorio, in
effetti, era paraplegico per le ferite riportate in una rapina, e quindi si poteva spostare solo su
una sedia a rotelle.
Sulla figura del Marchio aveva riferito il collaboratore di giustizia De Napoli Oreste, già intraneo
al gruppo Lanzino, il quale aveva dichiarato che Marchio Vittorio era stato sempre vicino a
Pasquale Pranno, capo dell’omonimo clan, ma all’epoca, pur formalmente rimasto nello stesso
clan diretto dal Cicero, aveva preso a gestire estorsioni per conto suo, e questo era stato il
motivo per il quale era stato ucciso.
Con maggiori particolari sul suddetto omicidio aveva riferito Dedato Vincenzo, il quale aveva
precisato che il Marchio, con la collaborazione del cognato Perri Sergio, pur facendo parte del
5

All’azione non aveva materialmente partecipato il Chirillo, poiché all’epoca aveva il vincolo

gruppo diretto dal Cicero, gestiva estorsioni per conto suo, senza versare i proventi nella cassa
comune, avendo di mira anche, dopo essersi avvicinato a Calvano Marcello, di costituire un
nuovo gruppo associandosi ad Abbruzzese Francesco ed ai c.d. zingari di Cassano Jonio.
Insieme al cognato Perri aveva realizzato un’estorsione anche in danno della ditta Rossi di
Cetraro, scavalcando il proprio gruppo di appartenenza.
Per questo il Lanzino ed il Cicero avevano deciso di eliminare il Marchio, ma, non essendo stato
capace il Cicero con i suoi uomini di compiere il delitto, l’azione era stata decisa ed organizzata

recupero dei sicari era stato incaricato Perri Giuseppe, in quanto il Pellicanò era deceduto una
ventina di giorni prima dell’azione in un incidente stradale.
Un preciso riscontro alle dichiarazioni rese dal Dedato veniva individuato nelle dichiarazioni di
Colosso Angelo, collaboratore di giustizia già appartenente al gruppo diretto dal Lanzino, legato
particolarmente a Marsico Gianluca, il quale faceva parte dello stesso gruppo. Il Colosso, in
particolare, aveva dichiarato di aver partecipato, su incarico del Lanzino, ad alcune azioni con
Marsico e Presta dirette all’uccisione del Marchio, azioni che non si erano realizzate perché non
erano riusciti ad intercettare il Marchio.

Prendendo in esame i motivi d’appello presentati dal difensore di Dedato Vincenzo, la Corte di
secondo grado ha respinto la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione dei delitti di
estorsione e concernenti la normativa sulle armi indicati ai capi B), D), E), F) e G), applicando
la normativa sulla prescrizione dei reati, come modificata dalla legge 2.12.2005 n.251.
Per il trattamento sanzionatorio, riduceva la pena base inflitta dal giudice di primo grado per
uno dei due omicidi ad anni 8 di reclusione, mantenendo fermo l’aumento di 2 anni per la
continuazione con l’altro omicidio, ritenendo di dover partire come pena base dalla reclusione
da 12 a 20 anni per il riconoscimento della speciale diminuente di cui all’art.8 legge 203/1991,
per poi ridurre ulteriormente la pena per le concesse attenuanti generiche prevalenti sulle
contestate aggravanti.

Esaminando, infine, i motivi d’appello presentati in favore di Serpa Giuliano e Serpa Ulisse, la
Corte di assise d’appello, preso atto del calcolo della pena operato dal primo giudice per il
delitto di estorsione di cui al capo E (pena di anni 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa,
ridotta per le generiche prevalenti ad anni 4 ed euro 1.000,00, ulteriormente ridotta ex art.8
legge 203/1991 ad anni 2, mesi 6 ed euro 500,00), riteneva di dover mantenere ferma la
riduzione di pena operata dal primo giudice per l’attenuante di cui all’art. 8 legge 203/1991.
Riteneva altresì di non poter riconoscere la continuazione con reati di estorsione giudicati con
altre sentenze, per la distanza temporale, le diverse modalità di commissione delle estorsioni
e per la diversità dei luoghi di commissione dei delitti.

6

dal Lanzino con il solito gruppo di fuoco composto da Presta, Gatto e Chirillo, mentre per il

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Catanzaro, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione all’assoluzione di Cicero Domenico dai delitti di omicidio in
danno di Calvano Marcello e Marchio Vittorio (capi A, B, C, D dell’imputazione).
Dopo aver riportato nei passaggi essenziali le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Dedato
Vincenzo con riguardo all’omicidio di Calvano Marcello, la ricorrente Procura generale ha messo
in evidenza che neppure la sentenza impugnata aveva messo in dubbio che Cicero Domenico

prendere i contatti con i Paolani i quali, secondo quanto avevano deciso Lanzino e Cicero,
avrebbero dovuto eseguire l’omicidio. Ai Paolani erano stati forniti anche mezzi per realizzare
l’azione programmata (una moto e ed un’autovettura rubate), ma il progetto per diversi motivi
non era andato a buon fine. Lanzino, a quel punto, aveva deciso di mettere in campo la sua
squadra, avvertendo il Cicero, il quale però non aveva affatto ritirato la sua adesione al
progetto, ed anzi si era messo a disposizione del Lanzino.
Il fatto che il Cicero non fosse poi stato avvertito dei modi e dei tempi con i quali la squadra
scelta dal Lanzino stava organizzando l’azione rientrava, secondo la ricorrente Procura
Generale, nella prudente riservatezza che sempre circondava questo genere di azioni, ma nulla
poteva togliere al ruolo svolto dal Cicero quale mandante dell’omicidio, alla realizzazione del
quale aveva uno specifico interesse, mai venuto meno.
Il Cicero, inizialmente, non era riuscito a far eseguire l’omicidio solo perché Marchio Vittorio,
segretamente alleatosi con il Calvano, aveva fatto consegnare al gruppo di Paola una moto non
funzionante ed il predetto gruppo, diretto da Scofano Mario, alla fine non se l’era sentita di
uccidere il Calvano, poiché, essendo noto il contrasto che i Paolani avevano con Calvano, gli
stessi sarebbero stati immediatamente indagati per la commissione dell’omicidio di cui trattasi.
Le dichiarazioni del Dedato, che secondo la ricorrente Procura generale non scagionavano
affatto il Cicero, erano state riscontrate da quanto affermato da altri collaboratori di giustizia quali Bevilacqua Francesco, Colosso Angelo, Serpa Giuliano, Serpa Ulisse e De Napoli Oreste sul ruolo ricoperto dal Cicero nell’omicidio di Calvano Marcello.
Sostanzialmente per le stesse ragioni doveva essere annullata anche l’assoluzione di Cicero
Domenico in relazione all’omicidio di Marchio Vittorio.
Anche alla stregua della ricostruzione del fatto come descritta nella sentenza impugnata, il
Cicero aveva deciso insieme a Lanzino Ettore l’uccisione di Marchio Vittorio, dopo aver cercato
di convincerlo a comportarsi lealmente nella riscossione delle somme provenienti dalle
estorsioni, e poiché si trattava di un componente del suo gruppo, inizialmente si era assunto il
compito di eseguire l’omicidio del Marchio. Anche in questo caso, per motivi diversi, non era
riuscito a realizzare il progetto, ma non solo aveva accettato l’intervento di Lanzino, che gli
aveva comunicato che anche lui si sarebbe dato da fare con i suoi uomini per uccidere il
predetto, ma aveva anche fornito al gruppo di Lanzino un contributo conoscitivo relativo alle

7

avesse partecipato alla decisione di eliminare il Calvano e che fosse stato proprio il Cicero a

abitudini ed ai luoghi frequentati dalla vittima designata, da lui meglio conosciuti rispetto agli
aderenti al gruppo di Lanzino.
Le dichiarazioni di Dedato Vincenzo circa il ruolo del Cicero nell’omicidio de quo avevano
trovato specifiche conferme nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, quali Bevilacqua
Francesco, Colosso Angelo e De Napoli Oreste, dichiarazioni che erano state immotivatamente
sottovalutate dalla Corte di assise d’appello.

chiedendone l’annullamento poiché erano state travisate le prove poste a fondamento della
responsabilità dell’imputato per i reati di cui ai capi E), F) e G) dell’imputazione, ed inoltre
deducendo che la motivazione della sentenza era non solo illogica, ma anche carente per non
aver risposto ad obiezioni della difesa sollevate con i motivi d’appello.
Dal complesso degli elementi raccolti non era emerso che il Cicero avesse dato un qualsiasi
contributo causale, morale o materiale, alla commissione delle contestate estorsioni, e neppure
era risultato che avesse avuto alcun rapporto con le parti offese.
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Dedato Vincenzo dovevano essere considerate una
prova insuperabile a favore del ricorrente, in quanto il predetto aveva affermato con chiarezza
che l’attività estorsiva in contestazione era stata una sua iniziativa personale, per la
commissione della quale non aveva avuto bisogno di chiedere alcuna autorizzazione.
La Corte di assise d’appello non aveva tenuto conto che l’ipotesi accusatoria era stata smentita
dalle parti lese, Coccimiglio e Rossi, i quali avevano negato di aver ricevuto richieste estorsive
da parte del Cicero o del gruppo al quale lo stesso apparteneva, ed i giudici di merito, seppure
di fronte a deposizioni del tutto credibili, avevano attribuito maggiore attendibilità, invece che
ai testimoni, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Oltre a stravolgere il significato di quanto dichiarato dal Dedato, non avevano inoltre
considerato che il collaboratore di giustizia Amodio Francesco aveva escluso di avere una
diretta conoscenza della partecipazione del Cicero alla distribuzione dei proventi delle
estorsioni, e neppure era stato considerato che altro collaboratore di giustizia, Serpa Ulisse,
aveva riferito che il ricorrente gli aveva confidato di non essere più interessato alla malavita e
di volersi dedicare ad un’attività imprenditoriale.
Nella motivazione della sentenza impugnata si era inizialmente affermato che al Cicero,
nell’alleanza con il gruppo di Lanzino Ettore, era stata assegnata la gestione delle estorsioni
agli esercizi commerciali della città di Cosenza, ma poi, senza alcuna prova, lo si era dichiarato
responsabile di grosse estorsioni praticate in tutt’altro settore, quello relativo ai lavori edilizi
per il rifacimento dell’Autostrada A3.
Le estorsioni compiute in quest’ultimo settore erano state oggetto, con riguardo allo stesso
periodo di quelle di cui al presente processo, della sentenza Tamburo, divenuta definitiva, nella
quale era stata riconosciuta l’estraneità del Cicero alle estorsioni compiute nel bussiness

8

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di Cicero Domenico,

autostradale e costiero, mettendo in discussione anche la federazione tra clan alla base della
costruzione accusatoria del presente processo.
La Corte di assise d’appello si era limitata a constatare che nel processo Tamburo non erano
state prese in esame le estorsioni in danno del Coccimiglio e del Rossi, ma avrebbe dovuto
confutare le argomentazioni della menzionata sentenza con le quali era stato fortemente
ridimensionato il patto federativo tra clan di cui avevano parlato i collaboratori di giustizia.
A costoro era stata data una patente di attendibilità intrinseca ed estrinseca senza effettuare il

soggettivi ed oggettivi indicati negli atti di impugnazione.

I difensori di Lanzino Ettore, nel ricorso per cassazione presentato in favore del loro assistito,
hanno sollevato le seguenti questioni preliminari.
La Corte di assise d’appello, pur avendo acquisito le dichiarazioni di Prezio Sergio,
collaboratore di giustizia il quale aveva riferito di aver ricevuto da Serpa Giuliano la proposta di
partecipare all’omicidio di Calvano Marcello, aveva omesso di considerare la suddetta
dichiarazione che, quanto meno, poteva far risultare inattendibili le dichiarazioni rese dai
fratelli Serpa.
Nel corso del giudizio d’appello erano stati acquisiti, perché prodotti dalla difesa,
l’interrogatorio del 20.2.2008 reso da Serpa Ulisse in altro procedimento e l’interrogatorio del
22.9.2006 reso sempre in altro procedimento da Cristini Carmine, atti che il P.M. non aveva
acquisito nel suo fascicolo, nonostante la rilevanza degli stessi ai fini della decisione sui fatti
del presente processo.
Il giudice di secondo grado non aveva motivato né sull’eccepita violazione del diritto di difesa,
né sul merito di quanto dichiarato dai suddetti collaboratori di giustizia nei menzionati
interrogatori.
Con memoria difensiva in data 5.3.2014, era stata eccepita, relativamente all’omicidio in
danno di Marchio Vittorio, la violazione dell’art.521 cod. proc. pen., in quanto, sebbene a
Lanzino Ettore fosse stato contestato solo il ruolo del mandante, lo stesso era stato
condannato – in base a quanto dichiarato da Colosso Angelo, ritenuto attendibile – anche per
aver dato, a bordo di un’autovettura, il via al compimento dell’azione omicidiaria da parte dei
killers.
Anche su questa eccezione il giudice di secondo grado non aveva dato alcuna risposta.
Nel merito, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza per violazione di legge e per
vizio di motivazione, denunciando, con il quarto motivo riguardante l’omicidio in danno di
Calvano Marcello, la metodologia probatoria adottata dai giudici di secondo grado per valutare
l’attendibilità del collaboratore di giustizia Dedato Vincenzo.
Le circostanze specifiche riferite dal suddetto collaboratore non erano state sottoposte ad
alcuna verifica e la Corte di secondo grado neppure aveva considerato le volte in cui il
collaboratore era stato smentito da testimonianze o da risultanze in atti.
9

rigoroso controllo preteso dalla giurisprudenza di legittimità e senza considerare gli eccepiti vizi

Dedato aveva riferito che avevano avuto contatti solo con Calvano Marcello, poiché il cugino
Romeo all’epoca era detenuto, ma dai certificati di detenzione acquisiti era risultato che
all’epoca dei presunti contatti Calvano Romeo non era detenuto.
Dedato aveva affermato che la Y10 consegnata ai Paolani per commettere l’omicidio era stata
rubata a Cosenza, ma dalla denuncia del proprietario dell’auto era risultato che il furto era
stato invece commesso a Paola.
Dedato aveva affermato che il Chirillo non aveva potuto partecipare all’omicidio poiché si

Dedato aveva indicato – come autori materiali dell’omicidio Calvano – Presta e Gatto, ma
nell’auto Regata utilizzata per commettere il delitto non erano state rinvenute impronte o
tracce biologiche riferibili ai predetti.
Le dichiarazioni dei fratelli Serpa erano state utilizzate solo per la ricostruzione delle dinamiche
dei delitti di cui trattasi, ma le stesse non potevano essere ritenute attendibili, poiché – in un
interrogatorio reso prima del dibattimento di primo grado – Serpa Ulisse, indicato dal fratello
Giuliano come la sua fonte, non aveva fatto alcun riferimento all’omicidio di Marcello Calvano.
Era stato utilizzato come riscontro alla chiamata in correità del Dedato quanto dichiarato da
Cristini Carmine, senza però considerare che allo stesso nel 2007 era stato revocato il
programma di protezione e che il Cristini, in precedenti interrogatori, non aveva menzionato il
Lanzino come mandante dell’omicidio. Il predetto collaboratore, peraltro, aveva indicato come
sua fonte Calvano Romeo, il quale però all’epoca dell’omicidio era risultato detenuto.
La metodologia probatoria utilizzata dalla Corte di assise d’appello è stata ulteriormente
criticata nel quinto motivo di ricorso, dedicato all’omicidio in danno di Marchio Vittorio.
Era stata individuata la causale dell’omicidio sia nel mancato versamento da parte del Marchio
dei proventi di un’estorsione nei confronti di una ditta impegnata in lavori presso la stazione
dei pullman di Cosenza, sia nel fatto che il Marchio stava segretamente stabilendo nuove
alleanze con Calvano e con Abbruzzese, ma nessuna verifica era stata compiuta sui suddetti
fatti.
Nei motivi di appello erano state messe in evidenza contraddizioni e mutamenti di versione da
parte del Dedato, ma sul punto la Corte di secondo grado non aveva dato risposte.
Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Colosso Angelo erano state indicate come un
valido risconto alle propalazioni del Dedato, ma non si era considerato che il Colosso, il quale
era stato inizialmente indagato per l’omicidio del Marchio, era venuto a conoscenza degli atti
riguardanti il suddetto omicidio.
Il Colosso aveva dichiarato che, su incarico del Lanzino, aveva effettuato degli appostamenti
insieme a Presta Francesco per commettere l’omicidio, ma era assolutamente incredibile che
non fosse riuscito a sorprendere il Marchio, che aveva il permesso di recarsi a lavorare ogni
giorno presso la gioielleria della moglie, e che avesse ricevuto un incarico così delicato dal
Lanzino, avendo il suddetto collaboratore conosciuto il Lanzino solo pochi mesi prima.

10

trovava agli arresti domiciliari, mentre invece era risultato che all’epoca il predetto era libero.

Il Colosso aveva riferito di avere appreso notizie sull’omicidio de quo da Marsico Gianluca,
componente del clan capeggiato dal Lanzino, ma non era risultato che il Marsico avesse avuto
un ruolo nell’omicidio in danno di Marchio Vittorio o che fosse ammesso nelle riunioni
deliberative e organizzative del predetto clan.
Non erano state adeguatamente considerate, inoltre, le dichiarazioni rese da Bevilacqua
Francesco, Annodi° Francesco e De Napoli Oreste che avevano smentito in aspetti essenziali le
dichiarazioni del Dedato.

di estorsione, in quanto non vi era alcuna prova che il predetto avesse partecipato moralmente
o materialmente ai suddetti delitti ed era stato condannato esclusivamente perché indicato
quale capo dell’associazione e come persona che non poteva non sapere.
Peraltro, la responsabilità dell’imputato per i delitti di estorsione non poteva essere affermata
solo in base alle dichiarazioni del Dedato, non essendo stati indicati elementi di riscontro a
quanto dichiarato dal predetto collaboratore di giustizia.
Con l’ultimo motivo di ricorso è stato chiesto l’annullamento della sentenza per non aver dato
la Corte di assise d’appello alcuna risposta ai motivi d’appello con i quali erano state chieste le
attenuanti generiche ed una diversa determinazione della pena.
Il difensore di Lanzino Ettore, avv. Salvino Mondello, con atto separato ha presentato ulteriori
motivi con i quali ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui era
stata confermata la condanna dell’imputato per i due omicidi contestatigli.
Il Lanzino era attinto dalle stesse prove ritenute non sufficienti per condannare Cicero
Domenico. La Corte di assise d’appello aveva ritenuto, con riguardo all’omicidio Calvano, una
maggiore specificità delle accuse mosse dal Dedato al Lanzino, in quanto quest’ultimo avrebbe
dato l’incarico di commettere l’omicidio a Presta, Gatto e Pellicanò. La responsabilità dei pretesi
esecutori, però, non era stata in alcun modo accertata, e logicamente doveva essere
obiettivamente esclusa in ragione dell’assenza di qualsiasi traccia biologica o impronta a loro
riconducibile tra quelle rinvenute sul luogo del delitto.
Le dichiarazioni del Dedato, inoltre, erano rimaste prive di validi riscontri, non potendo essere
considerati tali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cristini Carmine e dei fratelli Serpa
Giuliano e Ulisse.
Il Cristini aveva affermato di aver appreso da Calvano Romeo che il mandante dell’omicidio di
Calvano Marcello era stato il Lanzino, ma non si era accertato in alcun modo quale fosse stata
la fonte di Calvano Romeo e quale attendibilità avessero le di lui rivelazioni.
Analogamente anche le accuse dei fratelli Serpa non dovevano essere considerate un riscontro
che confermava le accuse del Dedato, poiché i suddetti fratelli non aveva indicato da chi
avevano appreso che il Lanzino sarebbe stato il mandante degli omicidi.
Con riguardo all’omicidio di Marchio Vittorio, la responsabilità del Lanzino era stata desunta
soltanto dalle dichiarazioni di Dedato Vincenzo e di Colosso Angelo.

11

Con il sesto motivo di ricorso i difensori hanno contestato la condanna del Lanzino per i delitti

Nei motivi d’appello era stata criticata la progressione accusatoria che caratterizzava le
dichiarazioni del Dedato ed erano state messe in evidenza le contraddizioni del suo racconto,
ma la sentenza non aveva preso in considerazione queste critiche.
Anche con riguardo all’attendibilità del Colosso, criticata sotto diversi aspetti nei motivi
d’appello, la Corte di merito non aveva dato alcuna risposta.
I giudici di merito, comunque, avevano erroneamente affermato che le dichiarazioni del Dedato
e del Colosso si riscontravano vicendevolmente, in quanto, in realtà, vi era stato un

significativamente solo dopo l’effettuazione di colloqui investigativi da parte del Dedato e dopo
che entrambi avevano avuto conoscenza delle rispettive dichiarazioni processuali.
Con motivi nuovi i difensori di Lanzino Ettore hanno specificato ulteriori ragioni per le quali
doveva essere annulla la sentenza impugnata nella parte in cui era stata confermata la
responsabilità del ricorrente per i due delitti di omicidio.
Il Lanzino era stato condannato per l’omicidio di Calvano Marcello in conseguenza delle accuse
rivoltegli dal collaboratore di giustizia Dedato Vincenzo, il quale aveva dichiarato che il Lanzino
aveva dato mandato al Gatto, al Presta ed al Pellicanò di compiere l’omicidio.
Non poteva però darsi credito a questa accusa, senza accertare che effettivamente il delitto
fosse stato eseguito dai predetti soggetti.
Invece, non era stata raccolta alcuna prova a sostegno della responsabilità dei predetti per
l’omicidio di Calvano, al punto che in data 9.11.2010 l’accusa nei confronti del Presta e del
Gatto era stata archiviata, come da decreto del GIP del Tribunale di Catanzaro di cui si è
chiesta l’acquisizione.
Dagli atti del processo risultava smentito il racconto del Dedato con riguardo alla fornitura di
una moto e di un’auto Y10 ai Paolani per commettere l’omicidio de quo, in quanto
l’autovettura, rubata a Paola e non a Cosenza, era stata ritrovata incidentata poche ore dopo il
furto.
I giudici di merito avevano ritenuto attendibile il racconto di Cristini Carmine – il quale aveva
riferito di avere saputo da Romeo Calvano che il mandante dell’omicidio era il Lanzino – ma
non avevano considerato che il Cristini, in un interrogatorio del 22.9.2006, aveva indicato un
diverso mandante.
Contraddittoria era stata la valutazione delle dichiarazioni dei fratelli Serpa, poiché prima si era
affermato che le stesse confermavano l’accusa del Dedato nei confronti del Lanzino, ma poi la
Corte di merito aveva ripiegato nel solo utilizzo delle suddette dichiarazioni per descrivere il
contesto in cui era maturato l’omicidio.
Infine, la difesa del Lanzino

ha sostenuto che l’accusa rivolta dal Dedato al Lanzino,

nell’udienza del 28.4.2011 davanti alla Corte di assise di Cosenza, di essere il mandante anche
dell’omicidio di Sergio Perri (cognato di Marchio Vittorio) avvenuto il 16.11.2000, aveva trovato
una smentita, dopo che si era accertato che – contrariamente a quanto dichiarato dal
collaboratore – il Lanzino non era detenuto nel carcere di Vibo Valentia all’epoca in cui il
12

allineamento del Dedato a quanto aveva dichiarato il Colosso, allineamento verificatosi

Dedato aveva affermato di aver ricevuto dallo stesso Lanzino confidenze in carcere riguardanti
la preparazione dell’omicidio nei confronti del Perri.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di Dedato Vincenzo,
chiedendone l’annullamento, con il primo motivo, poiché erroneamente la Corte di assise
d’appello non aveva applicato la prescrizione ai delitti di cui ai capi B), D), E), F), G), ritenendo
di dover applicare l’attuale normativa sulla prescrizione, mentre, tenuto conto della data di

Con il secondo motivo il ricorrente si è lamentato del fatto che la Corte di merito, non
chiarendo in tutti i passaggi il calcolo della pena, non avesse applicato per il reato base di
omicidio il minimo edittale previsto dall’art. 8 della legge 203/1991.

Con atti distinti ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Serpa Ulisse e Serpa
Giuliano, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi.
In favore di Serpa Ulisse ha dedotto, con il primo motivo, il vizio di motivazione, poiché non
era stata operata la massima riduzione prevista dalla speciale attenuante di cui all’art.8 legge
203/1991.
Erroneamente la Corte di merito aveva considerato il coinvolgimento dell’imputato in altre
estorsioni, mentre avrebbe dovuto considerare, ai fini della riduzione per l’attenuante di cui al
citato art.8, solo l’importanza della collaborazione prestata.
Con il secondo motivo ha chiesto l’annullamento della sentenza anche nella parte in cui aveva
negato a Serpa Ulisse la continuazione del delitto di estorsione di cui al capo E) con analoghi
reati giudicati con sentenza passata in giudicato, avendo il giudice di secondo grado respinto la
richiesta della difesa sulla base di una generica enunciazione di principi, senza entrare nel
merito dei fatti reato.
In favore di Serpa Giuliano il difensore ha proposto, negli stessi termini, il primo motivo di
ricorso già presentato in favore di Sterpa Ulisse.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I delitti contestati nel presente processo sono stati commessi, secondo quanto risulta dalla
sentenza impugnata, nell’ambito delle attività di un’associazione di tipo mafioso, formata dai
componenti di due gruppi che operavano nel territorio della città di Cosenza (quello di PinoSena retto all’epoca dei fatti da Lanzino Ettore e quello di Perna-Pranno retto nello stesso
periodo da Cicero Domenico), i quali si erano alleati, dopo la sentenza emessa nel processo
Garden, al fine di riconquistare il controllo sul suddetto territorio, particolarmente nel redditizio
settore delle estorsioni nei confronti di imprenditori che gestivano attività economiche collegate
a lavori edilizi appaltati da enti pubblici.
La prova dell’esistenza del suddetto sodalizio mafioso, capeggiato dal Lanzino e dal Cicero, è
stata desunta dai Giudici di merito, in primo luogo, da sentenze definitive, quali la c.d.
13

commissione dei reati, si doveva applicare la normativa previgente alla legge 251/2005.

sentenza Tamburo (riguardante Dedato Vincenzo, Annodio Francesco, Gatto Mario, Chiodo
Benito Aldo – ucciso in un agguato mafioso il 9.9.2000 -, Chirillo Carmine, Presta Franco ed
altri); la c.d. sentenza Twister (riguardante Lanzino Ettore, Chirillo Carmine, Presta Francesco
ed altri, nella quale era stata riconosciuta anche una consorteria mafiosa facente capo a
Marcello e Romeo Calvano); la c.d. seconda sentenza Missing (nella quale erano stati giudicati
una serie di omicidi commessi a Cosenza, a partire dagli anni ottanta, dai gruppi Pino-Sena e
Perna-Pranno), nonché gli esiti dell’inchiesta denominata Tela di Ragno (sfociata nel processo

29.7.2013, nella quale erano stati giudicati anche delitti commessi dall’associazione di cui al
presente processo, costituita ed organizzata da Lanzino Ettore, Cicero Domenico, Dedato
Vincenzo e Chiodo Benito Aldo).
In secondo luogo, l’esistenza, i componenti e le finalità dell’associazione capeggiata da Lanzino
e Cicero sono stati desunti – a conferma del contenuto delle suddette sentenze – da quanto
dichiarato (in modi assolutamente precisi, concordanti e circostanziati, secondo la motivazione
della sentenza impugnata) da diversi collaboratori di giustizia, tra i quali sono stati indicati Pino
Francesco e Garofalo Franco (che avevano riferito delle attività dei due gruppi – Pino/Sena e
Perna/Pranno – fin dalla loro costituzione); Dedato Vincenzo (che aveva descritto nei
particolari per quali ragioni, con quali modalità e per quali finalità i suddetti gruppi avevano
stretto un’alleanza tra loro); Bevilacqua Francesco (già fidelizzato al sodalizio capeggiato da
Pino Francesco e considerato il rappresentante del gruppo degli zingari di Cosenza, uscito dal
carcere sul finire dell’anno 1998, aveva avuto fino all’inizio del 2001, periodo in cui era stato
nuovamente arrestato, stretti rapporti sia con Lanzino che con Cicero); Amodio Francesco (era
entrato a far parte del gruppo di Lanzino nel 1998, stando molto vicino al Dedato, ed aveva
descritto quali erano i componenti e le attività dei suddetti gruppi alleati e riferito sui rapporti e
i movimenti del Dedato); De Napoli Oreste Francesco (affiliato al clan Lanzino alla fine del
1999, aveva riferito dell’alleanza tra i gruppi di Lanzino e di Cicero e dei rapporti di costoro con
il clan Muto di Cetraro ed il clan Gentile di Amantea); Cristini Carmine (pur essendo stato
vicino a Calvano Romeo, aveva avuto modo di frequentare sia Lanzino Ettore che Cicero
Domenico); Serpa Giuliano e Serpa Ulisse (esponenti del clan operante sul territorio di Paola,
avevano intrattenuto rapporti con l’associazione capeggiata da Lanzino e Cicero); Colosso
Angelo (aveva avuto contatti fin dal 1993 con uomini vicini al Lanzino – Presta Franco, Marsico
Gianluca e Perri Giuseppe – ed aveva fatto parte del gruppo di Lanzino nel periodo in cui
questo gruppo si era alleato con quello di Cicero).
I ricorrenti non hanno contestato in modo specifico, nei motivi di ricorso, che il Lanzino ed il
Cicero dal 1998 avessero capeggiato i suddetti gruppi ed avessero stretto un’alleanza al fine di
poter riconquistare il controllo sulle estorsioni praticate nel territorio cosentino.
Solo del tutto genericamente hanno asserito che nel processo Tamburo (sentenza del Tribunale
di Cosenza in data 16.11.2005) era risultato ridimensionato il patto federativo tra i clan
capeggiati dal Lanzino e dal Cicero, ed inoltre che le dichiarazioni dei suddetti collaboratori di
14

Attanasio Mario + 28, definito dal GUP del Tribunale di Catanzaro con sentenza in data

giustizia, anche con riguardo alla suddetta alleanza tra i due gruppi, non potevano essere
ritenute attendibili; ma nessun elemento specifico è stato addotto a contestazione del quadro
delineato, sulla base di precise e concordanti risultanze, nella sentenza impugnata, dal quale
emergono con chiarezza l’operatività nel periodo preso in esame della suddetta associazione di
stampo mafioso capeggiata dal Lanzino e dal Cicero; i componenti dei due gruppi alleati; il
programma criminoso dell’associazione e le modalità con le quali venivano ripartiti i proventi

Le vicende relative alle estorsioni nei confronti delle imprese di Coccimiglio Antonio e Rossi
Giuseppe sono strettamente collegate, nella dettagliata ricostruzione dei fatti operata dai
Giudici di primo e secondo grado, agli omicidi nei confronti di Calvano Marcello e Marchio
Vittorio, omicidi che erano stati decisi dall’associazione capeggiata da Lanzino e Cicero causa il
rifiuto opposto dai predetti di accordarsi con gli altri gruppi che controllavano l’area tirrenica
cosentina, tra i quali, in posizione che pretendeva di essere dominante, vi era l’associazione
capeggiata da Lanzino e Cicero.
In effetti, sempre secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, dopo l’omicidio di Calvano, al
quale il Coccimiglio ha ammesso di aver versato a titolo di protezione sette milioni di lire al
mese, il predetto imprenditore aveva consegnato dalla fine dell’anno 1999 ad altro
imprenditore, Posteraro Dino (che fungeva da mediatore tra il Coccimiglio ed i gruppi mafiosi),
novanta milioni di lire all’anno, somma che il Posteraro consegnava a Dedato Vincenzo, il
quale provvedeva a dividere detta somma, in parti uguali, tra l’associazione Lanzino-Cicero, la
cosca Muto di Cetraro e quella capeggiata da Tommaso Gentile di Amantea.
Analogamente, nella vicenda relativa all’imprenditore Rossi Giuseppe, a Dedato che voleva
imporgli, nell’interesse dell’associazione Lanzino-Cicero, la protezione, il Rossi aveva opposto
che già versava consistenti somme di denaro a Perri Sergio, cognato di Marchio Vittorio,
soggetti che formalmente facevano parte del gruppo di Cicero, ma che in pratica si erano
distaccati dal suddetto gruppo ed avevano stretto accordi con Marcello e Romeo Calvano al fine
di gestire con costoro le estorsioni. Il Dedato, dopo aver parlato con il Rossi, si era rivolto al
Cicero per avere chiarimenti, e il Cicero gli aveva risposto che il Perri ed il Marchio non
avevano fatto pervenire alcunché al suo gruppo. Per questo motivo era stata decisa
dall’associazione capeggiata da Lanzino e Cicero l’eliminazione del Marchio, e, dopo l’uccisione
del predetto, i versamenti di denaro a titolo di protezione effettuati dal Rossi erano pervenuti
(anche in questo caso tramite Posteraro Dino) alla predetta associazione, la quale ne aveva
consegnato una parte al gruppo di Cetraro, poiché in questa zona operava il cantiere gestito
dal Rossi. Alla suddivisione dei proventi provenienti dalla estorsione nei confronti del Rossi era
rimasto estraneo il gruppo di Gentile Tommaso, poiché il predetto imprenditore non operava
nella zona di Amantea controllata dalla cosca capeggiata dal Gentile.
La ricostruzione delle suddette vicende estorsive è stata compiuta dai giudici di merito in base
a quanto riferito, in modo particolareggiato, da Dedato Vincenzo, il quale, su mandato e con la
15

delle attività delittuose dell’associazione.

costante approvazione del Lanzino e del Cicero, aveva gestito in prima persona, con la
mediazione del Posteraro, i rapporti con i suddetti imprenditori.
Specifici riscontri alla narrazione del Dedato sono stati individuati, oltre che nei risultati delle
indagini della Polizia giudiziaria, nelle dichiarazioni di Amodio Francesco (circa il ruolo del
Posteraro, i diretti rapporti del Dedato con il Rossi e le consegne di denaro al Dedato); Serpa
Ulisse (circa gli interventi di Lanzino e Cicero nei confronti del Calvano affinché accettasse la
partecipazione di Tommaso Gentile alla suddivisione dei proventi delle estorsioni che venivano
praticate nel territorio controllato dalla cosca capeggiata dal Gentile); Serpa Giuliano (circa i

Cicero, da Franco Muto e da Tommaso Gentile); Cristini Carmine (circa i contrasti tra Lanzino e
il Calvano a proposito della suddivisione dei proventi delle estorsioni).
Nella sentenza impugnata si è concluso, a proposito delle vicende estorsive di cui al presente
processo, che “tutti gli elementi convergono quindi nel ritenere commessi i reati ipotizzati e
nell’indicare in Lanzino e Cicero i mandanti dell’intera attività estorsiva, nel dettaglio gestita da
Dedato ed altri, ma con il fine precipuo di far confluire i proventi nell’unica bacinella costituita
dai due gruppi alleati, dalla quale si attingeva senza più distinguere e senza alcuno stretto
collegamento con quanto versato attraverso gli apporti del singolo gruppo…”.
La ricostruzione nella sentenza impugnata della vicenda delle estorsioni nei confronti del
Coccimiglio e del Rossi resiste alle critiche mosse dai difensori degli imputati Lanzino e Cicero
nei motivi di ricorso, essendo state peraltro riproposte dalle suddette difese le medesime
obiezioni contenute nei motivi di appello, alle quali il Giudice di secondo grado aveva già dato
una puntuale ed esauriente risposta.
Si è sostenuto da parte dei ricorrenti che la vicenda delle estorsioni era stata gestita
esclusivamente dal Dedato, come sarebbe dimostrato dal fatto che le parti lese non avevano
avuto alcun rapporto con il Lanzino e con il Cicero.
La Corte di assise d’appello, tenendo conto della posizione del Dedato nell’ambito
dell’associazione di cui trattasi, ha ritenuto credibile l’affermazione dello stesso Dedato di aver
sì gestito in prima persona i rapporti con i suddetti imprenditori, ma sempre in esecuzione
dell’incarico ricevuto dai capi dell’associazione, i quali, oltre a dover essere informati su ogni
sua iniziativa e sull’evolversi della situazione, avevano mantenuto il continuo controllo del suo
operato, che in linea di massima avevano sempre approvato.
Il convincimento della Corte di merito non solo si basa sulla complessiva logica dei fatti (i
proventi delle estorsioni confluivano nella bacinella comune ed erano gestiti dai capi dei due
gruppi alleati), ma anche sulle indicate dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia che hanno
confermato quanto aveva narrato il Dedato ed hanno, inoltre, riferito di specifici interventi del
Lanzino e del Cicero nelle suddette vicende estorsive.
I ricorrenti hanno criticato la scelta dei Giudici di merito di dare maggior credito a quanto
avevano riferito i collaboratori di giustizia, rispetto alle testimonianze del Coccimiglio e del
Rossi.
16

versamenti del Coccimiglio, dopo l’uccisione del Calvano, ai gruppi capeggiati da Lanzino-

Nel nostro ordinamento giuridico, però, le prove , di regola , devono essere valutate dal
giudicante, senza che possa attribuirsi alle stesse un predeterminato valore legale, e quindi
rientra perfettamente nelle regole del processo penale che il giudice, con adeguata
motivazione, possa ritenere attendibili le dichiarazioni di imputati e non quelle di testimoni.
I Giudici di merito hanno concluso che Antonio Coccimiglio aveva reso dichiarazioni reticenti
sulle persone che gli avevano imposto a titolo di protezione dei cantieri il versamento di
cospicue somme di denaro, rimarcando le reiterate contestazioni in udienza al teste delle

suoi cantieri; la sua disponibilità a parlare delle estorsioni subite, solo se gli autori del reato
erano deceduti, come Marcello Calvano, trincerandosi per contro dietro dinieghi ed una serie di
non ricorso, con riguardo ai soggetti ancora sottoposti a processo, nonostante alcuni di loro
(Dedato Vincenzo e Serpa Giuliano) gli avessero ricordato i rapporti che avevano avuto con lui.
Secondo i Giudici di merito, peraltro, una conferma implicita di quanto dichiarato dai
collaboratori di giustizia doveva rinvenirsi nell’ammissione fatta dal Coccimiglio nel corso
dell’esame dibattimentale di essere stato costretto ancora a pagare (la protezione) dopo la
morte di Calvano, a seconda di dove fossero in corso i lavori.
L’inattendibilità della deposizione di Rossi Giuseppe (che aveva anche negato di conoscere
Vincenzo Dedato) è stata ritenuta non solo perché il predetto imprenditore, di fronte alle
contestazioni di quanto risultava in atti, aveva mostrato evidenti difficoltà a rispondere, ma
anche perché le precise dichiarazioni del Dedato, ribadite anche di fronte al Rossi, risultavano
confermate, con riguardo ai rapporti intrattenuti dal collaboratore con il Rossi, dalle specifiche
dichiarazioni sul punto di Amodio Francesco e dal contenuto delle intercettazioni, laddove
risultava quanto l’associazione di Lanzino e Cicero doveva ricevere dal Rossi.
La difesa di Lanzino ha sostenuto nei motivi di ricorso che il predetto sarebbe stato condannato
per i delitti di estorsione solo per la posizione che rivestiva nell’ambito dell’associazione ed,
inoltre, che non vi sarebbero elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dal Dedato.
Anche da quanto esposto, sintetizzando le ragioni contenute nella sentenza impugnata per le
quali il Lanzino è stato condannato per i contestati delitti di estorsione, risulta in modo
evidente sia che le dichiarazioni di Dedato sono state ampiamente riscontrate, sia il
coinvolgimento del Lanzino nei predetti delitti, essendo stato direttamente chiamato in causa
dal Dedato e dagli altri indicati collaboratori di giustizia; ma anche sotto il profilo logico
sarebbe assai poco plausibile che l’attività principale per la quale i gruppi capeggiati da Lanzino
e Cicero si erano alleati (alleanza dei gruppi e finalità dell’associazione sostanzialmente non
contestate dai ricorrenti) fosse stata svolta ad opera di membri della stessa associazione
senza l’autorizzazione, il controllo e l’approvazione dei capi del sodalizio criminoso; comunque,
la tesi della estraneità di Lanzino e Cicero alle attività estorsive suindicate non è stata
suffragata nei motivi di ricorso dalla indicazione di specifici elementi di prova, se non generiche
contestazioni dell’ attendibilità dei collaboratori di giustizia o giudizi di fatto che non possono
essere verificati in sede di legittimità, quali l’asserita credibilità delle parti lese.
17

dichiarazioni precedentemente rese ai Carabinieri sui danneggiamenti e attentati in danno dei

La difesa del Cicero ha addotto, a sostegno della tesi dell’estraneità dell’imputato alle attività
estorsive, alcune frasi riferite da collaboratori (l’Amodio avrebbe dichiarato di non avere diretta
conoscenza della partecipazione del Cicero alla distribuzione dei proventi delle estorsioni,
mentre Serpa Ulisse avrebbe riferito della intenzione del Cicero di dedicarsi ad una lecita
attività imprenditoriale) che però, essendo elementi di fatto, non possono essere valutati da
questa Corte, dovendosi peraltro ricordare che singole frasi possono essere valutate solo nel
contesto del discorso e che in sede di legittimità non vengono di regola riesaminate le prove

Il fatto che, nell’accordo tra i gruppi capeggiati dal Lanzino e Cicero, a quest’ultimo fosse stata
assegnata la gestione delle estorsioni agli esercizi commerciali della città di Cosenza, non
esclude logicamente il coinvolgimento dello stesso Cicero in questioni riguardanti i rapporti con
altri gruppi mafiosi nella suddivisione dei proventi delle estorsioni, tanto più considerando che
nelle suddette questioni erano coinvolti anche soggetti (formalmente) appartenenti al gruppo
capeggiato da Cicero Domenico.
Logicamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante che in altro processo il Cicero fosse
stato assolto da estorsioni compiute nei confronti di imprenditori che avevano in appalto lavori
che si svolgevano sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria o sulla costa tirrenica, non essendo
stata indicata dalla difesa degli imputati alcuna connessione tra le predette estorsioni e quelle
oggetto del presente processo.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa anche dalla difesa del Cicero alla attendibilità
dei suddetti collaboratori di giustizia, con riguardo a quanto dagli stessi riferito in merito alle
estorsioni consumate in danno di Coccinniglio Antonio e di Rossi Giuseppe, e pertanto i ricorsi
di Cicero e Lanzino relativi ai delitti di cui ai capi E), F) e G) devono essere rigettati.
Il rigetto dei motivi di ricorso dedotti in favore del Cicero comporta la condanna del predetto al
pagamento delle spese processuali del presente giudizio.

Devono essere rigettate le questioni preliminari sollevate dalla difesa del Lanzino relative ai
contestati delitti di omicidio.
Con riguardo alla mancata audizione del collaboratore di giustizia Prezio Sergio, la Corte di
assise d’appello ha osservato che la questione era stata superata dal fatto che la difesa del
Lanzino aveva espressamente rinunciato a sentire il Prezio, a condizione che la Procura
generale avesse dato il consenso (che è stato prestato) all’acquisizione delle dichiarazioni rese
dal predetto.
Nei motivi di ricorso la difesa si è però lamentata della mancata valutazione, da parte della
Corte di merito, delle dichiarazioni del suddetto collaboratore , ma la doglianza non è fondata,
poiché la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha affermato di aver esaminato le
dichiarazioni in questione, ritenendole assolutamente irrilevanti nel loro contenuto, non avendo
il Prezio dimostrato reale conoscenza dei fatti ed essendosi limitato a riferire di generici
contatti avuti con la delinquenza locale.
18

assunte nel corso del processo.

Il ricorrente ha messo in evidenza che il Prezio avrebbe dichiarato di aver ricevuto da Serpa
Giuliano la proposta di partecipare all’omicidio di Calvano Marcello, ma questa circostanza non
ha alcuna incidenza sulla ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito e non appare
neppure idonea, per mancanza di riscontri, a mettere in discussione l’attendibilità dei fratelli
Serpa, come pretende la difesa del Lanzino.
Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione al suo fascicolo,
da parte del Pubblico Ministero, di interrogatori resi in altro procedimento da collaboratori di

non vi è prova che siano stati conosciuti dallo stesso.
Peraltro, gli interrogatori di Serpa Ulisse del 20.2.2008 e di Cristini Carmine del 22.9.2006 dei quali la difesa ha lamentato la mancata acquisizione da parte del P.M. – sono stati acquisiti
nel corso del giudizio di secondo grado, e la Corte di merito ha valutato le dichiarazioni rese
dai predetti collaboratori. Non può, inoltre, in sede di legittimità, denunciarsi la mancata
considerazione da parte del giudicante di una frase, estrapolata dal contesto, senza produrre
l’intero interrogatorio e senza dimostrare la decisività di quanto dichiarato dal collaboratore.
Non sussiste, infine, la denunciata violazione dell’art.521 cod. proc. pen., poiché al Lanzino, in
relazione all’omicidio di Marchio Vittorio, è stato contestato il ruolo di mandante (per aver
deliberato, insieme a Cicero, Dedato e Chiodo, l’uccisione del Marchio, materialmente eseguita
da altri) e l’imputato è stato condannato per avere svolto il suddetto ruolo. La partecipazione
all’esecuzione del delitto del Lanzino, nei termini riferiti da Colosso Angelo, non modifica affatto
il ruolo contestato all’imputato ed è una circostanza marginale, emersa nel corso del processo,
che la difesa ha avuto la possibilità di prendere in esame e contestare.

Sono infondati i motivi dedotti dalla difesa di Lanzino Ettore con i quali è stata criticata la
motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la responsabilità del
predetto imputato in relazione all’omicidio di Calvano Marcello.
La Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità del Lanzino per il predetto omicidio,
principalmente sulla base del preciso racconto di Dedato Vincenzo, il quale all’epoca del fatto
era inserito nel gruppo capeggiato dal Lanzino e collaborava strettamente con lo stesso.
Il Dedato ha ammesso di avere partecipato alla decisione di eliminare il Calvano, e nel
presente processo è stato condannato (anche) per il suddetto delitto.
Ha riferito il motivo per il quale era stato deciso dall’associazione capeggiata da Lanzino e
Cicero di uccidere il Calvano (questi voleva escludere la suddetta associazione ed altri gruppi
mafiosi dalle estorsioni che aveva in corso ed aveva stabilito una segreta alleanza con Marchio
Vittorio – appartenente al gruppo di Cicero – al fine di gestire in autonomia con il Marchio le
estorsioni).
Ha precisato quali fossero i partecipanti ad una riunione, tra i quali vi era anche il Lanzino,
tenutasi a casa di Marchio Vittorio pochi giorni prima dell’agguato, nel corso della quale si era

19

giustizia, il cui contenuto è stato ritenuto irrilevante dal Pubblico Ministero procedente, ovvero

cercato di convincere Calvano Marcello a recedere dalla sua posizione ed accettare di dividere
con gli altri gruppi i proventi delle estorsioni che stava gestendo in autonomia.
Ha indicato la riunione del suo gruppo (alla quale avevano partecipato, oltre al Lanzino ed allo
stesso Dedato, anche Chirillo Carmelo e Gatto Mario) nella quale, dopo il fallimento delle
iniziative prese da Cicero Domenico, era stata decisa la composizione del commando incaricato
di uccidere il Calvano e le modalità dell’azione.
Ha precisato quali fossero i soggetti che avevano eseguito il delitto (Gatto Mario, Presta

dell’omicidio dal Pellicanò ed il giorno dopo dal Gatto), modalità che sono risultate confermate
dai rilievi eseguiti dalla Polizia giudiziaria.
La chiamata in correità del Dedato nei confronti del Lanzino, precisa e dettagliata, è stata
ritenuta dai Giudici di merito riscontrata, innanzi tutto, dal fatto che era stato confermato (da
tutte le già indicate risultanze) il movente legato alla gestione delle estorsioni per il quale era
stato ucciso il Calvano, ed era del tutto logico e verosimile, se non proprio necessario, che il
capo del gruppo mafioso interessato ad eliminare il predetto avesse partecipato alla fase
deliberativa dell’omicidio.
Le dichiarazioni del Dedato, con riguardo allo specifico ruolo del Lanzino, erano inoltre risultate
riscontrate dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, e in particolare da quelle rese da
Cristini Carmine e da Serpa Giuliano (il primo aveva appreso da Calvano Romeo, che gestiva
insieme al cugino Marcello le estorsioni, le ragioni per le quali il gruppo di Lanzino e Cicero
aveva deciso l’eliminazione di Marcello Calvano; Serpa Giuliano aveva riferito della riunione
svoltasi a casa di Marchio Vittorio, tenuta per fare mutare atteggiamento a Calvano Marcello,
ed alla quale aveva partecipato anche il Lanzino).
Nei motivi di ricorso non sono state indicate emergenze probatorie in contrasto con l’impianto
accusatorio, basato sul fatto che il Lanzino (insieme al Cicero) era a capo di una associazione
mafiosa che aveva preteso di assumere una posizione dominante e di controllo sulle estorsioni
eseguite nella zona di Cosenza, nonché sul fatto che causa dell’omicidio del Calvano era stato
il contrasto (per i motivi suddetti) del predetto con l’associazione capeggiata da Lanzino e da
Cicero.
Si è invece denunciata come scorretta la metodologia probatoria, innanzi tutto, poiché i Giudici
di merito avrebbero dato pieno credito alle accuse del Dedato, nonostante le stesse
risultassero smentite da altre risultanze, ovvero non sarebbero state adeguatamente
verificate; inoltre, secondo il ricorrente, queste accuse sarebbero rimaste prive di validi
riscontri.
Rileva però questa Corte che le suddette critiche sono prive di fondamento, sia perché le
indicate smentite rivenienti da altre emergenze processuali sono risultate insussistenti o
concernono elementi di fatto non verificabili in sede di legittimità, e comunque non riguardano
i punti essenziali delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore; sia perché le accuse mosse

20

Francesco e Pellicanò Raffaele) e le modalità di commissione dello stesso (apprese la sera

dal Dedato al Lanzino risultano adeguatamente riscontrate nella motivazione della sentenza
impugnata.
La difesa del Lanzino ha sostenuto che il racconto del Dedato, nella parte in cui aveva
sostenuto che autori materiali dell’omicidio Calvano erano stati il Presta ed il Gatto, sarebbe
smentito dal fatto che nella Fiat Regata utilizzata per commettere il delitto non sarebbero state
rinvenute impronte o tracce biologiche riferibili ai suddetti Presta e Gatto, la cui posizione,
inoltre, era stata archiviata in data 9.11.2010 dal giudice per le indagini preliminari in relazione

Con riguardo alle suddette deduzioni della difesa, si deve osservare che la mancanza di
impronte o di tracce biologiche riferibili al Presta ed al Gatto sull’auto e sull’arma utilizzate per
commettere il delitto de quo non può essere considerata una smentita alle accuse del Dedato,
poiché è massima di comune esperienza che gli esecutori di delitti, soprattutto se utilizzano
ben noti accorgimenti come quello di calzare guanti, possono non lasciare impronte o tracce
biologiche sui mezzi utilizzati per commettere il delitto.
Neppure l’archiviazione della posizione del Presta e del Gatto può essere considerata
dimostrativa dell’assunto della difesa del ricorrente, poiché non è stato specificato se
l’archiviazione sia stata decisa prima o dopo le accuse rivolte ai predetti dal Dedato, e
soprattutto non si è fatto neppure cenno ad una decisione del giudice per le indagini
preliminari motivata dalla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto
collaboratore di giustizia.
Anche le pretese circostanze, indicate nei motivi di ricorso, che smentirebbero le dichiarazioni
del Dedato, oltre a riguardare solo particolari marginali del narrato del predetto collaboratore,
non possono essere prese in considerazione in questa sede, concernendo elementi di fatto
(quali la sottoposizione in una certa epoca di soggetti alla detenzione in carcere o agli arresti
domiciliari, ovvero le vicende dell’autovettura Y10 fornita ai Paolani per commettere l’omicidio
Calvano) che non possono essere verificati in sede di legittimità, e neppure risulta che le
suddette circostanze siano state oggetto di uno specifico motivo d’appello.
Peraltro si deve anche rilevare che nei motivi di ricorso la non corrispondenza dello stato di
detenzione o di sottoposizione agli arresti domiciliari di alcuni soggetti, al fine di dimostrare la
falsità o l’inattendibilità delle dichiarazioni del Dedato, è stata affermata senza indicare in
modo preciso i periodi di detenzione o di arresti domiciliari dei soggetti in questione, e talvolta,
come nel caso di Calvano Romeo, si è affermato contraddittoriamente che il predetto,
sostanzialmente nella stessa epoca, non era detenuto (per contraddire il Dedato, il quale aveva
affermato di avere avuto rapporti solo con Calvano Marcello, in quanto Calvano Romeo era
detenuto) o era detenuto (per mettere in discussione l’attendibilità delle notizie riferite da
Cristini Carmine, il quale aveva dichiarato di avere appreso le ragioni per le quali era stato
ucciso Calvano Marcello da Calvano Romeo).

21

al suddetto omicidio.

È priva di fondamento anche la tesi del ricorrente secondo la quale la chiamata in correità del
Dedato nei confronti del Lanzino, con riguardo all’omicidio Calvano, sarebbe rimasta priva di
validi riscontri.
Come si è già esposto, il principale riscontro è costituito dal complesso degli elementi
probatori, menzionati nella sentenza impugnata, dai quali sono emersi con chiarezza la
posizione del Lanzino nell’ambito dell’associazione mafiosa costituita insieme al Cicero; le
attività nel campo delle estorsioni alle quali era dedita detta associazione; i contrasti del

piena autonomia; la situazione verificatasi dopo l’uccisione del Calvano (il cui posto, nella
gestione delle estorsioni in questione, era stato preso proprio dal Lanzino in accordo con altri).
Ma oltre al suddetto quadro generale, confermano l’accusa del Dedato nei confronti del
Lanzino, con riguardo all’omicidio Calvano, anche le riportate dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Cristini Carmine, il quale ha riferito di avere appreso da Calvano Romeo, al quale era
strettamente legato, le ragioni per le quali il gruppo di Lanzino e Cicero era responsabile
dell’uccisione del suo congiunto Marcello; e Calvano Romeo, essendo pienamente coinvolto
nelle attività estorsive compiute dal cugino Marcello, era certamente nelle condizioni per
conoscere i contrasti e i rapporti avuti da quest’ultimo con l’associazione diretta dal Lanzino e
dal Cicero.
Ai fine del giudizio sull’attendibilità del Cristini, non rileva né il fatto che al predetto
collaboratore nel 2007 sarebbe stato revocato il programma di protezione, non essendo stata
neppure precisata la connessione di questa revoca con i fatti di cui al presente processo, né il
fatto che in precedenti interrogatori il Cristini non avrebbe menzionato il Lanzino come
mandante dell’omicidio Calvano, non essendo noto l’oggetto di questi interrogatori.
Neppure rileva, ai fini del giudizio sull’attendibilità del predetto collaboratore, il fatto che non
sia stato accertata la fonte dalla quale Calvano Romeo ha appreso le notizie riferite dal Cristini.
Quest’ultimo, infatti, ha indicato in Calvano Romeo la fonte delle notizie apprese sugli autori
dell’omicidio de quo, ed il fatto che il predetto Calvano, imputato in procedimento connesso,
abbia scelto di non collaborare con la giustizia non intacca la credibilità del Cristini, dovendosi
peraltro osservare, per le ragioni già esposte, che Calvano Romeo, tenuto conto del descritto
contesto nel quale era inserito, era certamente in grado di conoscere i forti contrasti esistenti
tra suo cugino Marcello e l’associazione capeggiata da Lanzino e Cicero.
Conferma, infine, l’accusa di Dedato nei confronti del Lanzino quanto dichiarato da Serpa
Giuliano circa la riunione a casa di Marchio Vittorio, una settimana prima dell’omicidio del
Calvano, nella quale vari esponenti di gruppi mafiosi che operavano nel cosentino (tra i quali
Lanzino e Cicero) avevano contestato il modo con il quale il Calvano stava gestendo alcune
estorsioni da lui eseguite in detta zona.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, i fratelli Serpa non hanno
omesso di indicare la fonte delle notizie riferite in merito all’omicidio Calvano. In particolare,
Giuliano Serpa ha dichiarato di avere appreso quanto era avvenuto nella suddetta riunione
22

Lanzino con Marcello Calvano in materia di estorsioni che quest’ultimo pretendeva di gestire in

svoltasi a casa di Marchio Vittorio dal fratello Ulisse, e questi ha dichiarato di essere stato
informato di quanto era avvenuto in detta riunione da Calvano Marcello, che egli aveva
incontrato a casa di Gravina Giancarlo (cfr. le dichiarazioni dei fratelli Serpa riportate nella
sentenza di primo grado nelle pagg.204-219).
Per analoghe ragioni, sono infondati anche i motivi di ricorso con i quali è stata contestata la
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la responsabilità di
Lanzino Ettore in relazione all’omicidio di Marchio Vittorio.

collegato alle attività estorsive dell’associazione capeggiata da Lanzino e Cicero e motivato dal
fatto che il Marchio, pur appartenendo al gruppo di Cicero, stava eseguendo estorsioni per suo
conto, insieme al cognato Perri Sergio (come era stato accertato dalla suddetta associazione
quando Dedato Vincenzo aveva avvicinato Rossi Giuseppe per imporgli la protezione); inoltre,
il Marchio era sospettato di aver stipulato accordi segreti, riguardanti la gestione delle
estorsioni, con Calvano Marcello e di avere intenzione di costituire un nuovo gruppo,
associandosi ad Abbruzzese Francesco ed ai c.d. zingari di Cassano Jonio.
Le vicende che avevano portato all’uccisione del Marchio, secondo quanto risulta
dall’impugnata sentenza e da quella di primo grado, sono state dettagliatamente descritte dal
collaboratore di giustizia Dedato Vincenzo, il quale ha confessato di aver partecipato – insieme
al Lanzino ed al Cicero – alla decisione di eliminare il predetto Marchio (ed anche per questo
delitto il Dedato è stato condannato nel presente processo); ha inoltre descritto i preparativi
compiuti per commettere l’omicidio; i componenti del commando che avevano eseguito il
delitto (Presta Francesco, Gatto Mario e Chirillo Carmelo, nonché Perri Giuseppe il quale aveva
aspettato gli altri tre per il cambio dell’auto, dopo la commissione dell’omicidio).
Che il Marchio fosse stato ucciso perché, pur facendo parte del gruppo del Cicero, stava
compiendo estorsioni in proprio, senza versare i proventi nella bacinella dell’associazione
capeggiata da Lanzino e Cicero, è stato confermato – secondo la sentenza impugnata – dal
collaboratore di giustizia De Napoli Oreste, ma dalla sentenza di primo grado si evince che
anche altri collaboratori (Bavilacqua Francesco, Cristini Carmine e Colosso Angelo) avevano

Anche questo omicidio – nella ricostruzione della Corte di assise d’appello – è strettamente

indicato la stessa causale dell’omicidio de quo.
Uno specifico riscontro alla chiamata in correità del Dedato nei confronti del Lanzino, in
relazione all’omicidio di cui trattasi, è stato individuato dai Giudici di merito nelle dichiarazioni,
ritenute pienamente attendibili, di Colosso Angelo, il quale aveva riferito di aver partecipato, su
incarico di Lanzino, ad alcune azioni con Marsico Gianluca e Presta Francesco (altri componenti
del gruppo Pino-Sena all’epoca capeggiato dal Lanzino) finalizzate all’uccisione del Marchio,
senza però che il suddetto commando fosse riuscito ad adempiere al mandato, in quanto non
erano riusciti ad intercettare il Marchio.
Nella sentenza di primo grado, inoltre, è stata indicata una significativa conferma delle
suddette dichiarazioni del Colosso nelle propalazioni del collaboratore di giustizia Amodio
Francesco, il quale aveva ammesso (pur dichiarandosi inconsapevole del progetto omicidiario) m
23

di essere stato incaricato dal Marsico di controllare la presenza di Marchio Vittorio nell’aula
bunker dove si stava celebrando un processo anche nei confronti del Marchio (cfr. sentenza di
primo grado pagg.180 e 181).
La responsabilità del Lanzino per l’omicidio di Marchio Vittorio è stata basata, quindi, su un
consistente compendio probatorio, logicamente dimostrativo del coinvolgimento dell’imputato
nella decisione di eliminare un soggetto che non solo stava intralciando le mire
espansionistiche dell’associazione capeggiata da Lanzino e Cicero nel controllo delle estorsioni,
ma aveva anche infranto i doveri che avrebbe dovuto rispettare come componente della stessa

Nei motivi di ricorso dedotti dalla difesa di Lanzino in relazione all’omicidio di cui trattasi non
sono stati contestati, così come nel caso dell’omicidio Calvano, in modo specifico i punti
essenziali sui quali si è basata la sentenza impugnata per affermare la responsabilità del
Lanzino per l’omicidio di Marchio Vittorio, riguardanti lo stesso contesto dell’omicidio Calvano,
ma, oltre a denunciare l’inattendibilità del Dedato (che avrebbe modificato la sua versione nel
corso dei diversi interrogatori) con un richiamo generico ai contenuti dei motivi d’appello ai
quali la Corte di secondo grado non avrebbe dato risposta, sono state messe in evidenza
asserite carenze istruttorie, lamentando le mancate verifiche su una estorsione che – come
aveva riferito il Dedato – avrebbe commesso il Marchio, tramite il cognato Perri Sergio, in
occasione di lavori di costruzione presso la stazione dei pullman di Cosenza, e sulle presunte
manovre del Marchio per costituire un nuovo gruppo, oltre che con il Calvano, anche con
Abbruzzese Francesco e i c.d. zingari di Cassano Jonio.
Quanto alle modifiche apportate dal Dedato alla sua versione dei fatti nel corso dei diversi
interrogatori, il motivo di ricorso è generico, poiché non è stato indicato alcun mutamento su
punti essenziali del narrato del collaboratore, e neppure è stato precisato se gli asseriti
mutamenti si sono verificati rispetto ad interrogatori resi successivamente alla manifestata
volontà del Dedato di collaborare pienamente con la giustizia.
Con nuovi motivi di ricorso a favore del Lanzino, si è sostenuto che il Dedato sarebbe stato
smentito nell’ulteriore accusa rivolta al Lanzino di essere stato anche il mandante dell’omicidio
di Sergio Perri, ma le circostanze addotte a sostegno della presunta smentita dell’ulteriore
accusa nei confronti del Lanzino sono costituite da elementi di fatto che non possono essere
verificati in sede di legittimità e che neppure risulta che siano stati accertati con sentenza
divenuta irrevocabile.
Quanto alle mancate verifiche sulla predetta estorsione in occasione dei lavori in una stazione
dei pullman a Cosenza e sulle presunte manovre del Marchio per costituire un nuovo gruppo, il
ricorrente non ha precisato quali indagini si sarebbero potute utilmente esperire, e soprattutto
non ha indicato quali prove in proposito avrebbe richiesto – respinte dai giudici di merito – in
sede di ammissione prove o nel corso del dibattimento, ovvero in sede di richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Peraltro, la circostanza che il Marchio,
insieme al cognato Sergio Perri (ucciso il 16.11.2000), stesse praticando estorsioni senza
24

associazione.

versare alcunché nella bacinella dell’associazione, è una circostanza riferita non solo da Dedato
Vincenzo, ma anche da altri collaboratori di giustizia come causa dell’omicidio dello stesso
Marchio.
Che il Lanzino abbia deciso (insieme ad altri esponenti dell’associazione) l’uccisione di Marchio
Vittorio non risulta soltanto da quanto dichiarato dal Dedato (e confermato, quanto al
movente, dagli altri indicati collaboratori di giustizia), ma anche dalle dichiarazioni di Colosso
Angelo, il quale ha riferito di aver avuto proprio dal Lanzino l’incarico di collaborare con il

riusciti a sorprendere il Marchio in un momento adatto per eseguire l’omicidio.
Le critiche della difesa del Lanzino al giudizio sull’attendibilità del Colosso espresso dai giudici
di merito si basano su apprezzamenti di fatto che non possono essere né verificati né
considerati in sede di legittimità, essendo le valutazioni di fatto rimesse esclusivamente ai
giudici di merito, e censurabili in questa sede solo se il giudizio è contrario alle più elementari
regole della logica ed alle massime di esperienza comunemente accettate.
Assume la difesa che il Lanzino non avrebbe dato un incarico così delicato al Colosso, in quanto
lo conosceva solo da poco tempo, e che non era credibile che soggetti incaricati di uccidere il
Marchio non fossero riusciti a sorprenderlo, poiché i movimenti dello stesso, all’epoca agli
arresti domiciliari, sarebbero stati facilmente prevedibili. Del tutto legittimamente, però, la
Corte di merito ha ritenuto che le affermazioni del Colosso fossero invece plausibili e credibili,
non incorrendo in alcuna palese illogicità e basando il giudizio su un diverso apprezzamento
della prova, tenendo conto del contesto e del complesso delle prove assunte.
Il ricorrente ha anche sostenuto che le dichiarazioni del predetto collaboratore di giustizia non
sarebbero autonome poiché, essendo stato il Colosso inizialmente indagato per l’omicidio de
quo e scarcerato dal Tribunale del riesame, era venuto a conoscenza del contenuto degli atti di
indagine. Non si specifica però, nei motivi di ricorso, da quali atti il Colosso avrebbe potuto
apprendere quanto ha riferito, in particolare in merito ai tentativi (compiuti con il Marsico ed il
Presta) di sorprendere il Marchio per ucciderlo, né il ricorrente ha contestato che anche
Amodio Francesco (appartenente allo stesso gruppo a cui appartenevano Colosso, Marsico e
Presta) in dibattimento ha ammesso di aver partecipato (su incarico del Marsico) ai preparativi
per commettere il delitto de quo.
Pertanto, devono essere rigettati i motivi di ricorso in favore del Lanzino anche in relazione
all’omicidio di Marchio Vittorio.
Il Giudice di primo grado ha negato le attenuanti generiche al Lanzino in ragione della sua
personalità, desunta dalla gravità dei fatti commessi e dalla molteplicità dei delitti a lui ascritti,
nonché dalla posizione di vertice che ricopriva nell’ambito della suddetta associazione mafiosa.
La Corte di secondo grado ha confermato il suddetto giudizio, come si desume dalla descrizione
della personalità del Lanzino data nella motivazione della sentenza e dal criterio utilizzato nei
confronti di acero Domenico per negargli le attenuanti generiche, nonostante l’assoluzione dai

25

Marsico ed il Presta per commettere il suddetto delitto, non realizzato solo perché non erano

delitti di omicidio a lui ascritti, dando specifico rilievo alla posizione di vertice che il predetto
aveva ricoperto (come il Lanzino) nella suddetta associazione
Devono essere pertanto respinti anche i motivi con i quali la difesa del Lanzino ha chiesto
l’annullamento della sentenza per la mancata concessione delle attenuanti generiche, non
essendo stato, peraltro, indicato nel ricorso alcun motivo per il quale l’imputato avrebbe
meritato dette attenuanti.
Al rigetto di tutti i motivi di ricorso consegue per legge la condanna del Lanzino al pagamento

Deve, invece, essere accolto il ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica di
Catanzaro, che ha denunciato come errata in diritto e carente la motivazione con la quale la
sentenza impugnata, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto Cicero Domenico dai
delitti di omicidio in danno di Calvano Marcello e di Marchio Domenico.
La Corte di assise d’appello ha riconosciuto che il Cicero aveva deciso insieme al Lanzino (ed
altri esponenti dei due gruppi alleati, tra i quali il Dedato) prima l’uccisione del Calvano e
successivamente quella del Marchio, al fine di tutelare gli interessi dell’associazione mafiosa
capeggiata dai suddetti imputati e per le specifiche ragioni già indicate esaminando la
posizione del Lanzino.
Ha anche riconosciuto che il Cicero aveva assunto iniziative per compiere i suddetti omicidi,
iniziative che però, per diversi motivi (ma non perché il predetto avesse mutato parere
sull’opportunità di compiere gli omicidi in questione), non avevano consentito di raggiungere lo
scopo di uccidere Calvano e Marchio.
Secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, nei preparativi di entrambi gli omicidi,
condotti nella fase iniziale dal Cicero, ad un certo punto era intervenuto il Lanzino dicendo allo
stesso che anche lui con il suo gruppo avrebbe cercato di eseguire il programmato omicidio; e
vi era riuscito organizzando l’impresa con i suoi uomini, senza la partecipazione del Cicero, il
quale neppure era stato messo al corrente dei preparativi posti in essere dal gruppo del
Lanzino per realizzare i due omicidi.
Secondo la Corte di secondo grado, quindi, il Cicero non aveva dato alcun contributo alla
realizzazione degli omicidi del Calvano e del Marchio, entrambi organizzati ed eseguiti
autonomamente da uomini appartenenti al gruppo del Lanzino.
A questa conclusione la ricorrente Procura generale ha obiettato che la Corte di assise
d’appello non aveva tenuto conto, assolvendo Cicero Domenico dai predetti delitti di omicidio,
che lo stesso non solo aveva partecipato alla decisione di uccidere il Calvano ed il Marchio, ma
aveva mantenuta ferma la disponibilità a contribuire alla realizzazione dei suddetti omicidi,
dell’esecuzione dei quali, tra l’altro, avrebbero tratto vantaggio sia lui che il suo gruppo, poiché
l’eliminazione dei predetti Calvano e Marchio era stata decisa al fine di consentire ai due gruppi
alleati di spartirsi anche i proventi delle estorsioni che Calvano e Marchio stavano gestendo in
proprio.
26

delle spese processuali del presente giudizio.

Ha inoltre affermato che le dichiarazioni del Dedato riguardanti il Cicero, che non lo
scagionavano affatto dagli omicidi in questione, avevano trovato specifiche conferme nelle
indicate dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.
La motivazione della sentenza impugnata, in effetti, è carente, poiché per escludere la
responsabilità di Cicero Domenico in ordine ai contestati omicidi, che pacificamente, secondo la
sentenza impugnata, il predetto aveva deciso insieme al Lanzino nell’interesse dell’associazione
da loro capeggiata, non bastava accertare che i delitti fossero stati materialmente organizzati

ininfluenza nella commissione degli omicidi in questione, e della partecipazione del Cicero alla
loro deliberazione, e della mantenuta volontà dello stesso di contribuire alla esecuzione dei
delitti, mettendo se stesso ed i suoi uomini a disposizione per l’esecuzione dei suddetti omicidi.
La sentenza di secondo grado, inoltre, solo genericamente e senza i necessari approfondimenti
ha ritenuto che dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia non emergevano accuse
nei confronti del Cicero in ordine agli omicidi di Calvano e Marchio.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, si ha concorso nel reato ogni qualvolta il
comportamento del partecipe contribuisca alla realizzazione del fatto criminoso a livello
ideativo o esecutivo, materiale o morale, essendo sufficiente anche un contributo nella
determinazione del reato o nel rafforzamento del proposito criminoso, se tali contributi
favoriscono la commissione del reato.
È stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della configurabilità del
concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando
abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’ evento lesivo, ma anche quando
assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di
agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o
difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in
un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione
del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli
altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne
l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del
rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (V.

Sez. 6,

sentenza n.36818 del 22.5.2012, Rv. 253347).
Nel caso in esame, non avendo i Giudici di merito preso in considerazione che il Cicero,
partecipando alla deliberazione con la quale era stata decisa l’eliminazione sia del Calvano che
del Marchio e mantenendo la propria disponibilità e quella del suo gruppo a partecipare
all’esecuzione dei suddetti delitti, poteva aver dato un contributo alla commissione degli
omicidi in questione, sia nella fase deliberativa sia nella fase esecutiva dei delitti, rafforzando il
proposito di coloro che hanno deliberato l’uccisione dei predetti e poi hanno materialmente
agito, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti di Cicero Domenico, in
relazione ai delitti di cui ai capi A), B), C) e D), con rinvio ad altra sezione della Corte di assise
27

ed eseguiti da uomini appartenenti al gruppo di Lanzino, ma bisognava dimostrare l’assoluta

d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio, che dovrà tenere conto dei sopra enunciati principi
di diritto in materia di concorso di persone nel reato e verificare se, per le ragioni suddette, il
Cicero ha contribuito alla realizzazione degli omicidi del Calvano e del Marchio, nonché se le
dichiarazioni del Dedato, con riguardo al ruolo del Cicero, siano adeguatamente riscontrate,
tenendo conto anche della comunanza dei riscontri con la posizione di Lanzino Ettore.

È infondato il ricorso con il quale la difesa di Dedato Vincenzo si è lamentata dell’entità della

Il giudice di primo grado aveva inflitto per uno dei due omicidi, tenuto conto delle concesse
attenuanti, la pena base di anni 10 di reclusione, aumentata di due anni di reclusione a titolo di
continuazione per l’altro omicidio.
La Corte di assise d’appello ha ritenuto che la pena base potesse ulteriormente ridursi ad anni
8 di reclusione, tenendo fermo l’aumento di due anni a titolo di continuazione per il secondo
omicidio.
Risulta generico il motivo di ricorso con il quale la difesa ha ritenuto che la pena per i due
omicidi potesse essere ulteriormente diminuita.
Deve, invece, essere accolto il motivo di ricorso, con riguardo ai delitti di cui ai capi B), D), F)
e G), presentato in favore di Dedato Vincenzo, in quanto i suddetti delitti – applicando le
normativa sulla prescrizione previgente all’entrata in vigore della legge 251/2005 – devono
essere dichiarati estinti per prescrizione.
i termini di prescrizione introdotti dalla suddetta legge, meno favorevoli nel caso in esame di
quelli previgenti, non potevano applicarsi ai suddetti delitti poiché alla data di entrata in vigore
(8 dicembre 2005) della menzionata legge modificativa della normativa sulla prescrizione non
era stata ancora pronunciata nel presente processo la sentenza di primo grado (emessa in data
19.4.2012).
Quindi, per i delitti relativi alle armi comuni da sparo (capi B e D), con la prevalenza delle
attenuanti sulle aggravanti, la prescrizione massima è maturata in anni 7 e mesi 6 (nel 2007
per i delitto di cui ai capi B e D), essendo la pena inferiore a cinque anni di reclusione (anni 10,
ridotta di un terzo per la diminuente prevista per le armi comuni da sparo, di un ulteriore terzo
per l’attenuante speciale della collaborazione e di un giorno per le attenuanti generiche).
Per i delitti di detenzione e porto di un ordigno esplosivo (capo F), con la prevalenza delle
attenuanti sulle aggravanti, la prescrizione è maturata in anni 15 (segnatamente il
24.12.2014), essendo la pena non inferiore ad anni 5 di reclusione (anni 10 ridotta di un terzo
per l’attenuante speciale della collaborazione e di un giorno per le attenuanti generiche).
Per il delitto di estorsione di cui al capo G) vale il calcolo per il delitto di cui al capo F), ed
essendo stato commesso il delitto negli anni 1998-2000, la prescrizione è maturata in anni 15,
e quindi prima della data di pronuncia della presente sentenza (non essendo stato precisato il
giorno dell’anno 2000 nel quale si è consumata l’estorsione).

28

pena inflitta al predetto per i due omicidi.


%

Non risulta invece prescritto il delitto di estorsione di cui al capo E (essendo stato consumato
fino al 2006) per il quale il ricorrente non contesta la responsabilità dell’imputato, e quindi la
sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise
d’appello di Catanzaro per la determinazione dell’aumento di pena, in relazione al delitto di
estorsione di cui al capo E).

Manifestamente infondati o generici sono i motivi di ricorso presentati dalla difesa di Serpa

capo E), e la difesa si è lamentata per il fatto che non sarebbe stata applicata la massima
riduzione per la speciale attenuante della collaborazione, il cui riconoscimento comporta una
riduzione da un terzo alla metà della pena.
I giudici di merito, dopo essere partiti per calcolare la pena per il suddetto delitto di estorsione
dal minimo edittale ed avere applicato le attenuanti generiche nella massima estensione,
hanno ritenuto di non poter concedere la massima riduzione prevista per la collaborazione,
tenendo conto del coinvolgimento in altri delitti.
Il ragionamento seguito dalla Corte di merito è giuridicamente corretto, poiché né dalla lettera
della norma né dal sistema si evince che la scelta del quantum di riduzione, in casa di
applicazione dell’attenuante de qua, si deve basare esclusivamente sull’importanza della
collaborazione.
In favore di Serpa Ulisse il difensore ha dedotto una carenza di motivazione per il mancato
riconoscimento della continuazione con altri reati già giudicati con altre sentenze passate in
giudicato, ma la decisione della Corte di merito è congruamente motivata (distanza temporale
tra i reati, diverse modalità di commissione e diversità dei luoghi di commissione dei delitti) ed
è stata contestata dalla difesa solo con motivi generici.
Pertanto i ricorsi di Serpa Giuliano e Serpa Ulisse devono essere dichiarati inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna dei suddetti
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – ciascuno al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina nella
misura congrua ed equa indicata nel dispositivo.

Cicero Domenico, Lanzino Ettore, Serpa Giuliano e Serpa Ulisse devono, infine, essere
condannati a rifondere in solido alla parte civile costituita le spese sostenute nel presente
giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cicero Domenico limitatamente ai capi A), B) e
i
D).
Rigetta il ricorso del Cicero che condanna al pagamento delle spese processuali.

29

Giuliano e Serpa Ulisse. I predetti sono stati condannati solo in relazione all’estorsione di cui al

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Dedato Vincenzo, senza rinvio limitatamente ai
capi B), D), F), G) perché i reati sono estinti per prescrizione e con rinvio limitatamente al capo
E) ed alla determinazione della pena.
Rinvia per nuovo giudizio sui punti di cui sopra ad altra sezione della Corte di assise d’appello
di Catanzaro.
Rigetta il ricorso di Lanzino Ettore che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Serpa Giuliano e Serpa Ulisse che condanna al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa

Condanna altresì gli imputati Cicero, Lanzino, Serpa Giuliano e Serpa Ulisse alla rifusione in
solido delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Provincia di Cosenza che
liquida in complessive euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 22 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA