Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36280 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36280 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VEDDA MICHELE N. IL 07/04/1983
avverso l’ordinanza n. 5311/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/06/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 28.2.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, rigettava l’istanza
formulata da VEDDA Michele di misure alternative alla detenzione, essendo il medesimo;h
espiazione di residuo pena con scadenza il 30.1.2014, per il reati di furto e violazione dpr
309/90, sul presupposto della mancanza di una seria volontà in capo all’istante di adeguare i
propri comportamenti agli schemi del vivere civile, risultando colpito da ordinanza di custodia
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’interessato
deducendo violazione dell’art. 662 cod. proc.pen., e per mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione.
Nelle more della discussione, l’interessato ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia
al ricorso.
Deve quindi essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 lett. d)
cod.proc.pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa
delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12.6.2013.
cautelare medio tempore.