Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3628 del 07/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3628 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1.Andolfi Ciro n. il 2.12.1976
2.Cuccaro Raffaele n. il 26.3.1971
avverso l’ORDINANZA del Tribunale della Libertà di Napoli
del 17.5.2013
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Vittorio Scardaccione, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 07/01/2014

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Andolfi Ciro e Cuccaro Raffaele avverso l’ ordinanza del
Tribunale della Libertà di Napoli del 17.5.2013, che sull’appello cautelare degli stessi
ricorrenti confermò il provvedimento con cui il gip dello stesso tribunale aveva rigettato
l’istanza di revoca dell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in
carcere emessa nei confronti di entrambi per il reato di estorsione aggravata ai danni
di Vaccaro Vincenzo;
Ritenuto che i ricorrenti si limitano alla generica e non documentata affermazione che la
persona offesa rivestirebbe in relazione ai fatti la qualità di imputato di reato connesso,
con la conseguenza che le sue dichiarazioni sarebbero sottoposte al criterio di verifica di
cui all’art. 192 co 3 c.p.p.; mentre nella specie difetterebbero qualunque riscontro
dell’accusa, non potendo ritenersi sufficiente l’appartenenza degli indagati al clan
mafioso interessato dalla vicenda estorsiva o il loro status libertatis;
ritenuto che alla stregua delle censure articolate in ricorso, i ricorrenti, in contrasto con
il giudicato cautelare già formatosi, rimettono in sostanza in larga parte in discussione
il provvedimento restrittivo nel suo momento genetico, mentre l’unico elemento di
novità rappresentato al giudice dell’appello cautelare, cioè la situazione di latitanza
dell’Andolfi al momento del fatto, è stato del tutto logicamente svalutato dal tribunale,
come dato non incompatibile con una sufficiente libertà di movimento sul territorio dello
stesso ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 1000,00,
commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della
causa di inammissibilità; ritenuto che la cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti
di cui all’art. 94 disp. Att. C.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro
1000,00; si provveda a norma dell’art. 94 disp. Att. C.p.p.
Così decis in Roma, nella camera di consiglio, il 7.1.2014.
Il consiaMrè r4latore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA