Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36278 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36278 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAHDAD AZIZ N. IL 21/04/1983
avverso l’ordinanza n. 336/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 12/06/2013
Premesso che il Tribunale di Brescia, in veste di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza in data 18.6.2012, ha respinto l’istanza con la quale FAHDAD AZIZ ha
chiesto l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati di spaccio di
sostanze stupefacenti di cui alle sentenze, passate in giudicato, del Tribunale di
Brescia in data 1.4.2004 e 6.10.2008;
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art.
671 c.p.p., considerando che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso
temporale tra i reati (un anno), della mancata indicazione da parte dell’istante
di elementi dai quali desumere l’unicità del disegno criminoso e dall’assenza di
documentazione attestante un asserito stato di tossicodipendenza all’epoca dei
fatti;
Considerato che con il ricorso sono stati dedotti sostanzialmente motivi di fatto,
non apprezzabili in questa sede di legittimità, senza rivolgere alcuna critica alle
motivazioni dell’ordinanza impugnata;
Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi non consentiti dalla legge
in sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato
il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2013
tra i fatti-reato giudicati con le suddette sentenze, in considerazione del lasso