Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36277 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36277 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERRELLA MARIO N. IL 03/09/1961
avverso l’ordinanza n. 4475/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 07/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 12/06/2013

Premesso che con ordinanza in data 7.8.2012 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha disposto la revoca della detenzione domiciliare applicata a PERRELLA
MARIO con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 7.7.2009;

Rilevato che il difensore ha presentato ricorso nei confronti del suddetto
provvedimento, sostenendo che non vi era prova che il Perrella avesse
compiuto atti contrari alla legge in quanto gli elementi raccolti a carico del

Considerato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato la revoca della
detenzione domiciliare con una serie di comportamenti dai quali ha tratto la
conclusione, non manifestamente illogica, che il Perrella abbia profittato della
misura alternativa per spacciare sostanze stupefacenti;

Considerato che non si è verificata la supposta decadenza del provvedimento
provvisorio del Magistrato di sorveglianza, avendo il Tribunale di sorveglianza
provveduto in data 7.8.2012;

Considerato che il ricorso, in quanto basato su questioni di fatto non proponibili
in sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato
il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

predetto erano quanto meno equivoci;

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