Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36275 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36275 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIPITONE MARTINO N. IL 13/12/1949
avverso l’ordinanza n. 385/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
fette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/07/2015

Ritenuto in fatto
1.Martino Pipitone impugna l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di

indagini preliminare, limitatamente al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e alla
contestata aggravante dell’art. 7 legge n. 353 del 1991 per il delitto di intestazione fittizia
dell’impresa ‘ITrinachia” a Vita Maria Accardi, applicando solo per tale reato la custodia
domiciliare, per la ritenuta sussistenza dei gravi indizi e ed esigenze cautelari.
2. Il difensore di Pipitone deduce la nullità dell’ ordinanza per mancanza di indizi, quanto
alla intestazione fittizia alla sussistenza dell’aggravate del citato art. 7, rilevando che il Tribunale
di Palermo ha in tal senso provveduto nei confronti del complice Agilieri.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per l’assoluta genericità, essendo privo dì ogni di censure che
possa consentire un benché minimo apprezzamento, sotto il profilo giuridico
Inammissibilità, dunque, del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuale e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma, 8 luglio 2015
Il Presid nte

Palermo, quale giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza cautelare, emessa dal giudice per le

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