Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36274 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36274 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORGNIS ALESSANDRO N. IL 25/08/1987
avverso l’ordinanza n. 919/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
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Data Udienza: 08/07/2015

1
Ritenuto in fatto.
1.11 difensore di Alessandro Borgnis impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di
Catanzaro con la quale è stata confermato il provvedimento del giudice elle indagini preliminari
che ha applicato la custodia cautelare in carcere a nei confronti del ricorrente.
2.E’ stata confermata la sussistenza di gravi indizi di partecipazione ad associazione
mafiosa di cui al capo sub 1 dell’ipotesi d’accusa; ancora, per la contestata violazione della
disciplina sulle armi di cui al capo sub 3, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991; al tentato

da 30 a 33 bis, relativi agli attentati incendiari intimidatori posti in danno di Cosentino Andrea
e Battaglia Vincenzo nonché alla tentata estorsione ai danni del primo ed al porto dell’arma
genericamente precisato nel capo 32 , tutti fatti aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991.
Quanto al tentato omicidio di Gullà, oltre agli esiti delle prime indagini, vi sono le
dichiarazioni della stessa persona offesa che indica quali responsabili gli esponenti coinvolti
nella faida che vede contrapposte le cosche del basso Jonio Catanzarese con la storica cosca di
Procopio/ Sia/ Lentini e egemoni del territorio di Soverato. E’ lo stesso Gullà che giustifica
l’attentato ai suoi danni come funzionale all’indebolimento della Procopio/ Sia/ Lentini e che
per tal motivo portava con sé armi, trovate anche all’esito di una perquisizione.
In tale contesto, si inseriscono le dichiarazioni del collaboratore Bruno Procopio il quale
indica come autore del tentato omicidio di Gullà, Borgis per averlo appreso da Gullà e dal figlio
Rocco Catroppa. Le intercettazioni poi danno conferma a quanto riferito da Gullà e Bruno
Procopio circa la contrapposizione delle due cosche e anche elementi utili per la ricostruzione
del tentato omicidio.
Anche i contatti telefonici intercettati offrono elementi relativi al trasporto delle armi
ordinate da Alessandro Borgnis e organizzato da Francesco Agresta, l’ordinanza descrive gli
esiti delle intercettazioni e ricostruisce in dettaglio l’operazione mediante conversazioni
intercettate tra Antonio Procopio e Agresta Francesco.
Quanto all’episodio dell’incendio dell’auto di Andrea Cosentino l’ordinanza impugnata
richiama le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bruno Procopio il quale descrive il
contesto in cui è maturata l’azione e le modalità concrete. A riscontro vi è il monitoraggio GPS
e l’esito delle intercettazioni, circa il primo tentativo andato a vuoto e il secondo attuato con la
bottiglia incendiaria . Intercettazioni telefoniche e ambientali e rilevamenti GPS, ad avviso del
giudice del riesame, forniscono gravi elementi indiziari sia dell’atto intimidatori in danno di
Vincenzo Battaglia nonché della detenzione di armi.
Quanto alle esigenze cautelari, il giudice del riesame richiama i contenuti dell’ordinanza
genetica.

2. Il ricorrente deduce:
2.1.Vizìo di motivazione avuto riguardo al tenore della ordinanza del Gip, meramente
riproduttiva del portato dell’attività di indagine senza spazi di valutazione e giudizio riferibili al

omicidio di Gullà Antonio di cui al capo 5 e 5 bis; ad ulteriori imputazioni ricomprese nei capi

2
decidente, dato sul quale il Tribunale nulla ha risposto, vuoto argomentativo che non poteva
essere colmato dal portato della motivazione del Tribunale; si adduce, ancora, assenza di
gravità indiziarla quanto ai presupposti della ritenuta associazione contestata al capo 1 in sé
oltre che della partecipazione ascritta al ricorrente.

2.2. Insussistenza della gravità indiziaria con riferimento ai diversi reati oggetto di
imputazione, inconferenti anche nella diversa ottica della imputazione associativa, essendo gli
stessi sganciati dal contesto dì riferimento.
Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante ex art. 7 Legge n.203

Il ricorrente contesta altresì l’esistenza in sè dell’associazione, evidenziando che
mancherebbero gli elementi di esteriorizzazione del metodo mafioso; che in ordine alla
sussistenza della stessa nulla avrebbe riferito il collaborante Belmonte; che l’altro collaborante
Procopio Bruno innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro avrebbe escluso la sussistenza della
associazione, contrariamente al dato riportato nella ordinanza; che il Procopio doveva essere
ritenuto inattendibile perché riferiva notizie acquisiste de relato da Lentinì Michele, rispetto alle
quali nutriva un rancore ben dettagliato: che le minacce al giornalista Ranieri Francesco non
potevano ritenersi utili al fine ; che le dichiarazioni dei collaboranti Todaro Francesco e
Vincenzo erano state smentite dalla allegata sentenza con la quale l’asserito vertice del clan in
questione è stato assolto dalla contestazione per il tentato omicidio di Sia Vittorio.

2.3. Il ricorrente ha presentato motivi nuovi, allegando la decisione di questa Corte nei
confronti di Antonio Procopio, con la quale è stata annullata parzialmente l’ordinanza
impugnata, e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, riportando parti della
motivazione dianzi indicata.
Deduce anche la violazione dì legge in relazione ala ritenuta aggravante dell’art. 7
legge n. 203 del 1991.
Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, ad eccezione del capo 32), ìmputazìone relativa alla violazione
della legge sulle armi.
2. Il ricorrente deduce motivi essenzialmente volti a ripercorrere le valutazioni sui
singoli gravi episodi oggetto di imputazione; episodi espressione inequivoca della
partecipazione all’associazione mafiosa, quali il tentato omicidio di Gullo e gli attentati
incendiari volti, stando alla specifica motivazione sul punto del giudice del riesame, a
consolidare il controllo sul territorio.
I rilievi difensivi, peraltro generici, risultano complessivamente su ciascun punto
oggetto di censura articolati con indicazioni in fatto, estranee al perimetro cognitivo ascritto al
controllo di legittimità.

del 1991.

3
E’ da escludere che l’ordinanza sia una pedissequa riproduzione del provvedimento del
giudice per le indagini preliminari e che quest’ ultimo riproduca la richiesta del pubblico
ministero.
Sono atti che ricostruiscono episodi per i quali gli sviluppi argomentai argomentativi
posso, là dove giungano alle medesime conclusioni, non possono che essere evocative delle
precedenti richieste e decisioni che non possono tradursi in acritiche sovrapposizioni.
3.Quanto alla contestazione dell’esistenza dell’associazione, evidenziando
l’inattendibilità di quanto riferito dai collaboratori di giustizia Belmonte e Bruno Procopio

Francesco e Vincenzo erano state smentiti per l’assoluzione di vertici dell’associazione per il
tentato omicidio di Sia Vittorio nonché per l’estraneità alle finalità associative delle minacce al
giornalista Ranieri Francesco non potevano ritenersi utili al fine.
Anche qui, si tratta di censure generiche rispetto a una disamina del giudice del riesame
con la quale si mettono in rilievo episodi che caratterizzano gli elementi costitutivi
dell’associazione mafiosa volta al controllo del territorio. In tale contesto, si inseriscono, le
attività estorsive e gli atti di intimidazioni
Gli atti indagine sono racchiusi nel contesto descrittivo-argomentativo dell’ordinanza
cautelare e danno consistenza indiziaria, come confermato anche dal giudice del riesame,
all’esistenza dell’associazione Mongiardo-Procopio, operante nel territorio del Comune di San
Sostene e zone limitrofe , al cui vertice risulta posto Mongiardo Mario; associazione che
costituisce un quid pluris rispetto alle condotte criminose commesse in concorso con altri e
rappresentative del programma illecito del “gruppo mafioso”, quali estorsioni e altre attività
delittuose, volte al controllo del territorio.
L’ipotesi associativa, che vede in Mongiardo Mario il vertice della stessa, e uno degli
elementi che caratterizza il “gruppo criminoso” di stampo mafioso è l’attività estorsiva resa in
danno di una impresa turistico alberghiera della zona, in favore della quale il Mongiardo
prestava attività di guardiania.
La gravità indiziaria è fondata, come più volte si è detto ed è puntualmente descritto
nell’ordinanza impugnata, sugli esiti delle intercettazioni disposte dopo l’arresto del
Mongiardo, e in particolare quelle relative ai “colloqui” in carcere con le figlie ed altri soggetti
coinvolti nell’azione associativa.
La vicenda relativa all’intimidazione rivolta al giornalista Ranieri Francesco, descritta e
argomentata nell’ordinanza impugnata che definisce l’episodio quale tipica la capacità
intimidatoria del gruppo nel territorio.
4.Quanto poi alla sussistenza della partecipazione di Alessandro Bargis al gruppo
mafioso, sono gli episodi significativi che, descritti nell’ordinanza impugnata e dei quali si è già
parlato in narrativa, danno ampio valore indiziario all’impostazione dell’accusa.
Si consideri l’imputazione di cui al punto 20) , relativa all’organizzazione, da parte di
Agresta di un trasporto di armi destinate in Calabria, ordinate da Alessandro Bargis e realizzato

inattendibile perché riferiva notizie acquisiste de relato da Lentini Michele; i collaboranti Todaro

4
tramite un corriere di Vibo Valenzia; gli elementi emergono dalle conversazioni intercettate nel
corso delle quali sono risultati contatti tra Francesco Agresta, Alessandro Borgis e Antonio
Procopio mandato conferito da Mongiardo Mario a Francesco Agresta di spostare armi nella
disponibilità del gruppo, indicando il luogo di collocazione delle armi a disposizione del gruppo.
Altra vicenda importante e significativa è il tentato omicidio di Gullà Antonino, ascritta
al ricorrente in concorso con Agresta, i cui elementi sono già descritti in narrativa, i cui
elementi emergono dalle dichiarazioni del Gullà che ha ricondotto il fatto alla sua vicinanza alla
cosca Procopio – Sia Vittorio ed alla ed alla faida che vedeva contrapposte le cosche del basso

consistenza al ruolo primario avuto nella vicenda da Borgnis incaricato di individuare
l’abitazione di Gullà per la preparazione dell’azione contro di lui.
Altra azione che rientra nell’ambito dell’attività del gruppo e conferma il ruolo
determinante di Borgnis nell’ambito del gruppo associativo è la gravità indiziaria anche per le
imputazioni relative ai capi 30, 31 e 33; imputazioni che danno un più decisiva fondatezza del
alla configurazione dell’associazione mafiosa.
Anche con riferimento a tali imputazioni la gravità indiziaria risulta supportata da alcuni
colloqui intercettati, interpretati senza letture manifestamente incongrue sul piano logico;
colloqui grazie ai quali i fatti contestati sono ricondotti alle iniziative illecite del gruppo,
rendendo inconferenti anche le contestazioni relative all’aggravante ex art. 7 legge n. 203 del
1991
Altrettanto significativa l’estorsione in danno del villaggio Turistico Sant’Andrea quale
momento di riferimento per l’incendio dell’auto del Cosentino; il mandato conferito dal sodale
Procopio Gerardo al Borgnis, poi concorrente con il ricorrente nell’esecuzione, quanto
all’attentato in danno del Battaglia.
Quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, la
decisione dei giudici cautelari è corretta. Le condotte che offrono un contributo significativo
configurano l’aggravante là dove realizzino un agevolazione e un consolidamento funzionale
al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base
di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del
sodalizio criminale.
Il giudice del riesame ha posto la complessiva ricostruzione effettuata dal giudice per le
indagini preliminari con l’ordinanza genetica e, con proprio apprezzamento critico, ha condiviso
l’impostazione accusatoria.

6. Fondata, invece, la cesura relativa alla imputazione di cui al capo 32 della rubrica.
Come coerentemente indicato in ricorso, il relativo giudizio sulla gravità indiziaria non
risulta in alcun modo affrontato dal Tribunale. Vi è un difetto integrale di motivazione, rispetto
al quale si impone sul punto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di
Catanzaro per colmare la riscontrata lacuna argomentativa.

Ionio con tale ultima associazione; le intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata danno

5

PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 32) e rinvia per nuovo esame sul punto al
Tribunale di Catanzaro . Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter dispatt. c.p.p..
Così deciso in Roma, 8 luglio 2015
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