Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36272 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36272 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

Data Udienza: 08/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDRACCHIO ROBERTO N. IL 16/07/1965
avverso l’ordinanza n. 918/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott
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Ritenuto in fatto.
1. Il difensore di Roberto Andracchio impugna l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro,
quale giudice del riesame, con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia cautelare
emessa nei confronti del ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari.
A fronte delle cesure concernenti la gravità di indizi per la partecipazione
all’associazione nonché per la contestata violazione della disciplina sulle armi aggravata ex art.
7 legge n. 203 del 1991, il giudice del riesame rileva che assumono significato ai della

intercettate nel casa circondariale tra Mario Mongiardo e la moglie circa l’interessamento,
anche tramite le figlie per “spostare la “mandria” dai luoghi in cui si trova e custodirla in un
luogo più sicuro.
Tale conversazione, per il Tribunale, va correlata a quella tra Giuseppe Mongìardo, il
fratello Mario e Roberto Andracchio nella stessa giornata e l’intercettazione telefonica tra
Francesco Procopio su alcuni “mobili da spostare”.
Significative, per il giudice del riesame, sono le conversazioni intercettate il 4 marzo
2011 nel corso delle quali emerge il particolare rapporto di fiducia che intercorre con Roberto
Andracchio, tenuto conto che la disponibilità delle armi costituiva esigenza primaria
dell’associazione.
2. La difesa deduce:
2.1.Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 292, 125 c.p.p.
Nel ricorso si contesta vizio di motivazione avuto riguardo al tenore della ordinanza del
giudice per le indagini preliminari, meramente riproduttiva del portato dell’attività di indagine
senza spazi di valutazione e giudizio riferibili al decidente, dato sul quale il Tribunale nulla ha
risposto, vuoto argomentativo che non poteva essere colmato dal portato della motivazione del
Tribunale; si adduce, ancora, assenza di gravità indiziaria quanto ai presupposti della ritenuta
associazione mafiosa oltre che della partecipazione ascritta al ricorrente.
Non vi sono gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurazione
del metodo mafioso che deve caratterizzare il sodalizio: in ordine alla sussistenza della stessa
nulla avrebbe riferito il collaborante Belmonte; l’altro collaborante Bruno Procopio innanzi alla
Corte di appello di Catanzaro avrebbe escluso la sussistenza della associazione, contrariamente
al dato riportato nella ordinanza; che il Procopio doveva essere ritenuto inattendibile perché
riferiva notizie acquisiste de relato da Lentini Michele , rispetto al quale nutriva un rancore ben
dettagliato; le minacce al giornalista Ranieri Francesco non potevano ritenersi utili al fine ; le
dichiarazioni dei collaboranti Todaro Francesco e Vincenzo erano state smentite dalla allegata
sentenza con la quale l’asserito vertice del clan in questione è stato assolto dalla contestazione
per il tentato omicidio di Sia Vittorio.

sussistenza dell’ipotesi accusatoria relativa per il delitto associativo sono le conversazioni

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2.2.Si deduce, inoltre, l’insussistenza della gravità indiziaria con riferimento ai diversi
reati oggetto di imputazione, non rilevanti anche ai fini della imputazione associativa,
essendo gli stessi decontestualizzati e privi di ogni riferimento all’esistenza di una entità
autonoma. Infine, si rileva la violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’aggravante

ex art. 7 Legge n. 203 del 1991.
Considerato in diritto

L’ordinanza impugnata ripercorre gli elementi emersi dalle indagini che ha portato al
provvedimento cautelare, così come confermato dal riesame, attiene e si iscrive all’ambito di
operatività dell’associazione Mongiardo-Procopio, attiva nel territorio del Comune di San
Sostene e zone limitrofe , al cui vertice risulta vi è Mario Mongiardo. Associazione che, secondo
la costruzione del giudice per le indagini preliminari, condivisa dal Tribunale del riesame, ha
quale oggetto del programma illecito, anzitutto le estorsioni e altre attività delittuose,
comunque volte a garantire alla consorteria un pieno dominio del territorio di riferimento.
L’ipotesi associativa, ruota principalmente intorno alla figura di Mario Mongiardo e agli
spunti investigativi emersi in esito all’arresto di quest’ultimo, cui risulta ascritta, in un
procedimento diverso, una attività estorsiva resa in danno di una impresa turistico alberghiera
della zona, in favore della quale il Mongiardo prestava attività di guardiania.
La gravità indiziaria è essenzialmente nell’esito delle conversazioni intercettate disposte in
esito all’arresto del Mongiardo, e in particolare dei colloqui in carcere con le figlie ed altri
soggetti coinvolti nell’azione associativa; nonché, su conversazioni che cristallizzano diversi
contatti telefonici tra gli associati del gruppo” Mongiardo”.
Il nucleo fondante della valutazione del Tribunale è nell’esito di tali intercettazioni;
intercettazioni dalle quali emerge il riferimento alla presenza sul territorio correlata ad
iniziative estorsive, prima tra tutte quella già citata afferente la guardiania svolta dai Mario
Mongiardo; l’esigenza di controllo del territorio malgrado la situazione di fibrillazione legata
all’arresto di Mongiardo, in tal senso sono determinanti i colloqui del capo dan con il fratello
Giuseppe e con la figlia perché veicolasse a Francesco Ranieri le intenzione del padre in tal
senso; le iniziative che coinvolgono diversi sodali quanto alla esigenza di meglio nascondere le
armi a disposizioni del gruppo celate nel terreno di proprietà del Mongiardo o presso
l’abitazione di questo; il raccordo con le cosche alleate, quella dei Gallace operativa in
Badolato, determinanti nel riferimento alle spese affrontate per il mantenimento in carcere di
Mario Mongiardo a conferma dei rapporti correnti tra le altre cosche.
2.11 giudice del riesame, quanto alla specifica posizione di Roberto Andracchio, pone in
rilievo l’esito delle intercettazioni dei colloqui in carcere nel corso dei quali Mario Mongiardo fa
presente al cognato i luoghi ove erano occultate le armi nella disponibilità del sodalizio;
importante è il tipo di incarico affidato a Roberto Andracchio che consente, rileva il giudice del
riesame, di ritenere l’esistenza di reale rapporto di fiducia che il “capo del ‘associazione” ha

1. Il ricorso è infondato.

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nei suoi confronti, considerato che la disponibilità delle armi costituisce una delle primarie
esigenze per l’associazione e il loro recupero è di notevole importanza.
La completezza che caratterizzata l’ordinanza del giudice del riesame, si consolida per lo
specifico richiamo alle ragioni esposte emerge la penetrante operatività nel “territorio”
dell’associazione.
Accreditata, allo stato di alta probabilità indiziaria, la ricostruzione operata dal giudice
cautelare, il Tribunale, mediante accurata e specifica analisi di ogni elemento acquisito agli atti,

episodi significativi, nel senso di tipica condotta di partecipazione associativa poiché si tratta di
“episodi” riconducibili all’organizzazione caratterizzata da metodo mafioso di controllo sul
territorio.
3.Quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n.
152, convertito nella legge n. 203 del 1991, la decisione dei giudici cautelari è corretta. Le
condotte che offrono un contributo significativo configurano l’aggravante là dove realizzino un
agevolazione e un consolidamento funzionale al perseguimento dei suoi fini, a condizione che
tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una
cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. Tale è il recupero di
armi disposto dal capo per evitare che possano essere individuare e sequestrato in ogni caso
rafforzare le connotazione di una compagine associativa, come più volte sottolineato dal
giudice del riesame.
In conclusione, la complessiva prognosi indiziaria è stata correttamente sviluppata, in
termini del tutto coerenti con gli elencati dati indiziari.
Il giudice del riesame ha posto la complessiva ricostruzione effettuata dal giudice per le
indagini preliminari con l’ordinanza genetica e, con proprio apprezzamento critico, ha condiviso
l’impostazione accusatoria.
3. Infine, quanto alle esigenze cautelari, la tenuta sussistenza dell’aggravante in funzione
agevolatrice della consorteria mafiosa e la condotta di partecipazione all’associazione
configurano la presunzione prevista dall’art.275 comma 3 c.p.p..
4.11 ricorso va, dunque, rigettato e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma i ter disp att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 8 luglio 2015.

non soltanto ritiene corretta la qualificazione giuridica dei fatti ma ricostruisce e interpreta gli

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