Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36271 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36271 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGRESTA FRANCESCO N. IL 19/02/1981
avverso l’ordinanza n. 917/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 16/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
1e4/sentite le conclusioni dei PG Dott. V1 . 1-0
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Data Udienza: 08/07/2015

1

Ritenuto in fatto

1.11 difensore di Francesco Agresta impugna l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in
funzione di giudice del riesame, con la quale è stata confermata l’ordinanza di custodia
cautelare emessa nei confronti del ricorrente dal giudice per le indagini preliminari del
medesimo Tribunale.

indiziaria avuto riguardo alla contestazione per partecipazione ad associazione di matrice
mafiosa ex art. 416 bis c.p. di cui al capo sub 1 dell’ accusa articolata dal Pubblico ministero;
ancora, per le contestate violazioni della disciplina sulle armi di cui tutte aggravate ex art. 7
legge 203/91.
2. Nel ricorso si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio
sulla prognosi di gravità indiziaria avuto riguardo alla imputazioni in contestazione residuate in
esito alla verifica operata dal Tribunale del riesame.
La difesa, oltre a contestare la gravità indiziaria legata all’ipotesi associativa e i capi
relativi alle armi, perché l’identificazione del ricorrente tra i soggetti coinvolti nei dialoghi
intercettati è stata effettuata solo alla luce della comparazione della voce con altre telefonate
intercettate e per la ritenuta genericità del capo di imputazione e per la inadeguatezza della
motivazione spesa a sostegno della gravità indiziaria, adduce, con riferimento alla
contestazione associativa, la insufficienza di tali argomentazioni, sia per la incoerenza logica
del ragionamento seguito, sia per la inconsistenza del quadro indiziario.
2.1. Si deduce inoltre assenza di motivazione in ordine alla ritenuta presenza della
aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991.
3.11 giudice del riesame rileva che quanto al tentato omicidio di Gullà, oltre agli esiti
delle prime indagini, vi sono le dichiarazioni della stessa persona offesa che indica quali
responsabili gli esponenti coinvolti nella faida che vede contrapposte le cosche del basso Jonio
Catanzarese con la storica cosca di Procopio, Sia, Lentini ed egemoni del territorio di Soverato.
E’ lo stesso Gullà che giustifica l’attentato ai suoi danni come funzionale
all’indebolimento della Procopio/ Sia/ Lentini e che per tal motivo portava con sé armi, trovate
anche all’esito di una perquisizione.
In tale contesto, si inseriscono le dichiarazioni del collaboratore Bruno Procopio il quale
indica come autore del tentato omicidio di Gullà, Borgnis per averlo appreso dallo stesso Gullà.
Le intercettazioni poi danno conferma a quanto riferito da Gullà e Bruno Procopio circa la
contrapposizione delle due cosche e anche elementi utili per la ricostruzione del tentato
omicidio.
Anche i contatti telefonici intercettati offrono elementi relativi al trasporto delle armi
ordinate da Alessandro Borgnis e organizzato da Francesco Agresta, l’ordinanza descrive gli

Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta gravità

2
esiti delle intercettazioni e ricostruisce in dettaglio l’operazione mediante conversazioni
intercettate tra Antonio Procopio e Agresta Francesco.

Considerato in diritto

1.La complessiva indagine in base alle quale è stato adottato il provvedimento
cautelare, così come confermato dal riesame, posto alla disamina di questa Corte, attiene

di San Sostene e zone limitrofe, al cui vertice risulta posto Mongiardo Mario. Associazione,
questa, che vede, secondo l’impostazione accusatoria, quale oggetto del relativo programma
illecito, anzitutto le estorsioni e altre attività delittuose, tutte comunque volte a garantire alla
consorteria un pieno dominio del territorio di riferimento.
2. Le valutazioni cautelari rese a fondamento della ritenuta ipotesi associativa, ruotano
principalmente intorno alla figura del Mongiardo Mario e agli spunti investigativi emersi in esito
all’arresto di quest’ultimo, cui risulta ascritta, in un procedimento diverso, una attività
estorsiva resa in danno di una impresa turistico alberghiera della zona, in favore della quale il
Mongiardo prestava attività di guardiania.
Gli elementi che, ad avviso dei giudici cautelari, fondano la gravità indiziaria sono
costituiti essenzialmente su gli esiti delle intercettazioni disposte in esito all’arresto del
Mongiardo, riguardanti i colloqui in carcere con le figlie ed altri soggetti coinvolti nell’azione
associativa, compreso Agresta.
3. I fatti nei quali Francesco Agresta risulta specificamente coinvolto riguardano il
settore relativo alla detenzione e al traffico di armi.
Vi sono poi contatti, continuativi, con alcuni sodali , tra i quali Alessandro Borgnis e
Gerardo Procopio.
Tale quadro trova ulteriore dall’esito delle intercettazioni, dalle quali emerge oltre che la
responsabilità per le singole imputazioni legate alle violazioni addotte in materia di armi anche
la partecipazione alla contestata associazione di stampo mafioso.
Altra questione posta dalla difesa è quella relativa alla sussistenza dell’ aggravante ex
art. 7 legge n. 203 del 1991, che richiede un quid plurís e non è sufficiente l’elevata probabilità
dell’associativa.
A riguardo va rilevato che le condotte descritte si riferiscono essenzialmente a un
cotesto associativo e sono a esse funzionali come chiaramente emerge dalle conversazioni
intercettate e, per tal motivo, rivestono una chiara connotazione mafiosa allo indiscutibilmente
esistente.
4.Anche per le altre imputazioni, la decisione non merita censure .
La partecipazione di Agresta al sodalizio mafioso ha fondamento nei contatti avuti con
Mario Mangiardo, al fine di fornire una giustificazione alle somme ricevute nell’attività estorsiva

all’ambito di operatività dell’associazione Mongiardo- Procopio, attiva nel territorio del Comune

3
ai danni della struttura alberghiera. Le conversazioni intercettate nei colloqui all’interno del
carcere danno ulteriore consistenza alla partecipazione associativa.
I collegamenti con gli altri associati relativi al traffico di armi danno ampiamente conto
della partecipazione di Agresta alla compagine associativa come ampiamente descritto
nell’ordinanza di riesame che, pur introducendo elementi posti a fondamento dell’ordinanza
genetica, rende spiegazioni allo stato di grave consistenza indiziaria nei confronti di Agresta.
Il coinvolgimento di un soggetto nel segmento delle condotte ricomprese nel

delle armi asservite agli interessi comuni del gruppo di matrice mafiosa costituisce snodo
fattuale, da punto di vista logico, destinato ad evocare la partecipazione all’associazione.
La disponibilità di armi, infatti, costituisce di certo uno dei momenti, se non
imprescindibili, comunque di rilievo assoluto quanto al consolidamento degli obiettivi
associativi perché strumentale al dominio del territorio e ed alla sopraffazione di concorrenti
pretese criminali.
Le conversazioni intercettate rendono adeguatamente comprovato il rapporto di
strumentalità tra la detenzione, la gestione e l’acquisizione delle armi destinate a costituire
l’arsenale di riferimento del gruppo mafioso e il gruppo associativo stesso.
Importanti, nell’abito dell’alta probabilità che deve rivestire la connotazione indiziaria
idonea giustificare l’applicazione di misure cautelari, i contatti telefonici intrattenuti con alcuni
dei sodali, là dove poi sì consolida la figura dell’indagato attraverso la puntuale indicazione di
altre condotte comunque riconducibili alla sfera degli interessi dell’associazione o si pongano
nella dovuta considerazione indicazioni esplicite tra tali contatti e i reati in materia di armi
riscontrati.
Altra vicenda importante e significativa è il tentato omicidio di Gullà Antonino, ascritta
al ricorrente in concorso con Brognis i cui elementi emergono dalle dichiarazioni del Gullà che
ha ricondotto il fatto alla sua vicinanza alla cosca Procopio – Sia Vittorio ed alla ed alla faida
che vedeva contrapposte le cosche del basso Jonio con tale ultima associazione; le
intercettazioni riportate nell’ordinanza impugnata danno consistenza al ruolo primario avuto
nella vicenda da Borgnis incaricato di individuare l’abitazione di Gullà per la preparazione
dell’azione contro di lui.
Le questioni poste dalla difesa sono volte a censurare nel merito le singole questioni
affrontate e come tali si rilevano del tutto infondate là dove si limitano a prospettare diverse
ipotesi ricostruttive.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

programma associativo immediatamente legate alla acquisizione, alla custodia ed alla gestione

4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter disp. att c.p.p.

Così deciso in Roma, 8 luglio 2015.

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