Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36270 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36270 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASCIUTTO SALVATORE N. IL 24/03/1973
avverso l’ordinanza n. 6448/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 12/06/2013


Premesso che con ordinanza in data 22.6.2012 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di ASCIUTTO SALVATORE
avverso il decreto ministeriale di proroga per anni due del regime speciale di cui
all’art. 41-bis O.P. emesso in data 29.9.2011;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore con il quale è stato
chiesto l’annullamento della predetta ordinanza per violazione ed erronea
applicazione dell’art. 41-bis O.P. nonché per carenza assoluta di motivazione, in

particolare il pericolo di collegamenti con la cosca di appartenenza, sarebbe
stato tratto dal Tribunale di sorveglianza essenzialmente dalla biografia
criminale del predetto, senza alcun aggancio all’attualità, omettendo quindi di
motivare sul presupposto di legge per prorogare il regime di sorveglianza
speciale di cui all’art. 41-bis 0.P.; il Tribunale di sorveglianza, secondo il
ricorrente, aveva preso in esame comportamenti dell’Asciutto fino all’anno
2001, inidonei quindi ad attestare l’attuale e persistente capacità del detenuto
di tenere contatti con la criminalità organizzata; anche con riguardo alla vitalità
dell’organizzazione di cui in passato l’Asciutto aveva fatto parte, il Tribunale di
sorveglianza si sarebbe limitato a riportare dati estremamente generici; infine
era stato dato un valore negativo alle costanti telefonate con il fratello Santo,
senza indicare le ragioni per le quali queste telefonate con un familiare
sarebbero indicative della persistente pericolosità dell’Asciutto;

Rilevato che, ai sensi del comma 2-sexies del citato art. 41-bis, le parti possono
proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza che ha deciso sul reclamo soltanto per violazione di legge, che può
essere ravvisata, oltre che per inosservanza o erronea applicazione della legge,
anche in caso di inesistenza della motivazione o di assoluta mancanza di essa
su presupposti essenziali per l’adozione del provvedimento;

quanto il pericolo di collegamenti tra l’Asciutto e ambienti criminali, in

Rilevato altresì che il nuovo testo dell’art. 41-bis, introdotto dalla legge
15.7.2009 n. 94, precisa che la proroga del regime in questione è disposta
quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione
criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della
posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante
operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni
non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del
tenore di vita dei familiari del sottoposto; che risulta quindi evidente che, per
giustificare la proroga dello speciale regime di cui all’art. 41-bis, non occorre
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/6)

indicare nuovi elementi, ma è sufficiente dar conto che la capacità di mantenere
i collegamenti con l’associazione di cui si è fatto parte non è venuta meno;

Considerato che la motivazione dell’ordinanza impugnata indica una serie di
gravi elementi dai quali logicamente si è dedotto che non è venuta meno la
capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con l’associazione di
appartenenza, nella quale il predetto aveva occupato una posizione di vertice,
seconda solo a quella del fratello Santo; in particolare, il Tribunale di

formulare una previsione di probabilità del ripristino dei contatti con ambienti di
criminalità organizzata, ha considerato elementi che la stessa legge impone di
prendere in considerazione al fine di esprimere il giudizio de quo, quali il profilo
criminale dell’Asciutto e la posizione rivestita all’interno del sodalizio (il
Tribunale di sorveglianza ha messo in evidenza gli ulteriori elementi, oltre a
quelli considerati nel decreto ministeriale, provenienti dalla sentenza del
Tribunale di Palmi del 20.7.2011), la più recente relazione comportamentale (il
Tribunale di sorveglianza ha rimarcato che da detta relazione si rileva che
l’Asciutto, diversamente da quanto ha affermato, mantiene stretti contatti
telefonici con il fratello Santo, ritenuto il capo del clan) e la vitalità
dell’organizzazione di appartenenza (da recenti notizie fornite dalla DDA di
Reggio Calabria e dal Ministero dell’Interno si evince che la cosca di cui ha fatto
parte l’Asciutto si è resa protagonista di una serie di episodi di violenza che
hanno interessato il territorio di Taurianova e zone limitrofe).

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non ricorre il
vizio della violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza né sotto
quello dell’erronea interpretazione dell’art. 41-bis 0.P., avendo il Tribunale di
sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate alla luce dei principi di
diritto fissati da questa Corte; e neppure la motivazione dell’ordinanza risulta

sorveglianza, per stabilire se sussistono attualmente indizi sulla base dei quali

assolutamente carente – come denunciato – nell’indicare le ragioni per le quali
appare giustificata la proroga del regime speciale di detenzione;

Atteso che alla manifesta infondatezza del ricorso conseguono la dichiarazione
di inammissibilità dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte
determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
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IrG

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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