Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36270 del 08/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36270 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACOBBE SALVATORE N. IL 28/02/1952
avverso il decreto n. 10/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
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letteAsentite le conclusioni del PG pott.

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/07/2015

1

Ritenuto in fatto
1.Salvatore Giacobbe propone ricorso contro il decreto della Corte d’appello di Milano con il
quale è stato confermato il decreto del Tribunale, nella parte in cui ha disposto, su richiesta
delle Procura della Repubblica, la misura di sorveglianza speciale di P.S per quattro anni con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché la confisca dell’immobile sito in Pessano
di Bornago.

l’applicazione della sorveglianza speciale nonché della confisca dell’immobile – la Corte
d’appello ha ritenuto infondate le censure proposte dalla difesa, tenuto conto della persistenza
della pericolosità sociale dimostrata anche dalla recente applicazione di custodia cautela per
reati di particolare gravità e dell’ulteriore circostanza che, sebbene che la sorveglianza speciale
non può essere eseguita durante l’esecuzione della libertà vigilata, non ricorrono in concreto
tali preclusioni perché la prima misura è stata applicata e ha avuto inizio il 25 gennaio 2012 ed
è, per tal motivo, cessata alla data di applicazione della sorveglianza speciale.
Altrettanto infondate le cesure mosse alla disposta confisca dell’immobile, in quanto al di là
delle indicazioni circa la provenienza del danaro destinato all’acquisto del bene, ciò che rileva è
che l’immobile è stato nell’effettiva disponibilità del proposto fino all’acquisto definitivo,
avvenuto nel 1990, e il valore dello stesso è del tutto sproporzionato rispetto al reddito
dichiarato da Giacobbe e dal suo nucleo famigliare; elementi che unitariamente considerati,
anche con riferimento alle accertate modalità di pagamento, lasciano ritenere che l’acquisto di
tale immobile sia collegato all’attività estorsiva di Giacobbe, risultando dagli atti smentite le
donazioni fatte dalla madre Maria Di Maio, anche per la certezza che Giacobbe ha sempre
avuto diretti contatti diretti con Virginia Palladini, precedente proprietaria, come da costei
confermato.
2. L’avvocato Norberto Argento, difensore di fiducia di Giacobbe, deduce:
2.1. Violazione di legge circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Contrariamente da quel che
risulta dal provvedimento impugnato non si è accertato che, anche per quanto espresso in
termini ipotetici rappresentata dal giudice d’appello, la misura della sorveglianza speciale abbia
avuto esecuzione dopo la cessazione della esecuzione della libertà vigilata.
La Corte d’appello ha accreditato integralmente la valutazione di pericolosità sociale
ritenuta dal Tribunale, senza considerare quanto dedotto, affidando il proprio giudizio a mere
illazioni circa “la soggezione al Giacobbe e alla famiglia attestata tra gli abitanti della zona di
residenza”, elementi che non danno, come dovrebbe, alcun certezza alla ritenuta pericolosità
sociale.
In proposito, si evoca la giurisprudenza dì legittimità, per la quale gli elementi acquisiti
debbono essere di tale importanza e significato da provarla in termini di certezza e non con
formule prive di concretezza.

A fronte della decisione del primo giudice – secondo cui i ricorrono i presupposti per

2
2.2. Violazione di legge circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura
patrimoniale della confisca.
La Corte d’appello riproduce anche qui quanto sostenuto dal giudice di primo grado senza
tener conto delle deduzioni difensive.
La difesa ribadisce le modalità di acquisto e di pagamento dell’immobile, spiegate con
chiarezza anche da Giacobbe in udienza.
Il giudizio di pericolosità è motivato per relationem, richiamando le motivazioni poste a

degli elementi che hanno portato a ritenerla.

Considerato in diritto

1.11 ricorso è inammissibile, anzitutto perché ripropone le medesime censure dedotte in
appello e dichiarate infondate e poi per essere diretto dedurre non violazioni di legge, bensì a
contestare la ricostruzione dei presupposti di fatto richiesti per l’applicazione delle misure
proposte; accertamento operato in termini corretti, da entrambi i giudici di merito, pervenuti
alle medesime conclusioni.
Non è da revocare in dubbio che la “pericolosità”, a differenza di quanto previsto per le
misure di prevenzione personali, non va verificata al momento dell’applicazione della misura
di prevenzione reale, bensì all’epoca di incrementi “sospetti” del patrimonio del proposto.
Il “giudizio” che il giudice della prevenzione è chiamato a effettuare deve essere
necessariamente fondato sull’esame di dati che diano conto, all’esito di una unitaria
considerazione, di una “ragionevole contestualizzazione temporale tra pericolosità e
incremento patrimoniale”.
Metodo di accertamento che deve trovare il proprio input in dati “concreti” e seriamente
significativi di pericolosità quali sono, nel nostro caso, i “fatti” oggetto di condanna e in
particolare l’attività criminosa specificamente descritta compresa in un ampio arco temporale.
Tali elementi hanno consentito correttamente, a entrambi i giudici di merito, di esprimere
un giudizio di “pericolosità sociale” nei confronti del proposto, per un lungo periodo dedito a
traffici illeciti, come dimostrano le l’elencate condanne per reati gravi; giudizio di pericolosità
posto poi a fondamento della misura personale, tenuto conto della sua attualità, nonché di
quella reale verificata all’epoca degli incrementi sospetti. La motivazione è stata sviluppata in
termini corretti e dà conto delle ragioni per le quali si è ritenuto che ricorrano entrambi i
presupposti per la misura persona e quella reale.
Altrettanto corretta la verifica del requisito imprescindibile della sproporzione tra “beni”
acquisiti rispetto al reddito “accertato” nel quale trova fondamento “pericolosità oggettiva”;
“pericolosità”, appunto, dimostrata da incrementi patrimoniali sproporzionati e ingiustificati
rispetto al reddito “accertato”.

fondamento del provvedimento del giudice di primo grado, senza dimostrare la concretezza

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In questo contesto, non si configura la violazione di legge dedotta dal ricorrente, della
quale sono indici sintomatici la mancata verifica delle “operazioni economico-patrimoniali” che
debbono essere, come già posto in rilevo, considerate unitariamente agli elementi prospettati
ai fini della pericolosità.
2. La formulazione dell’ art. 2 bis, legge 31 maggio 1965 n. 575, nel testo modificato
dall’art. 2, comma 22, legge 15 luglio 2009, n. 94 (cfr. artt.16 e 18 d.lgs. 6 settembre 2001
n.159), secondo cui le misure di prevenzione patrimoniali possono essere applicate:

a)

sociale del soggetto proposto al momento della richiesta della misura di prevenzione.
Tale regula iuris comporta che va considerata la pregressa “pericolosità soggettiva”,
ascrivibile alle condotte significative riconducibili ad attività illecite, e la “pericolosità
oggettiva”, inequivocabile sintomo della prima, riconducibile a incrementi patrimoniali
sproporzionati rispetto al reddito “accertato” o, in ogni caso, alla attività economica lecita
svolta dal prevenuto (Sez. I, 13 gennaio 2011, dep.10 maggio 2011, n.18327; Sez. VI, 15
gennaio 2010, dep. 3 febbraio 2010, n. 4702).
In tal senso, le Sezioni unite hanno ulteriormente precisato che la possibilità di
applicazione disgiunta della confisca e dalla misura di prevenzione personale, così come
emerge dalle riforme normative operate dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e dalla legge 15
luglio 2009 n. 94, non ha introdotto nel nostro ordinamento una

“actio in rem”, restando

presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità
del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell’
“acquisto del bene”. La Suprema Corte ha precisato che la pericolosità si trasferisce alla “res”
per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto
rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore, e ad essa inerisce in via
permanente e tendenzialmente indissolubile(Sez. Un, 26 giugno 2014, dep.2 febbraio 2015, n.
4880).
La Corte ha altresì chiarito che per la confisca di prevenzione, la presunzione di illecita
provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere
probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni
o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la
lecita provenienza dei beni. Le Sezioni unite hanno così precisato che, ciò che assicura la
conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri
costituzionali ed ai principi dell’ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto
inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione “de qua” meramente relativa.
Il decreto impugnato ha legittimamente disposto l’applicazione della misura di prevenzione
patrimoniale all’esito di una valutazione unitaria dei due “requisiti dì fatto”, senza preclusione
di valutazione dell’uno rispetto all’altro, assumendo rilievo, nell’attuale impostazione
normativa, per la quale si prescinde dal requisito dell’attualità della “pericolosità sociale” del

disgiuntamente dalle misure di prevenzione personali; b) indipendentemente dalla pericolosità

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proposto, la sproporzione degli acquisiti effettuati rispetto al reddito ovvero la prova della loro
illecita provenienza.
Entrambi i giudici di merito hanno esaminato e valutato le allegazioni del proposto e hanno
escluso, all’esito di una analisi della quale in sintesi si è detto in narrativa, la provenienza
lecita del bene, tenuto conto delle descritte modalità di acquisizione.
3.Le censure del ricorrente, sotto i restanti profili, non sono ammissibili in sede di
legittimità poiché volte a contestare nel merito le scelte valutative compiute dal primo giudice

motivazione, sotto il profilo logico-argomentativo.
Peraltro, il provvedimento impugnato è giustificato da una corretta e analitica motivazione,
collegata alle risultanze degli atti specificatamente elencate e valutate nell’ambito del quadro
normativa di riferimento.
Le censure del ricorrente si rivelano, anche qui, collegate a valutazioni di merito
ampiamente giustificate. Pertanto, si tratta di ‘contestazioni” fondate su diverse prospettive
valutative di merito e, come tali inammissibili.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 8 luglio 2015

e condivise dalla Corte d’appello, non essendo censurabile ogni vizio che attenga alla

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