Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3627 del 28/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3627 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TADDEI CORRADO N. IL 01/02/1972
avverso la sentenza n. 140/2009 TRIB.SEZ.DIST. di VeRVAI – hk.
DOMODOSSOLA, del 24/06/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

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Data Udienza: 28/11/2014

1) Con sentenza del 24.6.2009 il Tribunale di Verbania, sez. dìst. di Domodossola, in
composizione monocratica, condannava Taddei Corrodo, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 1.800,00 di ammenda per il reato
di cui agli artt. 192 e 256 D.L.vo 152/2006.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato.
Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile
(art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli
atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
2) Rileva la Corte che l’avv. Giovanna Perrini, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta
iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo cui il
ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in
ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente
qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di
impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
Va solo aggiunto che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la
prescrizione, maturata dopo l’emissione della sentenza impugnata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.11.2014

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