Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3627 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3627 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUSSO GIUSEPPE N. IL 10/12/1974
avverso la sentenza n. 2164/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BRA, del
23/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/01/2014

In fatto e in diritto
Letta l’ordinanza pronunciata dalla 7 sez. di questa Corte il 24.3.2013 sul ricorso proposto da
Busso Giuseppe contro la sentenza del Tribunale di Bra del 23.3.2012;
ritenuto che dalla certificazione anagrafica acquisita agli atti risulta che l’ordinanza fu
pronunciata dopo che il ricorrente era già deceduto;
ritenuto che in tema di condizioni di procedibilità, il giudice penale ha l’obbligo
permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del
processo; tuttavia, poiche’ tale obbligo non puo’ tradursi in una costante attività di indagine,
la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, puo’ essere
considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale e soggetto, in virtul di
applicazione estensiva dell’art. 130 cod.proc.pen., al procedimento della correzione degli
errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto
nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza,
per essere estinto il reato per morte del reo;
ritenuto peraltro, l’art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen. prevede che l’errore materiale
disciplinato dal comma primo può essere rilevato d’ufficio dalla Corte di cassazione in ogni
l’inesistenza
per
momento, con la conseguenza che l’ipotesi in questione -proprio
giuridica della sentenza che essa determina- prescinde dalle condizioni di
legittimazione disciplinate dall’art. 625 bis comma secondo c.p.p.( su questi principi cfr. Corte
di Cassazione nr 05210 del 13/01/2006 SEZ. 5 RIC. Pezzino);
ritenuto pertanto che va dichiarata l’inesistenza giuridica dell’ordinanza pronunciata il
24.3.2013 dalla 7 sez pen di questa Corte nei confronti di Busso Giuseppe, e va annullata
senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bra del 23.3.2012, perché estinto il reato per morte
dell’imputato.
P.Q.M
Dichiara l’inesistenza giuridica dell’ordinanza pronunciata il 24.3.2013 dalla 7 sez pen di questa
Corte nei confronti di Busso Giuseppe, e annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Bra
del 23.3.2012, perché estinto il reato per morte dell’imputato.
Così decis ‘ Roma, nella camera di consiglio, il 7.1.2014.

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