Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36269 del 08/07/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36269 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MESSINA
nei confronti di:
IGNOTI
avverso il decreto n. 1261/2014 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
09/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 08/07/2015
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Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza 9 dicembre 2014, il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Messina disponeva, all’esto di udienza camerale disposta a seguito di richiesta di
archiviazione, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la prosecuzione delle indagini
integrative entro un termine massimo di sei mesi.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo l’abnormità del
provvedimento, riportato nel verbale dell’udienza camerale e redatto con grafia illeggibile e
illegittimità ravvisabili nei fatti oggetto di denuncia e ogni vantaggio di carattere patrimoniale
da essi derivato.
Il ricorrente ritiene che il provvedimento
de quo
sia abnorme, anzitutto per
comunicazione di avviso all’associazione “Italia Nostra Onlus”, processualmente inesistente,
avendo soltanto proposto ricorso al Tribunale amministrativo ad adiuvandum rispetto al ricorso
di altri soggetti privati in relazioni a irregolarità concernenti alcuni interventi edilizi.
Altro profilo di illegittimità del provvedimento impugnato è quello della mancata
indicazione di ulteriori specifiche indagini rispetto a quelle già svolte dall’ufficio e dalle quali
non erano emersi profili di rilievo penale nei confronti di alcuno.
Considerato in diritto
1.Profilo significativo, il quale prevale e rende ininfluente ogni altra questione posta, è
la nullità dell’ordinanza impugnata per essere stata redatta, non soltanto con grafia illeggibile,
ma essenzialmente per essere del tutto indecifrabile tale da non rendere un agevole lettura per
comprendere le motivazione e le disposizioni in base ad essa specificamente adottate (in tal
senso, Sez. V, 25 ottobre 2005, dep. 21 dicembre 2005, n.4789).
Altri aspetti non secondari che appaiono emergere dalle ulteriori censure del ricorrente
rivelano aspetti di abnormità del provvedimento impugnato è rispetto ai quali le Sezioni unite
si sono di recente pronunciate sui provvedimenti del giudice per le indagini preliminari in
merito alla richiesta di archiviazione, affermando che le disposizioni contenute nell’art. 409,
commi 4 e 5, c.p.p., devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare
qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa.
Le Sezioni unte hanno ribadito la regola juns secondo cui è abnorme il provvedimento
che costituisca un indebita ingerenza del giudice nei poteri dell’organo inquirente, non solo di
indagare, a tutto campo, nei confronti di persone non contemplate nella richiesta di
archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini
espletate (Sez. un. 28 novembre 2013,dep. 30 gennaio 2014, n. 4319).
L”art. 409 c. p. p. delinea, infatti, una disciplina in cui il potere di controllo del giudice
per le indagini preliminari non può che essere correlato alla richiesta del pubblico ministero e,
solo in relazione a quest’ultima, sarebbero al giudice attribuiti quegli eccezionali poteri di
richiesta di ulteriori indagini, imputazione coatta in funzione di controllo sull’inazione del
per quel che dato comprendere volto a sollecitare ulteriori indagini su tutti i profili di
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Pubblico Ministero.
2.L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli
atti al Tribunale di Messina ( ufficio G.I.P).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Messina (ufficio GIP)
Così deciso in Roma, 8 luglio 2015.
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