Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36268 del 30/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36268 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CARCANO DOMENICO

Data Udienza: 30/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCHELLA CARMELO N. IL 15/04/1969
avverso l’ordinanza n. 29/2015 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 05/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
4t/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza 12
gennaio 2015 con la quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura degli
arresti domiciliari nei confronti di Carmelo Moschella accusato del delitto di induzione a dare o
promettere, per avere richiesto, quale dirigente dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di
Catania, a Calogero Daniele Bentivegna, la somma di 10.000 euro, da versagli entro il 20

da percepire dal 2015 al 2020, per evitare la futura riduzione del 30 % dei contributi annui in
applicazione della nuova disciplina, che sarebbe entrata in vigore nel 2015.
L’accusa è fondata su quanto riferitotBentivegna agli organi di polizia giudiziaria della
Guardia di finanza sulla richiesta della somma da versare con modalità concordate.
All’esito della perquisizione, effettuata nell’immediatezza del primo scambio di danaro in
accordo con Bentivegna munito anche di apparecchiatura per intercettare conversazioni tra
presenti, furono sequestrate dieci banconote da 100,00 euro e cinque assegni posdatati, privi
di intestatario e per l’importo di 950 euro, poco prima rilasciate da Bentivegna a Moschella che,
per tal motivo, fu arrestato in flagranza di reato.
Per il Tribunale, le dichiarazioni della sola persona offesa possono essere assunte come
prova della responsabilità, non essendo applicabile dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., là dove le
stesse siano specifiche e spontanee, risultando invece congetturali e assertive le ragioni della
difesa volte a screditarne l’attendibilità.
Peraltro, pur se le dichiarazioni debbano essere considerate al pari di una chiamata in
correità, in ragione del mutamento dell’ipotesi di concussione a quella di induzione a dare, le
stesse trovano riscontro di attendibilità in quanto accaduto nel corso dell’operazione dì polizia
ed emerso all’esito perquisizione nonché dalle conversazioni intercettate e dalle parole dette
Moschella; parole, che, pur non volte a richieste di danaro, evocano, secondo il giudice del
riesame, una “situazione in sospeso da aggiustare”, e hanno il significato di una condotta
“induttiva” da tempo in corso e della quale il danaro rilasciato, non corrispondente a i 10.000
euro richiesi, costituiva una prima trance rispetto alla somma concordata.
Quanto alla dedotta inefficacia della misura per il mancato deposito dei supporti
magnetici dell’intercettazione, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità che
collega l’inutilizzo degli esiti dell’intercettazione all’ingiustificato ritardo del pubblico ministero
nel deposito dei supporti magnetici, rileva che nel caso concreto non vi è stata una tempestiva
richiesta al pubblico ministero: i difensori avrebbero presentato solo il 5 febbraio 2015 la
richiesta, e cioè al termine dell’udienza camerale e nelle more della decisione sul riesame.
Ne consegue che, ad avviso del giudice del riesame, non si è verificata alcuna nullità o
inutilizzabilità, mancando il paradigma che la giustifichi.
Gli atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, si legge nell’ordinanza impugnata,
danno consistenza all’accusa formulata a carico dell’indagato e integrano la condotta induttiva,

dicembre 2014, quale anticipo al fine di ottenere l’applicazione sulla conversione dei titoli PAC

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realizzata con l’abuso delle funzioni rivestite, volta, da un lato, ad arrecare un utilità per
Moschella e, dall’altro, anche un vantaggio per Bentivegna, co- indotto, a differenza di quanto
accade nel delitto di concussione ab origine ipotizzata.
Quanto alle esigenze cautelari, per le quali è stata ritenuta idonea la misura degli arresti
domiciliari, il giudice del riesame condivide le scelte fatte con l’ordinanza genetica, poiché al di
là della mancanza di precedenti, il pericolo di reiterazione discende dalle modalità dell’azione le
quali, come emerse dalle prime indagini, evocano una non occasionalità della condotta, tenuto
conto delle informazioni richieste all’ispettorato provinciale dell’agricoltura circa lo stato delle

presso il Tribunale di Catania per truffa ai danni dello Stato.
2.La difesa deduce:
2.1 violazione di legge vizio di motivazione in relazione all’inosservanza e erronea
applicazione degli artt. 309, coma 5, e 268 c.p.p.
Per la difesa, la violazione di tali norme avrebbe dovuto determinare l’inefficacia della
misura disposta, censurando le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata
secondo cui si sarebbe in presenza di una mera nullità, non verificatasi per il ritardo con il
quale è stato richiesto il deposito.
Se è vero che la richiesta è stata formalmente presentata il 5 febbraio 2015, da altro
canto la difesa rileva dì avere più volte compulsato gli uffici di procura al riguardo e che il
sostituto delegato non aveva ancora ricevuto gli atti fono alla data dell’udienza e, pertanto,
anche una formale e tempestiva richiesta non avrebbe sortito alcun effetto. L’omessa
trasmissione del supporto digitale al tribunale, oltre agli effetti ex art. 309 comma 5 c.p.p., ha
impedito al tribunale di disporre di tutti gli atti di indagine.
L’astratto significato indiziario del brogliaccio, più volte posto in discussione dalla
giurisprudenza di legittimità, e le operazioni di captazione svolte dallo stesso Bentivegna
utilizzato dagli organi di polizia quale agente provocatore e poi divenuto anch’egli indagato,
all’esito della riqualificazione del reato in 319 quater c.p., sono elementi che costituiscono un
ulteriore violazione di legge processuali per la portata riduttiva degli atti di indagini posti a
disposizione del giudice del riesame, sviluppati con modalità anomale.
2.2. vizio

di motivazione in relazione all’art. 319

quater c.p.: mancanza o

contraddittorietà della motivazione in relazione ad altri atti del procedimento specificatamente
indicati; manifesta illogicità della motivazione.
Per il ricorrente, il mutamento della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’accusa
ha determinato una contraddittorietà sulla valutazione dei dati da utilizzare ai fini cautelari,
non consentendo di cogliere la reale possibilità di Moschella di danneggiare Bentivegna con
riferimento ai dati riportati nell’incolpazione.
Dei resto, è lo stesso Bentivegna che in sede di sommarie informazioni precisa che
l’anticipo di applicazione sulla conversione dei titoli PAC da percepire dal 2015 al 2020 fosse da
porsi in relazione diretta con la somma richiesta in contanti.

pratiche gestite dalla compagna di Moschelli, Silvana Bruccheri nonché il carico pendente

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Il Tribunale, ad awiso della difesa, avrebbe omesso di pronunciarsi su elementi
importanti e cioè che i contributi diretti connessi ai titoli e alla domanda unica PAC sono di
competenza esclusiva della Agea – ufficio centrale di Roma, che provvede alle erogazioni con
sistemi automatizzati – e non degli IPA locali. Tale circostanza avrebbe dovuto escludere ogni
interferenza da parte di Moschella con gli altri colleghi IPA.
Moschella, quale funzionario IPA di Catania non avrebbe potuto avere alcun potere per
minacciare il danno temuto da Bentivegna, di decurtazione dei titoli PAC in misura del 30%,

Le dichiarazioni rese da Bentivegna sul punto non hanno alcuna valore probatorio,
tenuto conto dell’inconsistenza dell’ipotesi di concussione ab origine prospettata nonché del
sul concreto potere di intervento da parte di Moschella.
2.3. Illogicità della motivazione dell’ordinanza e motivazione per relationem.
E’ illogico il rinvio del giudice del riesame a tutti gli atti del procedimento, quali la
richiesta del pubblico ministero e l’ordinanza applicativa, poiché per la sua genericità non
consentirebbe alla difesa rilievi difensivi adeguati: non motivare su tutti i rilievi dì fatto dedotti
in sede di riesame, quali la materiale impossibilità di Moschella di intervento sulla pratica PAC
di Bentivegna per la quale erano stati rilasciati a titolo di onorario alla Buccheri assegni
postdatati, riduce il tutto a una valutazione generica e priva di ogni logica.
In tale contesto, illogica e assiomatica è la conclusione cui giunge il Tribunale nel
ritenere poco credibile la ricostruzione dell’indagato dell’episodio relativo alla somma
consegnata in titoli e in contanti in casa di Silvana Bruccheri.
2.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt.
274 e 275 c.p.p., illogicità della motivazione sul punto.
Per la difesa, vi è stata violazione dell’art.274 lett.

e c.p.p. là dove si opera una

comparazione tra l’incesuratezza e l’assunta gravità del fatto, senza tenere conto della
diversità dei fatti oggetto di incolpazione rispetto a quelli posti a fondamento della richiesta del
pubblico ministero.
Peraltro, è illogica la comparazione dello stato di incensurato dell’indagato con l’asserita
non occasionalità delle informazioni richieste dallo stesso all’ispettorato provinciale
dell’agricoltura di Enna sullo stato delle pratiche gestite dalla compagna Bruccheri, facendo
prevalere tale circostanza al fine di giustificare le esigenze cautelari.
Anche qui, il ricorrente ripercorre la ricostruzione della vicenda al fine di dimostrare la
mancanza di ogni minaccia da parte dell’indagato nei confronti di Bentivegna.
Infine, sì deduce che non vi è stata alcuna valutazione e motivazione ex art. 275 c.p.p.
circa l’adeguatezza di altra misura meno grave rispetto a quella adottata.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza nonché per essere volto a
riproporre questioni – peraltro in termini parcellizzati e generici rispetto alle complessivo
ragionamento indiziario sviluppato dal giudice del riesame – relative a valutazioni di merito,

poiché la trattazione della pratica non era di sua competenza.

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motivate correttamente.
Unica questioni di diritto ri-proposta all’esame di questa Corte è quella relativa al
mancato tempestivo deposito, da parte del pubblico ministero, dei supporti magnetici delle
intercettazioni e alla conseguente inutilizzabilità di tali elementi.
Il Tribunale, come descritto in narrativa, ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità,
richiamando al riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di porre il pubblico
ministero in grado di adempiere a tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del

norme processuali (Sez. un., 22 aprile 2010, dep. 27 maggio 2010, n. 20300).
Nel nostro caso, la difesa ha richiesto il deposito dei supporti magnetici all’esito
dell’udienza del riesame e nelle more della decisione del giudice del riesame.
La dedotta inutilizzabilità e del tutto infondata, poiché non si è realizzato il paradigma
processuale che la possa giustificare.
2.11 giudice del riesame ha condiviso la ricostruzione effettuata con l’ordinanza genetica
e con proprio ragionamento indiziario, coerente con le risultanze investigative, ha ritenuto la
sussistenza di gravi indizi dì colpevolezza, fondate sulle dichiarazioni di Bentivegna, riscontrate

dalle conversazioni intercettate nonché dall’esito della perquisizione effettuata
nell’immediatezza dei fatti.
Le censure, pertanto, non sono altro che dirette a contestare valutazioni di merito
correttamente espresse dal giudice d’appello e coerenti con le risultanze processuali esposte
nell’ ordinanza impugnata.
Il ragionamento indiziarlo è articolato – come esposto in sintesi e nei punti significativi
in narrativa – con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita
non potesse essere ricostruita nel senso indicato dell’indagato imputato e poi sulle risposte ai
punti critici posti dalla difesa.

3. Quanto all’esigenze cautelari per le quali è stata ritenuta idonea la misura degli
arresti domiciliari, il giudice di riesame condivide le scelte fatte con l’ordinanza genetica,
giustificando logicamente il pericolo di reiterazione, come già descritto in narrativa.
4.11 ricorso è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e per avere proposto
censure non consentite nel giudizio dì legittimità e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le
condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
sì deciso in Roma, il 30 giugno 2015.

difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle

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