Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36267 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36267 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto ex art. 625 bis c.p.p. da
DI MEO STEFANO, nato a Milano il 31.3.1967
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per la correzione dell’errore

contenuto nella sentenza di questa Corte, Seconda
Sezione Penale n. 1230 pronunciata il 13.5.2014.
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visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

PREMESSO che la sentenza in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto
nell’interesse di Stefano Di Meo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4762 del
4.7.2013 con la quale era stata confermata la condanna alla pena di anni uno di reclusione e
euro 300,00 di multa a lui inflitta in primo grado per i reati di ricettazione e truffa;

RILEVATO che Stefano di Meo ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia ai s
625 bis c.p.p. avverso la sentenza in epigrafe chiedendo la correzione dell’errore
contenuto e relativo all’errato, calcolo del termine massimo prorogato di prescrizione del reato
di truffa contestato al ricorrente al capo b) dell’imputazione;

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO che il ricorso è fondato in quanto, dopo aver correttamente indicato la data di
commissione del reato di truffa (capo b – 6.8.2005) e determinato esattamente il periodo di
sospensione, pari a mesi tre e giorni venti, portato in aumento del termine massimo di
prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, la Corte ha errato nel calcolare il termine massimo
così prorogato (pari a sette anni, nove mesi e venti giorni) individuandolo nel 26.8.2013 (data
successiva alla sentenza d’appello, pronunciata il 4.7.2013), anziché nel corretto termine del
26.5.2013 (data antecedente la celebrazione del giudizio di secondo grado);
che pertanto la Corte è incorsa in errore imitz~ di calcolo e la sentenza allora impugnata
andava annullata senza rinvio limitatamente al reato di truffa di cui al capo b) perché estinto

l’inammissibilità degli altri motivi di ricorso;
che ai sensi dell’art. 625 bis, comma 4, c.p.p., devono essere adottati i provvedimenti
necessari per correggere l’errore e, in particolare, la pena per il residuo reato di ricettazione di
cui al capo a) dell’imputazione va determinata in dieci mesi e venti giorni di reclusione e euro
266 di multa (pena inflitta per tale reato dal giudice di primo grado e confermata in appello
pari a un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa previa riduzione per le
concesse attenuanti generiche, diminuita ulteriormente di 1/3 per effetto del rito abbreviato).
P.Q.M.

Revoca la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IIA, in data 13/05/14, nr 1230/14 e annulla
senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 04/07/2013 emessa nel
procedimento a carico di Di Meo Stefano limitatamente al reato di truffa di cui al capo B perché
estinto per prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo A in dieci mesi,
venti giorni di reclusione ed euro 266 di multa.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2015.

per prescrizione, maturata prima della sentenza d’appello, non rilevando quindi

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