Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36266 del 08/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36266 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

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sul, ricorse proposq da:

BEVILACQUA FABIO N. IL 06/06/1985
DURANTE NICOL N. IL 24/08/1989
CRISTOFARO PIETRO N. IL 26/05/1983
PETRELLI ROSA MARIA N. IL 04/05/1975
avverso la sentenza n. 730/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 21/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 44/1.42m‘o eism
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che ha concluso per ,p 9
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WA,Z2-024-15. (2— ; /14<2. Uditi difensor Avv..- Lic ; r d- Ce-24-i cxxe Data Udienza: 08/07/2014 Ritenuto in fatto La Corte d'Appello di Catania, assolvendo ciascuno degli imputati da alcuni degli episodi contestati e rideterminando la pena inflitta, confermava nel resto la sentenza del giudice di primo grado che aveva dichiarato Bevilacqua Fabio, Durante Nicol, Cristofaro Pietro e Petrelli Rosa responsabili di plurimi reati di detenzione illecita e spaccio di stupefacenti del tipo marijuana e hashish, riconoscendo nei confronti di tutti l'ipotesi di cui all'art. 73 comma V Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per Cassazione gli imputati. Bevilacqua e Durante con distinti atti deducono, in primo luogo, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti e della prova, risultante dal testo della sentenza impugnata, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. Con ulteriore motivo deducono violazione di legge con riferimento alla disciplina introdotta dalla L. n. 10 del 21/2/2014, in relazione alla determinazione della pena. Cristofaro Pietro, a sua volta, deduce, con il primo motivo, errata applicazione dell'art. 73 DPR 309/90 e difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena conseguente al riconoscimento dell'ipotesi lieve. Di seguito deduce omessa e immotivata applicazione del disposto di cui al n. 5 bis dell'art. 73 DPR 309/90 e, con l'ultimo motivo, necessità di applicazione della disciplina risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della I. 49/2006. Petrelli Rosa Maria deduce, in primo luogo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla consapevole partecipazione all'attività posta in essere dal convivente e connesso travisamento della prova. In secondo luogo, censura la sentenza per difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle sue condizioni di salute ai fini dell'intensità del dolo e della determinazione della pena. Considerato in diritto I motivi di ricorso prospettati da tutti i ricorrenti in punto di responsabilità sono infondati e vanno rigettati. Va rilevato, infatti, che la sentenza, con ragionamento congruo e logico, offre un quadro probatorio coerente a sostegno dell'affermazione delle responsabilità alla luce del ricco compendio indiziario posto a fondamento della ricostruzione dei fatti, talché nessun vizio né di violazione di legge, né di motivazione è ravvisabile. Con specifico riferimento alla posizione della Petrelli si segnala che la partecipazione della stessa, insieme con il convivente, all'attività di traffico della sostanza stupefacente è correttamente desunta da numerosi elementi univoci e convergenti, quali l'esito delle captazioni e dei servizi di osservazione (dai quali risulta che la Petrelli era più volte alla guida dell'auto sulla quale prendeva posto l'imputato nel contesto in cui si realizzava la cessione della sostanza), oltre che dalla 2 d.p.r. 309/90. perquisizione presso l'abitazione della coppia, ritenuti conducenti, con motivazione congrua e logica, a un quadro accusatorio di concorso nei reati commessi dal convivente. I ricorsi si manifestano fondati con riguardo alle censure in punto di trattamento sanzionatorio. Deve considerarsi, infatti, che, essendo stata riconosciuta nelle fattispecie in esame l'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell'ambito della previsione sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014 (reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329). Nella specie la pena inflitta a ciascun imputato prende a base del computo una sanzione (anni disciplina oggi applicabile al caso, talché s'impone una rivalutazione della misura della stessa da parte del giudice di merito alla luce della nuova previsione sanzionatoria. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da determinare alla luce dei nuovi parametri edittali, ferma restando l'irrevocabilità della sentenza in punto di affermazione di responsabilità degli imputati. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. Rigetta i ricorsi nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. Ckichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati. Così deciso in Roma il 8/7/2014 Il Co sigliere relatore Il Presidente sei di reclusione e € 30.000,00 di multa) che supera il massimo edittale previsto dalla

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