Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36263 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36263 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 19/05/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STINA’ ROBERTO N. IL 12/08/1968
BELCASTRO GIROLAMO N. IL 02/03/1967
SGAMBELLURI GIUSEPPE N. IL 03/04/1977
BELCASTRO DOMENICO N. IL 10/05/1962
GALLUZZO GIOVANNI N. IL 29/11/1957
GALEA GIOVANNI N. IL 18/03/1949
avverso la sentenza n. 434/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. gFól.;
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che ha concluso per ..QA.
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Udito, per la parte civile, l’Avv G-tAt-I lt•s-=
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Ritenuto in fatto e diritto
1. Con sentenza del 31 maggio 2012 il Gup del Tribunale di Reggio Calabria ha
condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia
Belcastro Girolamo, Sgambeluri Giuseppe e Stinà Roberto per le imputazioni di
cui ai capi della rubrica del Pubblico Ministero sub A) ( associazione ex art. 416
bis cod.pen. ) e Z ( concorso in detenzione e trasporto illecito di sostanza
stupefacente ex art. 73 LS) , aggravati come da contestazione; Galea Giovanni
solo per l’imputazione sub A ); Galluzzo Giovanni per quella sub Z); Belcastro

aggravata ex art. 7 legge 203/91).

2. Interposto appello, la Corte di di Appello di Reggio Calabria ha parzialmente
confermato la decisione assunta in primo grado. Fermo il giudizio di
responsabilità per le imputazioni mosse ai diversi appellanti, sono state escluse
le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 416 bis cod.pen. e quella di cui all’art. 4
legge 144/06 legate alla imputazione associativa e quella di cui all’art. 7 Legge
203/91 relativa alla imputazione sub D mossa al solo Belcastro Domenico ed alla
imputazione sub Z limitatamente solo alla posizione del Galluzzo. E in ragione di
tanto è stata ridotta la pena inflitta in primo grado agli imputati Belcastro
Girolamo, Galea Giovanni, Stinà Roberto, Sgannbelluri Giuseppe, Belcastro
Domenico.

3. Avverso la decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria hanno interposto
ricorso i detti imputati. Di seguito si esamina , posizione per posizione, ciascun
ricorso con conseguente immediata valutazione dei relativi

motivi posti a

fondamento della decisione assunta.

4.

Galea Giovanni e Stinà Roberto propongono ricorso tramite il fiduciario.

Entrambi sono stati condannati per l’associazione di cui all’art. art. 416 bis
cod.pen. ( capo A) perché intranei del “locale” di Siderno, dominata dalla
famiglia Comnnisso; più specificatamente perché appartenenti alla “ndrina” di
c.da Donisi, capeggiata da Galea Antonino cl 62 e Rumbo Riccardo detto Franco.
Solo lo Stinà ha riportato condanna anche per il capo Z, aggravato ex art. 80 LS
ed ex art. 7 legge 203 /91.
Tre i motivi addotti a sostegno del gravame, l’ultimo dei quali attiene
esclusivamente alla posizione dello Stinà perché limitato al capo di imputazione
sub Z.
4.1. Con il primo motivo si adduce violazione di legge e vizio di motivazione
afferente il giudizio di responsabilità per l’imputazione associativa. Come già

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Domenico per quella sub D ( detenzione illegale di arma comune da sparo

evidenziato in appello, la condanna dei due ricorrenti si fonda su affermazioni
tautologiche che riposano su dati probatori del tutto irrilevanti rispetto
all’oggetto della partecipazione associativa. Così il riferimento alla vicenda legata
al bar “le tentazioni” non copre condotte di reato contestate nel processo; e,
fatta esclusione per la questione inerente la rivendicata dote di “ndranghetà”
dallo Stinà e il tema afferente il conflitto occorso con il Correale, i colloqui
intercettati involgono posizioni e condotte riferibili a terzi senza disvelare profili
partecipativi ascrivibili ai due ricorrenti. Manca, in sentenza, l’indicazione di

del quale l’interessato prende parte al consorzio criminale di matrice mafiosa. E
si tralascia di considerare che nel caso si tratta di soggetti incensurati, estranei
ai precedenti giudizi che hanno cristallizzato la storia della cosca di asserita
appartenenza . Le intercettazioni, del resto, non avrebbero un contenuto così
chiaro, e sono suscettibili di letture alternative; in particolare non tracciano con
evidenza il ruolo, ascritto al Galea dall’accusa , di intermediario con i vertici
dell’associazione per favorire lo Stinà nella sua ascesa all’interno
dell’associazione, compito ancora di più smentito dalla assoluzione sia del Lubíeri
che del Marzano che in tale azione avrebbero coadiuvato l’imputato. Il Galea,
peraltro, esce dal focus indiziario dal marzo 2008 e le indicazioni offerte dal
pentito Oppedisano sulla sua persona sono particoarmente generiche .
4.2. Con il secondo motivo violazione di legge e difetto di motivazione vengono
riferiti alle attenuanti generiche, negate sul presupposto della gravità delle
condotte senza procedere alla disamina dei motivi di appello sul punto.
4.3. Il terzo motivo riguarda esclusivamente lo Stinà ed involge il capo Z,
rispetto al quale si adduce violazione di legge e difetto di motivazione
esclusivamente con riferimento all’applicazione delle aggravanti della ingente
quantità ex art. 80 comma II, LS e della agevolazione mafiosa ex art. 7 Legge
203/91.
4.3.1. Rispetto a tale ultima circostanza, si segnala che l’agevolazione
troverebbe conferma, secondo la Corte, nel mandato ad agire all’uopo conferito
dai vertici della “ndrina” , assolti, tuttavia, nel parallelo giudizio ordinario. Si
contesta il portato delle intercettazioni, segnatamente avuto riguardo alla
identificazione nel Rumbo del “compare giovanni” ivi indicato.
Si lamenta la pretermissione della intercettazione nr 966 del 17 aprile 2008;
l’assenza di elementi destinati a radicare una sinergia operativa tra i concorrenti
nel reato ed il Rumbo. Si sostiene poi sia frutto di una petizione di principio
ricavare l’agevolazione esclusivamente dal ruolo di sodali dei concorrenti; e si
segnala il travisamento dei dati topografici attestanti il passaggio
dell’autovettura dello Stinà dalla casa del Galea.

specifiche condotte utili a riempire il ruolo dinamico e funzionale in esplicazione

4.3.2. Sull’aggravante di cui al comma II dell’art. 80 LS si segnala nel ricorso
che l’enorme quantitativo sequestrato era destinato in Piemonte e non era
dunque integralmente riferibile ai concorrenti calabresi mentre l’utilizzo della
espressione dubitativa ” non si esclude che l’operazione sia stata gestita dai
calabresi ” non toglie rilievo all’obiezione . Si sollevano rilievi dal contenuto
sostanzialmente sovrapponibile al tema trattato in precedenza per la aggravante
ex art. 7 legge 203/91; e si adduce, ancora, che, in sentenza, nessuna parola
viene spesa sulla differenza tra i 104 panetti riscontrati con il sequestro e i 140

della aggravante; panetti rispetto ai quali manca ogni considerazione sul portato
tossicologico degli stessi. Infine si adduce l’inverosimiglianza del dato riferibile
alla somma utilizzata per il pagamento di un carico così ingente, trasportata in
macchina dai calabresi con incarico in tal senso affidato al concorrente
Gianguzzo, estraneo all’associazione di cui al capo A.

4.4. I ricorsi riposano su motivi infondati, in taluni casi radicalmente
inammissibili perché generici e aspecifici in quanto meramente reiterativi dei
rilievi articolati in appello, rispetto ai quali la Corte distrettuale ha fornito
puntuale risposta senza che nel ricorso si riscontri una critica mirata alle
argomentazioni spese dai Giudici dell’appello.
4.5. Muovendo dal primo motivo, relativo alla comune imputazione associativa,
va ricordato che il giudizio di intraneità ad associazione mafiosa non presuppone,
sul piano probatorio, necessariamente la dimostrazione della esecuzione di
specifiche condotte di reato integrate all’interno del programma associativo.
Piuttosto, ben può riposare su altre emergenze fattuali descrittive di
comportamenti idonei a disvelare il rapporto di stabile e organica
compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più
che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione
del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a
disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
La sentenza impugnata mostra di aver fatto puntuale applicazione di tali principi.
4.6. Guardando ai motivi di ricorso articolati nell’interesse dello Stinà, osserva la
Corte come siano diversi gli elementi attraverso i quali, nella sentenza
impugnata, si delinea il ruolo partecipativo ascritto al ricorrente.
Così, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, deve ritenersi indifferente
al fine la circostanza per la quale alla vicenda afferente il bar “le Tentazioni” non
sia seguita alcuna imputazione. Il fatto, piuttosto, nella coerente lettura offerta
dalla Corte, assume un rilievo probatorio di determinata consistenza quale
conferma del ruolo svolto dal ricorrente all’interno della associazione perché ne

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cui fa riferimento nella intercettazione il Belcastro Girolamo, sempre nell’ottica

disvela il ruolo di interlocutore con i soggetti estranei alla stessa rispetto a
situazioni inerenti la gestione del territorio di riferimento, realizzata, dunque,
anche grazie all’apporto garantito dallo Stinà.
Non è infatti in alcun modo precisato a quale titolo lo Stinà stesso avrebbe
dovuto interessarsi della vicenda, inerente i rapporti tra due imprenditori
potenziali concorrenti. Piuttosto, assumono rilievo , nell’ottica chiaramente
coerente alle prospettazioni accusatorie, il fatto che della vicenda il ricorrente ne
abbia discusso con il capo clan, Rumbo; il dato in forza al quale tale intervento

proprie prospettive di guadagno; la circostanza in forza alla quale chi intendeva
instaurare la iniziativa imprenditoriale in questione, pur appoggiandosi ad altra
cosca, aveva comunque chiesto alla “ndrina” di riferimento il permesso di poter
aprire l’esercizio commerciale in quella zona. Tutti elementi che rendono
evidente la ragione dell’interessamento dello Stinà, coerente ai profili tipici di
gestione e dominio del territorio di riferimento rispetto agli interessi
imprenditoriali ivi esplicati, contegno di per se sintomatico della intraneità
contestata
Nel ricorso del tutto apoditticamente si afferma la modesta intellegibilità delle
intercettazioni; doglianza tradita, nella sua inconsistenza, peraltro anche dalla
trascrizione in sentenza dei brani di maggior rilievo probatorio.
Mancano, inoltre, critiche mirate agli snodi essenziali dell’argomentare speso
dalla Corte per confermare la ritenuta responsabilità.
Così, si tralascia di contrastare con adeguata puntualità il rilievo offerto in
sentenza alle intenzioni del ricorrente di ottenere una carica della “ndgragheta”,
fatto inequivocabilmente riscontrato in sentenza in virtù delle intercettazioni e
rispetto al quale assume un portato essenziale lo scambio di considerazioni tra i
vertici della “ndrina”, Rumbo Riccardo e Galea Antonio, quanto alle aspirazioni di
ascesa del ricorrente all’interno del gruppo. Segno questo di una consolidata
intraneità, presupposto logico di una rivendicata crescita nella scala gerarchica
interna alla associazione stessa.
Ancora non si evidenziano effettivi momenti logici per svilire il portato indiziario
da ascrivere al rapporto di contiguità con il vertice della ndrina, Galea Antonio,
disvelato dall’intervento a tutela del ricorrente da quest’ultimo operato al
verificarsi del conflitto tra lo Stinà ed il Correale, soggetto peraltro avente un
Azcon.4.0
ruolo di vertice nel “locale” di Siderno. Ed il grannui è altresì integralmente
silente rispetto alla intercettazione nel corso della quale lo stesso Stinà rivendica
a sé meriti determinati per aver assicurato alla “ndrina” stessa il territorio della
contrada Garino ( si veda il fl 69 della sentenza), affermazione coerentemente

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era sollecitato dal titolare di altro bar che vedeva potenzialmente incise le

letta nell’ottica volta a garantire alla cosca il dominio di un territorio prima non
ricompreso tra quelli di immediata pertinenza della stessa.
Emerge dunque chiara la manifesta infondatezza se non la inammissibilità
radicale dei rilievi sul punto.
4.7. Analoga conclusione meritano le contestazioni immediatamente riferibili alla
posizione del Galea Giovanni. L’insieme delle intercettazioni richiamate in
sentenza danno atto, infatti, dell’attivo interessamento del ricorrente nel favorire
l’ascesa dello Stinà all’interno dell’associazione di riferimento, sponsorizzandone

Viene descritta, in particolare, con puntualità la pervicace continuità
dell’iniziativa, protratta per mesi, caratterizzata da diversi contatti con
interlocutori di spessore .
Siffatto interessamento non può che essere compatibile con l’intraneità,
considerato l’intensa attività resa dal ricorrente in un settore nevralgico
dell’attività associativa, quello della strutturazione gerarchica della compagine,
che presuppone momenti di contatto non altrimenti giustificati se non da un
ruolo già consolidato all’interno della cosca.
Sul punto il ricorso si limita a segnalare che due dei soggetti contattati , Marzano
e Lubieri , sono stati assolti dalle imputazioni loro mosse. Ma il dato, non
altrimenti precisato, come coerentemente ritenuto dalla Corte territoriale, non
inficia il tenore inequivoco del dato captato, ulteriormente e definitivamente
corroborato dai riferimenti, sempre tratti dal dato intercettato, confidenziali, resi
dallo Stinà in favore del ricorrente, relativi a segmenti della propria condotta
partecipativa, compatibili, sul piano logico, proprio in ragione della ritenuta
interlocuzione con un intraneo.
4.8. La genericità del secondo motivo porta la doglianza nella sfera della
inammissibilità, considerando che non risultano indicati i motivi di appello,
pretermessi dalla Corte, decisivi nell’ottica funzionale volta a riconoscimento
delle generiche per entrambi gli imputati.
4.9. Quanto al terzo motivo, relativo al capo Z ed afferente dunque la sola
posizione dello Stinà, si contrasta esclusivamente l’applicazione delle aggravanti
della ingente quantità e della agevolazione mafiosa.
4.9.1. Quanto a quest’ultima, nel ricorso , a fronte della approfondita
motivazione spesa nello scrutinio degli elementi in fatto, tratti dal tenore delle
intercettazioni all’uopo richiamate, destinati a disvelare il coinvolgimento del
vertice della ndrina , identificato in Rumbo Riccardo, nelle fasi precedenti il
trasposto della droga nonchè nel giorno stesso del trasporto ( si veda dal
penultimo capoverso di pag. 141 sino alla pag. 146), si legano sostanzialmente
le relative doglianze alla assoluzione del Galea Antonio e del Rumbo dalla

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la posizione presso i vertici della ndrina di riferimento e anche oltre tale ambito.

imputazione in oggetto per non aver commesso il fatto. Tanto in esito al
separato giudizio che li ha visti protagonisti.
Anche questo dato, a ben vedere, non è vincolante e non svuota il portato logico
essenziale sulla base del quale i Giudici distrettuali hanno riconosciuto
l’aggravante in questione, immune da manifeste incongruenze e non
adeguatamente contrastato in ricorso.
Quale che sia stato l’esito processuale relativo al Runnbo ed al Galea relativa a
siffatta azione illecita, la stessa non poteva che ritenersi ascritta agli interessi

Sostiene tale conclusione l’entità della droga oggetto del trasporto ( tre
tonnellate e mezzo di nnarjivana), dato che rende l’affare illecito in questione
sostanzialmente possibile solo se condiviso a monte dall’associazione di
riferimento. La valutazione induttiva sopra rassegnata acquisisce, infatti, portato
non illogico volta che si leghi il detto dato ponderale alle modalità di esecuzione
del trasporto, reso partendo dalla Sicilia e dunque muovendo da un contesto
territoriale che presuppone imprescindibili correlazioni con altri ambiti di
criminalità organizzata in presenza di una iniziativa illecita così rilevante; si
evidenzi, ancora, la intraneità alla medesima locale di tre dei quattro
concorrenti; si dia, infine, il giusto spazio ai profili di gerarchia che colorano il
mondo criminale di riferimento, che rendono poco credibile la tesi alternativa
della difesa della autonomia della iniziativa illecita in disamina, posta in essere
quasi esclusivamente da sodali.
4.9.2. La quantità della droga oggetto di trasporto e sequestrata in occasione
dello stesso non lascia, poi, margini al dubbio rispetto alla aggravante ex art.
comma 80 comma II LS. In questa cornice basta rifarsi esclusivamente alla
droga sequestrata, essendo indifferente al fine il diverso e più rilevante dato
ponderale emergente dalle intercettazioni richiamate in ricorso. Che, poi, non sia
noto il principio attivo ricavabile dal peso lordo della sostanza emergente dal
sequestro è dato privo di incidenza: anche a volerne minimizzare il portato
effettuale, restano di certo ampiamente superate le soglie indicate da questa
Corte ( cfr SS UU

N. 36258 del 2012 Rv. 253150) al di sotto delle quali deve

escludersi la configurabilità dell’aggravante in disamina.
Né, del resto, la difesa ha segnalato valide circostanze tali da poter superare il
rilievo logico da ascrivere, nella specie, al portato ponderale della sostanzia
oggetto di trasporto.
Taluni dei rilievi, come indicato in narrativa, mal si attagliano al tema perché al
più conferenti all’aggravante della agevolazione mafiosa, risultando assorbiti dal
relativo argomentare , sopra già fatto oggetto di scrutinio. Altre doglianze,
ancora, a volerle dotare di un portato, sembrano, con assoluta genericità,

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dell’associazione.

rimettere in discussione la responsabilità per il fatto, in aperta distonia con il
tenore nominale del motivo e dunque con evidente eccentricità rispetto al tema.
Infine, è palesemente inconferente la tesi difensiva della destinazione solo
parziale della droga agli interessi degli odierni imputati. La contestazione loro
mossa attiene infatti alla condotta di detenzione e sopratutto trasporto della
sostanza, azione pacificamente organizzata e posta in essere, per quei che qui
interessa, dallo Stinà, dal Belcastro Girolamo, dallo Sgambeluri e dal Galluzzo.
Che poi la sostanza fosse destinata a terzi, integralmente o solo in quota parte ,

trasferimento illecito, segmento di condotta nel caso oggetto di contestazione.
5. Nel ricorso proposto dai difensori fiduciari nell’interesse di Belcastro Girolamo
( condannato per i capi A e Z ) si contesta , in termini di mera reiterazione
rispetto alle doglianze articolate dai due precedenti imputati ricorrenti,
l’applicazione delle due aggravanti ex art. 7 legge 203/91 e art. 80 comma II LS.
Si lamenta, ancora, difetto di motivazione quanto alla memoria allegata nel corso
del giudizio di appello con la quale si contestava il giudizio di responsabilità,
integralmente preternnessa dai Giudici distrettuali quanto alle indicazioni fattuali
dirimenti ivi indicate, destinate a scagionare il ricorrente.
La sentenza impugnata sarebbe inoltre affetta da marcate incongruenze logiche
nella lettura del dato captato. Ad alcune considerazioni del ricorrente, coerenti
con cognizioni comuni ai più, sono stati assegnati momenti di conoscenza
esclusivamente propri di un intraneo; non si è considerato, ancora, che i
rapporti con Galea Antonino e Rumbo Riccardo erano dovuti a mera conoscenza,
contiguità domiciliare, ascrivendo erroneamente la familiarità con lo Stinà,
cognato del Belcastro, alla solidarietà criminale e non al rapporto di affinità
corrente tra i due; si è tralasciato di considerare 122~1=9. che il ricorrente,
quanto alla cena cui si fa riferimento a pagina 73 della sentenza, non ebbe a
partecipare , avendone avuto notizia dal fratello. E si dimenticano tutta una serie
di emergenze sulla assoluta estraneità del ricorrente al fenomeno criminale di
matrice “ndranghetistica” ( richiamate da pagina 10 del ricorso in un elenco
costituito da 18 punti), che pongono il Belcastro fuori dagli snodi essenziali delle
risultanze delle attività di indagine, mai coinvolto in iniziative relative
all’associazione , privo di frequentazioni con i sodali, mai oggetto di propalazioni
accusatorie provenienti da collaboranti.
Con memoria depositata il 14 maggio la difesa ha ribadito i temi di ricorso sia
con riferimento all’aggravante ex art. 7 sia in ordine al giudizio di responsabilità
inerente l’associazione di cui al capo A.

5.1 Il ricorso è infondato per le ragioni precisate di seguito.

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è dato che non incide sulla riferibilità dell’intero carico ai soggetti che curarono il

5.1.1. Con riferimento alle memorie depositate nel presente grado di giudizio,
evidenzia la Corte come il termine di quindici giorni per il deposito delle stesse,
previsto dall’art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di
consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica. La
inosservanza del termine in questione, nella specie conclamata dalla data di
deposito, esime in coerenza la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in
esame le stesse (tra i tanti arresti, recentemente in tal senso cfr Sez. 1, n.
19925 del 04/04/2014, Cutri’ e altro, Rv.259618;

4.1.2. Quanto alle aggravanti legate al capo Z , i motivi articolati ( espressi in
ricorso sino alla pagina 6 ) sono identici a quelli veicolati nel ricorso del Galea e
dello Stinà. La risposta offerta dalla Corte è in coerenza la stessa.
4.1.3. In ordine alla imputazione associativa di cui al capo A, la posizione del
ricorrente riposa sostanzialmente sul medesimo dato indiziario già fatto oggetto
di disamina nello scrutinio della posizione dello Stinà.
Le intercettazioni che riguardano il Belcastro riguardano colloqui occorsi con
l’altro sodale , toccano i medesimi temi afferenti gli affari della cosca, disvelano il
ruolo di entrambi i sodali all’intero del gruppo e i rapporti correnti con i vertici
della “ndrina”, segnatamente con Galea Antonio e Rumbo Riccardo.
La posizione dei due imputati costituisce motivo di discussione , spesso non in
termini positivi (quanto ai comportamenti primariamente ascritti allo Stinà), tra i
vertici della “ndrina” ed anche altri sodali. Se ne evince, in coerenza, non solo la
presenza di vincoli gerarchici, tipicamente propri della struttura associativa di
matrice mafiosa, rispetto ai quali i due imputati assumono una posizione
sostanzialmente subordinata; ma anche la sussistenza di cointeressenze con gli
altri sodali che non hanno altra chiave di lettura se non quella della intraneità
pa rteci pativa .
Determinanti in tal senso sono í riferimenti, contenuti in sentenza,
all’intercettazione nella quale Figliomeni Tito rappresenta al Rumbo il diverso
atteggiamento riscontrato con riferimento al modo di porsi dei due imputati
rispetto agli interessi comuni; ancora, alla captazione nella quale Galea e Rumbo
stigmatizzano le pretese di ascesa dello Stinà e rappresentano la opportunità di
intervenire nei confronti del citato sodale con un sostanziale richiamo, lasciando
trasparire un certo rancore nei confronti dello Stinà anche per contegni tenuti da
quest’ultimo, confidenzialmente riferiti al Galea proprio dal Belcastro.
Assumono rilievo, poi, i colloqui captati tra il ricorrente e lo Stinà nel corso dei
quali la discussione cade su argomenti immediatamente afferenti gli affari interni
alla gruppo associativo in contestazione. Su questo versante è determinante il
riferimento che i Giudici distrettuali operano al colloquio nel quale si discute , con

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Sez. 6, Sentenza n. 18453 del 28/02/2012 Ud. Rv. 252713)

consapevolezza del tema, dei contrasti insorti con i canadesi per il bar aperto in
Canada dai calabresi senza inserire nell’iniziativa i fratelli Figliomeni: argomento
questo, intimamente proprio delle vicende del gruppo assosciativo di riferimento,
che tradisce definitivamente l’intraneità dei due colloquianti, e per quel che qui
interessa del Belcastro, perché conferma la conoscenza di temi compatibili solo
con la partecipazione associativa.
Chiude il cerchio, infine, la vicenda di cui al capo Z, che ha visto protagonista
anche il ricorrente e che , per quanto sopra, è stata ricondotta all’egida degli

chiarezza un quadro probatorio comunque adeguatamente argomentato quanto
alla imputazione associativa.
Tanto depriva definitivamente di rilievo il portato delle difese addotto con il
rt.; W/A.0
C=3 , dovendosi escludere che la sentenza oggetto di possa
ritenersi affetta da vizi di motivazione.
Il tenore del complessivo argomentare speso dai Giudici distrettuali copre,
infatti, l’intero insieme delle ragioni di doglianza e difesa espresse in occasione
del giudizio di appello, compresi gli argomenti esposti con la memoria
assertivamente pretermessa, rendendone palesemente recessivo il portato,
inconferente rispetto ad un quadro probatorio che staglia con la dovuta
precisione i profili di responsabilità riferibili al Belcastro e che smentisce tutti i
profili difensivi segnalati in appello, inutilmente reiterati in questa sede senza
sminuire in alcun modo la correttezza della decisa adottata.

5. Ricorso Belcastro Domenico, proposto dai difensori fiduciari. Il ricorrente è
stato condannato in primo grado per il capo D; in appello è stata negata
l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/91, originariamente ritenuta.
5.1. Nel ricorso si evidenzia come con l’appello , oltre a contrastare la
applicabilità della citata aggravante, era stato negato a monte il reso giudizio di
responsabilità. E su tale versante si denunzia il difetto di motivazione quanto alla
prova del reato contestato, non ricavabile esclusivamente da una proposizione
contenuta unicamente in un colloquio captato.
5.2. Il ricorso è inammissibile.
Vero è che in appello, a fronte dell’esplicitato tenore delle doglianze mosse per
sostenere l’ingiusta applicazione della aggravante, si concludeva anche, del tutto
genericamente e apoditticamente, per l’assoluzione dell’imputato appellante.
L’assenza tuttavia di specifici motivi volti a sostenere la richiesta rendeva sul
punto inammissibile l’appello, radicando il giudizio di responsabilità reso in primo
grado e precludendo oggi al ricorrente di sollevare questioni sul punto.

9

ovi

interessi riferibili all’associazione, così da definire in termini di definitiva

6. Ricorso proposto nell’interesse di Sgambeluri Giuseppe dal difensore
fiduciario. Tre i motivi addotti.
6.1. Con il primo si contesta violazione di legge e difetto di motivazione avuto
riguardo agli artt. 416 bis cod.pen. e 192 commi I e II cod.proc. pen.
La sentenza non ha fornito risposta puntuale alle eccezioni difensive sostanziate
con i motivi di appello. I particolare non si è tenuto conto della prova fornita
per la quale lo Sgambeluri non ebbe ad accompagnare Galea e Figliomeni in
Canada per l’iniziativa imprenditoriale dal primo posta in essere mettendo in crisi

Uniti era motivato dalla riscossione di un credito. Quanto poi alle cointeressenze
imprenditoriali con il Rumbo , non si considera , quanto all’affare proposto dal
ricorrente al suddetto senza coinvolgerlo formalmente nella iniziativa, che allo
Sgambefki non risultava contestata alcuna imputazione ex art. 12 quinquies,
ascritta ad altri sodali, compreso il Rumbo, nel medesimo processo. Del resto i
rapporti con il Rumbo avrebbero matrice certamente lecita ; quelli con i cugini
Figlionneni sarebbero motivati dal rapporto di parentela. Il dato intercettato
sarebbe inoltre privo di quelle connotazioni di chiarezza e decifrabilità essenziali
per consolidare la responsabilità desunta dalle stesse. E la Corte non avrebbe
neppure risposto ai dubbi articolati con l’appello in ordine alla individuazione nel
ricorrente del soggetto citato nelle intercettazioni come Gazzosa , questo
appellativo motivato dagli interessi imprenditoriali della famiglia di appartenenza
del ricorrente ma riferibile anche ad altri soggetti, compresi i fratelli dello stesso.
Manca, poi, l’indicazione di condotte concrete riferibili agli spazi illeciti del
relativo programma associativo; e tanto in linea con una perinnetrazione degli
ambiti di riferibilità della partecipazione associativa palesemente più modesta
rispetto all’arco temporale coperto dalla complessiva contestazione associativa.

6.2. Con il secondo motivo, relativo alla condanna per il capo Z , si evidenzia che
la motivazione riposa su considerazioi meramente ipotetiche quanto alle
condotte ascritte. Si descrive lo Sgambedri come interfaccia del Rumbo nella
vicenda , tralasciando che questo è stato assolto; si dimentica che al ritorno del
viaggio in Sicilia il 17 aprile i tre concorrenti si fermarono nella zona del locale
del ricorrente dove vi era anche l’abitazione della madre del Belcastro e ove la
mattina il Galluzzo aveva riposto la propria autovettura, ragioni giustificative
della sosta ; e si tralasciano le letture del dato intercettato alternative alla
prospettazione accusatoria
6.3. Con l’ultimo motivo si lamenta la misura della pena, non coerentemente
parametrata ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e comunque non argomentata.
Per contro la personalità dell’imputato, l’assenza di carichi pendenti e la

10

i rapporti con i sodali ivi stanziali. E non si considera che il suo viaggio negli Stati

modestia degli episodi in contestazione dovevano portare al riconoscimento delle
generiche e ad una diversa commisurazione della pena.
6.4. La difesa ha depositato in data 18 maggio 2015 memorie difensive destinate
a contrastare la motivazione, manifestamente illogica, contradittoria e carente.
6.5. Il ricorso riposa su motivi infondati; ribadisce temi già esposti con l’appello,
superati dalla motivazione stesa dalla Corte distrettuale; in più punti manca di
una critica specifica rispetto agli sviluppi essenziali dell’argomentare sotteso alla
decisione assunta dai Giudici distrettuali.

5.5.1 Sullo scrutinio delle ragioni difensive esposte con la memoria, depositata il
giorno precedente l’udienza, va ribadita la intempestività del deposito, alla
stregua di quanto già rimarcato esaminando la posizione del Belcastro Girolamo.
5.5.2. In motivazione si dà spazio essenziale all’operazione relativa
all’investimento operato dal Galea Antonino e soggetti a lui vicini, tra i quali lo
Sgambelluri , in Canada, resa senza prevedere la partecipazione dei fratelli
Figliorneni; iniziativa che, così realizzata ebbe a creare talune fibrillazioni perché
destinata a svilire il portato dei Figliorneni nella comunità di riferimento, finendo
per sovrapporsi agli interessi illeciti della cosca in Canada.
Che l’iniziativa sia resa nell’interesse della Cosca, costituendo una strada di
accesso alla veicolazione di investimenti dei proventi illeciti della cosca anche in
quel paese è dato che in sentenza viene puntualmente motivato muovendo non
solo dalla fibrillazione creata con gli esponenti canadesi ma anche in ragione del
contenuto esplicito di alcuni colloqui captati ( si veda in particolare fl 94).
Sul dato il ricorso difetta di una critica mirata , sottraendosi al confronto con uno
snodo fondamentale della motivazione. Si ribadisce, piuttosto, il dubbio in ordine
al coinvolgimento del ricorrente nell’affare in questione avuto riguardo alla non
decisività delle considerazioni espresse, nelle motivazioni spese sul punto dai
giudici del merito, nell’ individuare nello Sgambe uri il soggetto chiamato
“Gazzosa” , più volte citato nelle dette intercettazioni laddove si faceva
riferimento al citato investimento.
Ma anche sul punto l’unica obiezione dotata di rilievo e concretezza ( quella in
forza alla quale lo Sgambetri non era presente in Canada in occasione della
trasferta realizzata dal Galea per tale iniziativa) risulta affrontata e puntualmente
smentita dai giudici distrettuali ( grazie alle stesse indicazioni difensive dalla
quali emerge che il ricorrente era in Canada dall’Il ottobre 2008, data dunque
compatibile con detta trasferta , avvenuta nel novembre successivo).
Piuttosto la decisione della Corte, quanto alla detta identificazione nel ricorrente
del soggetto coinvolto nel citato affare, riposa su una serie di elementi che nel
ricorso non vengono in alcun modo criticati.

11

L7

Merita la reiezione malgrado la inammissibilità di alcune delle doglianze.

In particolar modo avuto riguardo alla telefonata del 12/11/08 resa dal Rumbo
sulla linea canadese utilizzata dallo Sgambeluri , nel corso della quale il Rumbo
prima colloquia sul detto affare con il Galea e poi con lo stesso ricorrente , il
quale conferma il suo ruolo di subalterno al Galea in quel determinato affare ;
ancora nella interlocuzione tra Rumbo e Galea nel corso della quale il primo
riferisce al secondo dell’impegno assunto da Cosimo Figliomeni a definire la
.,
questione, anche con ri erimento
alla posizione del cognato , per l’appunto
individuato nello Sgannbe#uri.

complessive dell’associazione e gli interessi ad essa sottesi conferma
decisamente l’assunto accusatorio in punto alla intraneità associativa.
E tale quadro probatorio risulta vieppiù corroborato dalla partecipazione al
traffico illecito di stupefacente di cui al capo Z, come già evidenziato ricondotto
all’egida associativa; ancora dalla disponibilità mostrata nell’interesse del Rumbo
a veicolarne investimenti senza coinvolgere in prima persona il vertice
dell’associazione, segno ulteriore di un impegno anche potenziale ad agire
nell’interesse della cosca, coerente con l’imputazione associativa. Il fatto, poi,
che a tale disponibilità non sia seguita alcuna specifica imputazione è dato
indifferente: qui la condotta, infatti, viene letta e percepita in funzione della sola
intraneità associativa, che non presuppone la concreta realizzazione dei possibili
sviluppi illeciti potenzialmente attratti al programma criminale comune, bastando
al fine la confermata disponibilità ad agire , con stabile continuità , nell’interesse
della cosca.
Da qui la complessiva infondatezza della doglianza.
5.5.3. Quanto al capo Z, si segnalano nel ricorso carenze argomentative che non
intaccano il portato logico della decisione e che mal risultano evidenziate sotto il
versante della relativa decisività rispetto alla motivazione contrastata.
Motivazione che muove dal certo coinvolgimento nei viaggi ( tre diverse
occasioni) che ebbero a precedere la realizzazione del trasporto illecito; nel
colloquio tra Belcastro e Stinà nel corso del quale quest’ultimo comunica le
reazioni del ricorrente rispetto alle lamentele esposte dallo Stinà per le diverse
spese affrontate in occasione dei sette viaggi affrontati in preparazione
dell’operazione; della telefonata, riferibile alla utenza nella disponibilità del
ricorrente , effettuata la mattina del 17 aprile , cui Stinà e Belcastro non

#

rispondono perché consap 0
voli che il contatto, sul presupposto del
coinvolgimento dello Sgambe uri nell’iniziativa, poteva disvelare notizie utili agli
inquirenti in caso di intercettazione . Dati questi con i quali il ricorso non si
confronta in alcun modo , salvo l’ultimo, rispetto al quale tuttavia non fornisce

12

La partecipazione attiva in un affare che tanto coinvolge le dinamiche

alcuno spunto critico effettivo e che cristallizzano adeguatamente la
responsabilità per il fatto ascritto.
5.5.4. Quanto all’ultimo motivo, la Corte distrettuale ha individuato nella
contestazione associativa il fatto più grave in ragione dei limiti edittali previsti
per il capo Z, rivisitati in esito alla sentenza nr 32/14 della Corte Costituzionale.
Muovendo da tale presupposto, è stato dato coerente spazio alla gravità delle
condotte, sia quella associativa che quella inerente il capo Z, sia per negare
generiche che per dosare la pena , in piena coerenza con il dato normativo di

Tanto copre gli spazi argomentativi chiesti per supportare la decisione sui punti,
ponendo la relativa valutazione al di fuori del vaglio di legittimità devoluti a
questa Corte in assenza di manifeste incongruenze, nel caso non rilevate.

6. Ricorso proposto dal difensore fiduciario nell’interesse di Galluzzo Giovanni.
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il fatto di cui al capo Z, con le
ritenute aggravanti ex art. 80 comma II LS e 7 legge 203/91; in appello
quest’ultima è stata espunta con conseguente riduzione di pena.
6.1. Si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione.
La motivazione è viziata dal punto di vista logico perché il dato offerto dalle
intercettazioni viene letto secondo la prospettazione accusatoria dando
particolare significato alla assenza di riscontri destinati a confutarne il portato.
Non essendovi ragione giustificativa della presenza del Galluzzo sull’auto insieme
allo Stina ed al Belcastro in occasione del viaggio dalla Calabria alla Sicilia e
ritorno del 17 aprile 2008, ecco che se ne deduce, con logica inaccettabile, una
partecipazione attiva e consapevole al progetto.
La Corte, nella sostanza, non ha risposto al quesito formulato con l’appello sulle
ragioni che possono portare al giudizio di responsabilità solo sul presupposto
della presenza nell’auto del ricorrente , in assenza di altri momenti di contatto
dello stesso con la sostanza oggetto della transazione e con il danaro utilizzato
per la stessa. Non potrebbe parlarsi neppure di concorso morale ma al più di una
connivenza non punibile in assenza di qualsivoglia contributo alla realizzazione
del fatto anche nei termini della mera agevolazione dell’altrui proposito
criminoso.
Si contesta altresì il ragionamento seguito nel ritenere la consapevolezza in capo
al ricorrente del trasporto del denaro utilizzato per la transazione lungo il
viaggio, dato ricavato da una conversazione, occorsa tra Stinà e Belcastro , resa
in assenza del ricorrente. Ancora, si contesta l’individuazione nel ricorrente del
“compare

.lanni” cui si fa riferimento nel corso di una intercettazione relativa ad

uno dei viaggi di preparazione del trasporto del 17 aprile 2008, resa sul

13

riferimento.

presupposto, ancora una volta negativo, della assenza nella indagine di altri
soggetti evocati con quell’appellativo.
Si nega , ancora, l’applicabilità al ricorrente della aggravante ex art. 80 comma
II LS sul piano della conoscenza della ingente quantità, in assenza di specifici
riferimenti in tal senso nelle diverse intercettazioni acquisite agli atti.
6.2. Il ricorso è infondato e merita la reiezione.
6.2.1. La motivazione poggia su un dato fattuale presupposto incontroverso :il
ricorrente era presente in occasione del viaggio del 17 aprile per aver

A tale punto di partenza del motivare , si aggiunge una ulteriore considerazione
di tipo logico, immune da manifeste incongruenze: non è stata mai addotta
alcuna causa giustificativa di tale presenza. E l’inerzia processuale dell’imputato,
in genere indifferente, nel caso tuttavia assume un portato certamente
significativo se si considera che nell’occasione gli altri due concorrenti stavano
portando ad esecuzione un progetto studiato per mesi ed avente ad oggetto
l’assunzione in carico e il trasporto di una quantità estremamente ingente di
sostanza stupefacente, azione peraltro realizzata sotto l’egida complessiva
dell’associazione di riferimento.
Non sembra dunque manifestamente illogica la conclusione della non credibilità
della tesi difensiva relativa alla assoluta estraneità del ricorrente alla operazione
in questione.
6.2.2. A tali supporti, logici e fattuali, si aggiungono, con decisiva rilevanza,
ulteriori spazi argomentativi.
Due di questi, ad opinione della Corte, sono decisivi nel rendere recessiva la tesi
difensiva e porre un adeguato supporto al giudizio di responsabilità.
Dalle intercettazioni indicate in sentenza emerge che, giunti a destinazione nel
viaggio di ritorno, il ricorrente, nel rispondere allo Sgambeti, che inutilmente
aveva tentato di contattarli in precedenza e che si rammaricava per non aver
ricevuto notizie, ribadiva che non era il caso di mettersi in contatto ( ” che ti
chiamavamo a fare”).

i.

Risposta, questa, che risulta letta coerentemente dai giudici distrettuali
attraverso il fi ro imposto dalla provenienza soggettiva della domanda, posta
,

dallo Sgarribe ri, partecipe all’organizzazione complessiva e in attesa di
ricevere informazioni dai materiali esecutori della iniziativa.
In questa cornice, correttamente, si è ritenuto non indifferente che a rispondere
al correo sia stato il Galluzzo, segno a conferma della consapevolezza dell’azione

i

che si stava compiendo. E tanto trova ulteriore sponda logica in altro riferimento
che la Corte richiama nel corpo della sentenza, quello alla scelt

del Belcastro e

dello Stinà di non rispondere alle telefonate dello Sgamb uri, per evitare

14

accompagnato Stinà e Belcastro sia all’andata che al ritorno.

,

cé.attu-0

possibili captazioni: la risposta del

infatti,

si pone in linea di

coerenza con siffatto atteggiamento, ascritto agli altri due concorrenti.

t,

Altro momento di rilievo emergente dalla sentenza è quello dell’identificazione
nel “compare Gianni” evocato nel corso della intercettazione del 5 marzo 2008
relativa ad una delle trasferte in Sicilia rese dal trio Stinà-Belcastro- Sgannb4ri
per la preparazione del trasporto in disamina.

00,

La difesa non contesta il rilievo ascritto alla figura di tale “compare Gianni”
quanto al ruolo assunto in tale trasferta nell’ottica del comune programma da

quale si è pervenuti ad identificare nel ricorrente il detto compare Gianni citato
nella richiamata intercettazione.
Anche sul punto la valutazione resa dalla Corte distrettuale non merita censure
sul piano della manifesta illogicità dell’argomentare, peraltro non dettagliata
dalla difesa rispetto al portato essenziale del motivare sul punto.
In sentenza, infatti, si evidenzia che il ricorrente, nel corso delle intercettazioni
del 17 aprile, venne continuamente appellato in tali termini dagli altri
concorrenti; e la coincidenza tra i due dati (il riferimento contenuto nella
trasferta preparativa e quello riscontrato in quella di esecuzione del reato
progettato) assume un portato che validamente, o comunque non in termini di
manifesta illogicità, può supportare la conclusione.
In questa cornice di riferimento, la sentenza si sottrae definitivamente a
censure.
Risulta infatti delineata una situazione probatoria, secondo canoni logici di
valutazione del materiale istruttorio immuni da vizi riscontrabili in sede di
legittimità, che fotografa la piena consapevolezza partecipativa del ricorrente
rispetto alla operazione che si stava realizzando in concorso con gli altri tre
imputati, sia nella fase di preparazione che in quella di immediata esecuzione del
trasporto illecito. Conclusione, questa, che travolge l’idea della connivenza non
punibile rivendicata con il ricorso; e che, ancora, trova un ultimo sugello logico
nelle preoccupazioni, sempre emerse dalle intercettazioni, espresse da tutti e
tre i partecipi in occasione del viaggio e in primo luogo proprio dal Galluzzo, alla
vista di una autovettura della polizia : sintomo di ulteriore conferma della
consapevolezza della matrice illecita dell’azione che si stava comunemente
realizzando.
Il portato complessivo della motivazione permette di ritenere coperto anche il
tema, contrastato in ricorso e per il vero non trattato con dettaglio in sentenza,
relativo alla valutazioni poste a fondamento dell’elemento soggettivo quanto
all’aggravante ex art. 80 comma II LS.

15

eseguire. Si limita, piuttosto, a contrastare il giudizio inferenziale attraverso il

Una volta, infatti, che si ricostruisca, come ha fatto la Corte , la presenza del
ricorrente nella vicenda in questione sin dai suoi prodromi organizzativi, perde
coerentemente di rilievo l’idea della non consapevolezza della entità del carico
oggetto del trasporto; conclusione, questa, sul piano logico al più compatibile e peraltro con gravi dubbi, considerando l’importanza complessiva dell’azionesolo con l’ipotesi, smentita in sentenza, della partecipazione dell’imputato solo
all’ultimo segmento della condotta in contestazione ( quello del viaggio del 17
aprile).

8. Alla inammissibilità del ricorso di Belcastro Domenico segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, liquidata come
da dispositivo in termini di equità, in favore della Cassa delle Ammende.
La reiezione dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti giustifica per contro la sola
condanna al pagamento delle spese del grado.
Tutti i ricorrenti in solido vanno infine condannati a rifondere le spese del grado
in favore della parte civile costituita , Comune di Siderno; spese anche queste
determinate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di Belcastro Domenico e rigetta il ricorso dei
restanti ricorrenti.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e Belcastro
Domenico, inoltre , al versamento della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle Ammende .
Condanna altresì i ricorrenti in solido a rifondere alla parte civile Comune di
Siderno le spese sostenute nel presente grado liquidate in complessivi euro 2500
oltre Iva e Cpa.
Così deciso il 20 maggio 2015

Ne viene la infondatezza del ricorso.

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