Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36262 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36262 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PINTUS MASSIMILIANO, nato a Sassari il 28.7.1968
avverso la sentenza n. 1759 emessa dalla Corte d’Appello di Genova il 30 aprile 2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

PREMESSO che la sentenza in epigrafe ha confermato la decisione del Tribunale di Chiavari
in composizione monocratica con la quale Massimiliano Pintus è stato condannato alla pena di
un anno di reclusione per il reato di lesioni ai danni della moglie (capo A dell’imputazione) e
alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per i reati, ritenuti avvinti dal vincolo della
continuazione, di cui agli artt. 367 e 61 n. 2 c.p. (capo B, per aver dichiarato falsamente, al
fine di commettere il reato di cui al capo C, di aver subito il furto del proprio motoveicolo
mediante denuncia ai Carabinieri di Lavagna) e di cui all’art. 640, commi 1 e 3, c.p. (capo C,
per aver distrutto ed occultato il proprio motoveicolo e così conseguito l’indebito risarcimento

Data Udienza: 07/05/2015

del dichiarato, ma inesistente furto dalla Compagnia Assicurativa Vittoria Assicurazioni, con la
quale aveva stipulato una polizza a copertura del rischio furto).

RILEVATO che Massimiliano Pintus ricorre per mezzo del suo difensore avverso la sentenza
in epigrafe deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 124
c.p. e conseguenti vizi di motivazione per avere la Corte territoriale escluso l’eccepita tardività
della querela in ordine al reato di truffa sulla base dell’erroneo presupposto che la Compagnia
assicuratrice avrebbe avuto conoscenza della notitia criminis solo in data 21.7.2009, allorché

alle indagini; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento a tutti i capi
della sentenza impugnata ed erroneità della medesima sentenza nella parte relativa al giudizio
di attendibilità della parte civile; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine
alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

RITENUTO che tutti i motivi di ricorso vanno considerati inammissibili, poiché, al di là del loro
formale riferimento ai casi di cui all’art. 606 c.p.p., sollecitano una diversa valutazione delle
prove acquisite nel corso del processo, preclusa nel giudizio di legittimità, e rappresentano la
mera riproposizione di censure di merito affrontate dalla sentenza impugnata con motivazione
esauriente e immune da vizi logici e giuridici (p. 2 e ss., ove la Corte territoriale: a) esclude la
tardività della querela evidenziando che solo il 21 luglio 2009 il Commissariato di P.S. di
Chiavari comunicò formalmente alla compagnia assicuratrice tutti i pertinenti elementi del fatto
idonei a permettere la presentazione della querela, effettivamente e tempestivamente
depositata il 9 ottobre 2009; b) giustifica congruamente la ritenuta attendibilità della moglie
del ricorrente, costituitasi parte civile per il reato di lesioni, in riferimento al compendio
probatorio acquisito relativamente a tutti i reati contestati ed in particolare al referto medico
attestante le lesioni riscontrate sulla persona offesa al momento del suo accesso al pronto
soccorso e al fatto che fu solo il ricorrente a denunciare il furto del proprio motoveicolo (il cui
telaio venne poi rinvenuto nel box di cui egli aveva la disponibilità) e ad incassare il
conseguente risarcimento dall’assicurazione, circostanze queste ritenute dalla Corte
territoriale, con percorso argomentativo del tutto adeguato, univocamente dimostrative della
responsabilità del Pintus per tutti i reati a lui ascritti; c) giustifica adeguatamente il diniego
delle attenuanti generiche già escluse dal giudice di primo grado – cfr. p. 3 della sentenza
impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

2

già il 28.4.2009 detta Compagnia era stata notiziata dei fatti dalla p.g. che stava procedendo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2015.

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