Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36260 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 36260 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GRIGATTI ERCOLE, nato a Berra (FE) il 30.5.1955
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avverso la sentenza n. 202/14 emessa dalla Corte d’Appello di Bologna il ar~go, 2014;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Stefano Mogini;
udito il sostituto procuratore generale Vito D’Annbrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

PREMESSO che la sentenza in epigrafe ha confermato la decisione del Tribunale di Ferrara
in composizione monocratica con la quale Ercole Grigatti è stato condannato alla pena di mesi
nove di reclusione ed euro 100 di multa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi quattro e la confisca del
veicolo, per i reati di guida in stato di ebbrezza e sottrazione di cose sottoposte a sequestro nel
corso di un processo penale;

RILEVATO che Ercole Grigatti ricorre per mezzo del suo difensore avverso la sentenza in
epigrafe deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 186

Data Udienza: 07/05/2015

C.d.S. e vizi di motivazione per avere la Corte territoriale escluso i vizi lamentati dal ricorrente
in ordine all’esecuzione dell’esame alcolimetrico (utilizzo del medesimo boccaglio per le tre
prove) e comunque la loro rilevanza; 2) violazione di legge e vizi di motivazione con
riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena;

RITENUTO che entrambi i motivi di ricorso vanno considerati inammissibili, poiché
rappresentano la mera riproposizione di censure di merito adeguatamente affrontate dalla
sentenza impugnata con motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici (p. 2 e s.,

evidenzia che il dubbio sulla genuinità degli esiti dell’accertamento strumentale non appare
fondato su alcuna evidenza scientifica ed è invece conforme ai rilievi sintomatici dei
verbalizzanti ed al constatato, deciso superamento dei limiti del tasso alcolico nel sangue
previsti dalla legge; b) giustifica in modo del tutto adeguato le proprie decisioni in punto di
trattamento sanzionatorio e rifiuto della concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena in ragione dei plurimi e specifici precedenti penali, della ritenuta
gravità dei fatti, della pericolosità della condotta, della pervicace intensità del dolo dimostrata
con la violazione del vincolo cautelare;
che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 maggio 2015.

ove, anche con preciso riferimento alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale: a)

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